I giudici europei hanno respinto il ricorso presentato dalla società francese dando ragione all’Agenzia delle entrate italiana
La disciplina italiana impone un’imposta sulle transazioni finanziarie dei derivati, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo stato di residenza delle parti, se i derivati sono basati su un titolo emesso da una società stabilita in Italia
L’imposta si applica ugualmente agli operatori finanziari residenti e non residenti e alle operazioni concluse nello stato d’imposizione o in un altro stato. Infatti, varia in funzione non del luogo di conclusione delle operazioni o dello stato di residenza delle parti o di quello dell’eventuale intermediario, bensì dell’importo di tali operazioni e del tipo di strumento in questione.
E dunque, la società francese ha presentato, tramite una sua filiale italiana, una dichiarazione all’Agenzia delle entrate per l’imposta sulle transazioni finanziarie. In un secondo momento ha però chiesto il rimborso per questa. L’Agenzia ha negato il rimborso e dunque la società è ricorsa in Ctp e Ctr. A questo punto il giudice italiano ha sottoposto il caso alla Corte Ue.
I giudici europei esaminano la questione alla luce anche del principio di libera circolazione dei capitali. La società sostiene che l’imposta in questione vada a creare una situazione discriminatoria tra residenti e non residenti che implica di conseguenza delle restrizioni alla libera circolazione dei capitali. Questo si concretizzerebbe nel fatto che la norma tratta in modo identico la situazione dei debitori residenti e non. Le due posizioni, secondo la società sono però diverse fin dalla base tanto che si andrebbe a rende, per i non residenti, l’investimento negli strumenti finanziari derivati, basati su un titolo emesso da una società stabilita in Italia, meno vantaggiosa rispetto all’investimento in quelli basati su un titolo emessi da un altro stato.
Esamine le voci in campo e la normativa italiana, i giudici europei decidono che il trattamento fiscale italiano in oggetto per questo tipo di operazioni non discrimina e non costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali.