- regime dei prezzi di trasferimento;
- determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza;
- attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione;
- valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti, che configurano una stabile organizzazione;
- erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties ed altri componenti reddituali.
- l’istituto prevede la sottoscrizione di un accordo con l’Amministrazione finanziaria, al fine di garantire trasparenza e certezza giuridica nei rapporti tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente;
- l’Amministrazione finanziaria viene messa nelle condizioni di prendere una maggiore conoscenza delle operazioni poste in essere dal contribuente.
Nello specifico, per accedere alla procedura le imprese devono indirizzare un’apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale.
L’Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza (ovvero dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine), valutata ed accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (nonché delle ulteriori condizioni richieste) e dichiara l’ammissibilità della stessa con comunicazione inviata al soggetto istante.
Il procedimento può articolarsi in più incontri, è composto da una fase documentale e da una fase operativa e deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza. Nel corso del procedimento, l’Ufficio può accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.
Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.
La procedura si perfeziona con la sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio e del legale rappresentante (o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza) dell’impresa, di un accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell’istanza.
L’accordo acquista efficacia vincolante per le parti dal momento della sottoscrizione e rimane in vigore per un determinato periodo di tempo.
Il periodo di efficacia varia tra accordi unilaterali ed accordi bilaterali o multilaterali. Gli accordi unilaterali sono quelli stipulati fra un’impresa e l’autorità nazionale competente e vincolano, di norma, le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti rilevanti delle circostanze di fatto o di diritto.
Diversamente, gli accordi bilaterali o multilaterali sono quelli che conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 viene ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento.
I presupposti per l’esercizio di tale facoltà vengono differenziati in base alla natura dell’accordo. In particolare, nel caso di accordi unilaterali è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dello stesso (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza).
La legge di bilancio 2021 ha, inoltre, subordinato l’ammissibilità della richiesta di accordo al versamento di una commissione pari a:
- 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
- 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
- 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.
Per ultimo, si evidenzia come l’Agenzia delle entrate pubblichi periodicamente alcune statistiche descrittive relative all’applicazione di tale tipologia di istituti. L’ultimo rapporto (Bollettino del 19 marzo 2013) evidenzia come un numero sempre crescente di imprese si rivolga a tali strumenti.