Le “coppie internazionali” sono composte da persone, unite civilmente o in matrimonio oppure conviventi che abbiano registrato la convivenza, di diversa nazionalità, che risiedono in un Paese dell’Unione europea diverso da quello di origine o che non vivono nel territorio dell’Unione ma che ivi possiedono proprietà.
In questi casi si pone il problema di capire quale legge si applica ai loro rapporti personali e patrimoniali, compresa la gestione del patrimonio e della divisione dello stesso in caso di separazione, divorzio o scioglimento dell’unione civile.
Rapporti tra coniugi o partner: diritti e obblighi
I rapporti tra coniugi o partner costituiscono l’insieme delle posizioni giuridiche di diritti e obblighi che sorgono a carico di entrambi gli sposi per effetto della celebrazione del matrimonio o dell’unione civile.
Nello specifico, i rapporti personali riguardano i diritti e gli obblighi di natura non patrimoniale incombenti su entrambi i congiunti; i rapporti patrimoniali attengono alle posizioni di matrice economica di cui ciascun soggetto è titolare.
La normativa internazionale sui rapporti personali e patrimoniali
In ambito internazionale, per quanto concerne i rapporti personali tra congiunti, la normativa di riferimento è costituita dalla legge 218 del 1995.
Nel contesto unionale, proprio in considerazione della crescente europeizzazione della famiglia, la legge applicabile ai rapporti patrimoniali la si desume dai regolamenti n. 1103 e 1104 approvati nel 2016, in ottemperanza al principio della cooperazione rafforzata tra Stati membri ed entrati in vigore nel gennaio 2019.
Regolamenti Ue sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali
Questi regolamenti disciplinano i regimi patrimoniali delle coppie internazionali, sposate o registrate, ossia stabiliscono le norme che regolano il regime dei beni e tutti i rapporti patrimoniali, sia tra i congiunti, sia rispetto ai terzi, derivanti dal matrimonio o dal suo scioglimento. In particolare, concernono la legge applicabile, la scelta del foro e l’autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi in materia di effetti patrimoniali, nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle relative decisioni.
Quale legge si applica ai rapporti personali delle coppie internazionali?
A livello internazionale, i rapporti personali tra coniugi o partner di un’unione civile sono regolati dalla loro legge nazionale comune e, solo ove tale criterio non possa operare, dalla legge dello Stato in cui la vita di coppia è prevalentemente localizzata, ossia quel luogo dove si svolge in concreto la vita familiare.
Regole sui rapporti patrimoniali e scelta della legge applicabile
I rapporti patrimoniali, invece, sono regolati, di conseguenza, dalla stessa legge cui sono assoggettati i rapporti personali.
Tale principio, però, è destinato a cedere a fronte di una diversa volontà delle parti. Infatti, la legge 218 del 1995 consente ai coniugi o partner, mediante apposita convenzione stipulata per iscritto, di assoggettare i propri rapporti patrimoniali alla legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino o di cui abbia la residenza.
Professio iuris: la scelta della legge per il regime patrimoniale
Anche il legislatore comunitario ha attribuito massima rilevanza alla voluntas delle parti, consentendo loro di fare una vera e propria “professio iuris” circa la legge applicabile al loro regime patrimoniale, che può essere:
- o quella dello Stato di residenza abituale dei coniugi o di uno di essi al momento della conclusione dell’accordo;
- o quella dello Stato di cui uno di essi abbia la cittadinanza.
In entrambi i casi, però, in forza del principio dell’applicazione universale, tale legge può essere anche quella di uno Stato terzo e, inoltre, in forza del principio dell’unità della legge applicabile, la stessa deve trovare applicazione alla totalità dei beni rientranti nel regime.
Cosa succede in mancanza di scelta da parte dei coniugi ai rapporti patrimoniali?
In mancanza di scelta da parte dei coniugi, invece, ai loro rapporti patrimoniali si applica la legge risultante da uno dei seguenti criteri alternativi e in ordine successivo:
- la legge dello Stato di residenza abituale comune dei congiunti dopo la conclusione del matrimonio o dell’unione civile;
- la legge dello Stato di cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio;
- la legge dello Stato con cui i coniugi avevano il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.
Le regole per le convivenze registrate
Per quanto concerne le convivenze registrate, sempre relativamente agli effetti patrimoniali, il regolamento n. 1104 del 2016 designa come applicabile:
- la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o di uno di essi al momento della conclusione della convenzione;
- la legge dello Stato di cui uno dei partners ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione;
- la legge dello Stato ai sensi della cui legge l’unione registrata è stata costituita.
Il legislatore europeo in linea di principio ha stabilito l’immutabilità della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi o di coloro che siano uniti civilmente o che abbiano una convivenza registrata.
La modifica è possibile solo mediante convenzione scritta che comunque non può essere retroattiva e non può pregiudicare i diritti dei terzi derivanti dalla legge precedentemente applicabile.
Separazione, divorzio e scioglimento dell’unione civile
Nel caso di separazione personale o divorzio o scioglimento dell’unione civile, la normativa internazionale stabilisce l’applicazione della legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda o, in mancanza, quella del luogo in cui la vita matrimoniale della coppia risulta prevalentemente localizzata.
Le regole Ue per separazione e divorzio
In ambito comunitario si applica il regolamento n. 1259 del 2010 che consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile alla propria separazione o divorzio purché si tratti:
- della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi o di ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo
- della legge dello Stato in cui uno di essi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo
- della legge del foro di riferimento
Unioni civili e riconoscimento in Italia
Per quanto concerne le unioni civili, invece, la legge 218 del 1995 stabilisce che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Si applica, dunque, la legge italiana all’unione civile costituita all’estero da cittadini italiani abitualmente residenti in Italia
Inoltre, ogni qualvolta la legge nazionale di riferimento non ammetta l’unione civile, ad ulteriore garanzia dei diritti inviolabili della persona, costantemente ribaditi anche dalla giurisprudenza costituzionale e della Cedu, si applica la legge italiana.
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie
Infine, per quanto concerne il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, le decisioni in materia patrimoniale emesse da un Tribunale di uno Stato membro dell’Unione sono automaticamente riconosciute negli altri Stati membri senza alcuna procedura particolare, ma è necessaria solo una dichiarazione di esecutività da presentare nello Stato dove la decisione va eseguita.
Tuttavia, il Paese dell’Unione in cui la decisione dev’essere eseguita può rifiutare il riconoscimento della decisione giudiziaria laddove essa sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico, violativa dei diritti di difesa o in contrasto con una decisione giudiziaria precedente emessa in altro Stato membro o in un Paese terzo tra le stesse parti e sulla medesima questione.
Anche gli atti pubblici, aventi ad oggetto questioni patrimoniali delle coppie internazionali, hanno la stessa efficacia probatoria in tutti gli Stati membri, salva solo la contrarietà all’ordine pubblico.
(Articolo tratto dal magazine n. 76 di We Wealth e scritto in collaborazione con Luigina Galli, studio legale Tisot Iuris)