Spesso l’amministrazione e gestione di valori mobiliari o partecipazioni sociali viene affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (o “fiduciante”) che viene denominato “fiduciario”
Dare sostegno alle persone fragili
Il tema è quello del sostegno e della tutela delle persone fragili, sovente oggetto di attenzione da parte del nostro legislatore, anche in considerazione del costante aumento dell’aspettativa di vita e di un sempre maggiore interesse nei confronti delle disabilità e delle patologie connesse alla senilità.
La molteplicità delle esigenze di protezione così emerse è stata spesso ricondotta ad unità attraverso il ruolo dell’Amministratore di sostegno, quale figura espressamente prevista dal nostro ordinamento a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di supporto temporanei o permanenti.
La scelta dell’Amministratore di sostegno rappresenta – dunque – il momento più importante e delicato di tutta la procedura in quanto il giudice dovrà individuare la persona adatta a salvaguardare, meglio di ogni altra, gli interessi personali, sanitari e patrimoniali di colui che beneficerà della misura.
La trasversalità della menzionata esigenza di tutela, peraltro, rende consigliabile che la scelta dell’Autorità sia fondata su di un intuitus personae che trova solide fondamenta in elementi caratterizzanti la realtà della persona da proteggere.
La rappresentanza del Beneficiario conferita all’Amministratore con il decreto di nomina e gli eventuali successivi provvedimenti del Giudice Tutelare, impone, in altre parole, che chi riveste tale ruolo sia in grado di sostenere le pregresse scelte personali e patrimoniali intraprese dal tutelato portandole alle naturali conseguenze condivise, sino a dove possibile, con quest’ultimo.
Quali sono le implicazioni patrimoniali?
Limitandosi al versante patrimoniale che è qui di interesse, non è ormai infrequente la nomina di un Amministratore di sostegno in favore di persone titolari di grandi patrimoni che – per vicissitudini personali e familiari – non sono più in grado di attendervi autonomamente.
In questo caso gli obiettivi di protezione della misura dovranno collimarsi con quelli perseguiti da strumenti eventualmente già impiegati a tutela della ricchezza, quali il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, la società holding e l’intestazione fiduciaria.
Quest’ultima, in particolare, implica che l’amministrazione e gestione di valori mobiliari o partecipazioni sociali venga affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (o “fiduciante”) che viene denominato “fiduciario” il quale, a mezzo di un contratto che viene condiviso solamente con l’Amministrazione Finanziaria, diviene intestatario dei beni del primo segregandoli così in un patrimonio separato.
Si tratta di società autorizzate dal ministero dello Sviluppo Economico, che offrono servizi di gestione patrimoniale e che esercitano i diritti del proprietario secondo le istruzioni di quest’ultimo, che comunque rimarrà ignoto ai terzi. È uno strumento privatistico di tutela del patrimonio che facilita il trasferimento dei beni garantendone la riservatezza, con cui il sopravvenuto Amministratore di Sostegno, esercitando i diritti facenti capo al fiduciante, dovrà rapportarsi per garantire che l’attività del medesimo continui a seguire le originarie istruzioni fornite dal Beneficiario.
Ottenere il miglior vantaggio (anche patrimoniale) per chi ha bisogno di tutele
Il connubio tra i due istituti può costituire una soluzione ottimale per la tutela del fiduciante successivamente colpito da disabilità o dalle fragilità connesse all’età senile. La misura legale di protezione gode, infatti, del supporto fornito dallo strumento privatistico che, attraverso una tutela specialistica del patrimonio conferito, agevola anche quella della persona che ha sottoscritto il mandato fiduciario.
L’Amministratore di sostegno, infatti, ai sensi dell’art. 374 c.c. potrà rivolgersi direttamente al Giudice Tutelare per ottenere espressa autorizzazione a richiedere all’ente fiduciario l’erogazione periodica di fondi volti a soddisfare le sopravvenute esigenze di cura (medica ed assistenziale) o comunque di vita del beneficiario/fiduciante qualora le risorse finanziare nella diretta disponibilità di quest’ultimo non si rivelino sufficienti. Un ulteriore aspetto interessante in materia è emerso da alcuni recenti arresti dell’Autorità Tutelare che in più occasioni autorizzava espressamente l’Amministratore di sostegno a richiedere all’ente fiduciario i fondi necessari per procedere al pagamento delle ultime debenze maturate dal beneficiario fiduciante in concomitanza al decesso di quest’ultimo.
Il decreto immediatamente esecutivo emesso dal Giudice Tutelare veniva, infatti, trasmesso in copia conforme all’originale alla Fiduciaria che considerava il provvedimento aderente alle istruzioni impartite dal de cuius all’atto di conferimento del proprio mandato e procedeva immediatamente all’esecuzione dello stesso.
L’utilizzo combinato dei due strumenti consentiva un’agevole gestione del periodo intercorrente tra la morte del fiduciante e l’intervento degli eredi, evitando che gli oneri derivati dalla vita sino ad allora condotta dal de cuius (quali: TFR del personale assistenziale, cure mediche specialistiche, canone dell’immobile condotto in locazione etc.) gravasse ancora sul patrimonio destinato a questi ultimi. Un vero sostegno nel garantire che le scelte personali continuino a determinare concretamente il percorso di chi le ha intraprese.
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