Polizze Vita, guida alla scelta del beneficiario

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La libera scelta del beneficiario rende le polizze vita uno strumento chiave della pianificazione patrimoniale e in particolare di quella successoria. Gli esperti di Utmost Wealth Solutions ci spiegano perché

Le polizze vita sono uno strumento sempre più conosciuto ed apprezzato sia dai professionisti del wealth management che dalla loro clientela. Le caratteristiche legali, fiscali e finanziarie che le contraddistinguono rendono le polizze uno strumento estremamente flessibile ed efficace al tempo stesso per soddisfare le esigenze di diversificazione ed investimento della clientela che dispone di grandi patrimoni. Ma la versatilità della soluzione assicurativa non si esaurisce con ciò in quanto la polizza vita è anche uno strumento particolarmente efficace per la pianificazione successoria. La flessibilità della polizza vita prevista dalla normativa italiana consente al contraente una grande autonomia nell’allocazione del patrimonio da destinare a ciascuno dei propri cari o anche di soggetti al di fuori del proprio nucleo familiare, seppur nel rispetto degli obblighi imposti dalla regolamentazione in materia successoria. Ce ne parlano gli esperti di Utmost Wealth Solutions.

Nomina del beneficiario: cosa dice la legge

Sotto il profilo giuridico, la polizza vita unit linked è un contratto tra il sottoscrittore (cioè colui che versa il premio) e la compagnia assicurativa la quale si impegna a liquidare a favore dei beneficiari il valore della polizza realizzato al momento del decesso dell’assicurato.
“Per quanto concerne la figura del beneficiario – spiega Ugo de Grenet, Head of Wealth Protection della società – Continental Europe – è lo stesso articolo 1920 del Codice Civile a stabilire che il contraente può sottoscrivere un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, anche non legato da vincolo di parentela. Il contraente può designare una o più persone, sia fisiche che giuridiche, indicandone alla compagnia d’assicurazione i relativi dati anagrafici”. L’indicazione del beneficiario (e la determinazione delle rispettive quote nel caso ne fossero indicati più di uno), può essere effettuata sia al momento della sottoscrizione della polizza che successivamente ad esso. “Quanto a revoche o modifiche del beneficiario, mediante comunicazione scritta e formale alla compagnia di assicurazione il contraente può agire in qualsiasi momento, salvo che questi non abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il beneficiario inizialmente indicato non abbia già accettato. In tale ipotesi, infatti, non è possibile né revocare la designazione né chiedere il riscatto della polizza senza il benestare del beneficiario”.

Capitale assicurato e vicende successorie

Ma la libertà nell’individuazione del beneficiario e la possibilità di modificarlo non sono gli unici motivi per i quali le polizze vita rappresentano uno strumento particolarmente apprezzato per la pianificazione successoria. L’atto di designazione del beneficiario infatti, è un atto unilaterale inter vivos. Cosa significa questo in concreto? Che il beneficiario non acquistail diritto alla liquidazione del capitale assicurato in virtù della disciplina successoria (iure succesionis) bensi per un diritto proprio (iure proprio), ossia in base alla promessa fatta dall’assicuratore di liquidare il capitale a favore dei beneficiari al momento del verificarsi dell’evento assicurato, ossia la morte del soggetto assicurato. “Di conseguenza – prosegue de Grenet – l’obbligo di pagamento gravante sulla compagnia deriva esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario. La morte dell’assicurato, infatti, rappresenta semplicemente il momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa”. Il capitale assicurato risulta quindi a tutti gli effetti un patrimonio separato rispetto a quello che costituisce l’asse ereditario ed è perciò indifferente rispetto alle vicende successorie, e rendendosi perciò immediatamente disponibile al beneficiario”.

Nomina del beneficiario e pianificazione successoria: alcuni esempi

Risulta quindi chiaro che l’assoluta discrezionalità nella nomina dei beneficiari di polizza garantisce al contraente un ampio grado di libertà nella pianificazione della sua successione, sia nelle fasi che la precedono sia in quelle che la seguono.

“Uno dei vantaggi apportato dalla flessibilità di cui godono le polizze vita – spiega Stefano Cortoni, Strategic Account Manager presso Utmost Wealth Solution – è rappresentato dalla possibilità di preservare e tutelare l’asse ereditario costituendo la polizza come garanzia reale. Si pensi, ad esempio, a uno dei numerosi imprenditori italiani che per sviluppare la propria attività necessita di ingente liquidità. Per non attingere al proprio patrimonio personale questi potrebbe rivolgersi a banche o istituti di credito, i quali saranno disposti a concedergli liquidità solo a fronte dell’offerta di garanzie.” Per evitare di intaccare il proprio patrimonio o di gravare di eventuali debiti l’asse ereditario, l’imprenditore può sottoscrivere una polizza vita e offrirla in pegno per il suo valore di riscatto, che costituisce a tutti gli effetti un credito che questi vanta nei confronti della compagnia assicurativa. Il pegno sulla polizza può dunque essere utilizzato dall’imprenditore come forma di garanzia reale da presentare alle banche semplificando così il processo di finanziamento.

La duttilità delle polizze vita si manifesta anche attraverso la possibilità di indicare quale beneficiario un trust. “Ciò risulta particolarmente utile, ad esempio, nel caso in cui il beneficiario ultimo sia un minore o un soggetto disabile da tutelare ancor più dopo che si sarà verificata la morte del nostro cliente. In questi casi, il contraente della polizza può nominare beneficiario un trust “dormiente”. Alla morte dell’assicurato, la compagnia liquiderà l’indennizzo in favore del trust che, in virtù di ciò si attiverà per gestire ed amministrare la somma ricevuta nell’interesse esclusivo del beneficiario del trust stesso, secondo quanto disposto e indicato dal contraente. Il vantaggio di combinare la polizza con un trust dormiente è legato al fatto che, cosi facendo, il cliente manterrà sempre il pieno controllo del proprio patrimonio finchè sarà in vita senza doversene spossessare anzitempo.” conclude Cortoni.

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