Nel 1954 l’artista americano Jasper Johns (1930) realizzò un’opera destinata a cambiare la storia dell’arte contemporanea: Flag. Non dipinse una battaglia, un presidente o una scena patriottica. Dipinse semplicemente una bandiera americana. O, meglio, trasformò la bandiera stessa in opera d’arte (in apertura: Jasper Johns, Flag [Moratorium]).
La domanda che pose al pubblico era tanto semplice quanto rivoluzionaria: sto guardando una bandiera o un dipinto?
Settant’anni dopo quella domanda torna sorprendentemente attuale. Solo che, questa volta, a dover rispondere potrebbero essere non i critici d’arte, bensì i giudici.
Il Parlamento giapponese ha infatti approvato una nuova legge che introduce uno specifico reato di vilipendio della bandiera nazionale (hinomaru), prevedendo fino a due anni di reclusione o una multa di 200.000 yen per chi la danneggi, la profani o la rimuova pubblicamente in modo ritenuto offensivo. Fin qui nulla di eccezionale: molti ordinamenti, compreso quello italiano, prevedono forme di tutela dei simboli dello Stato.
Il vero elemento di novità è un altro.
La legge giapponese giustifica l’intervento penale anche quando il comportamento sia idoneo a provocare “disagio” o “disgusto” nelle persone che attribuiscono valore alla bandiera nazionale. Ed è proprio qui che il diritto entra in un territorio assai scivoloso.
Perché il disagio è una categoria emotiva, non giuridica. E le emozioni, si sa, sono difficili da misurare: c’è chi si scandalizza davanti a un’opera d’arte contemporanea e chi, invece, davanti a una pizza con l’ananas.
La questione diventa ancora più delicata se si guarda alla storia dell’arte.
Nel 1989 l’artista statunitense Dread Scott presentò l’installazione What Is the Proper Way to Display a U.S. Flag?. Per leggere il testo dell’opera, il visitatore era costretto a camminare su una bandiera americana distesa sul pavimento. L’indignazione fu enorme. Politici, veterani e associazioni patriottiche parlarono di oltraggio ai simboli nazionali. Eppure l’opera non invitava all’odio verso gli Stati Uniti: poneva una domanda sul significato della bandiera, sul rapporto tra identità nazionale, dissenso e libertà.
“La libertà d’espressione serve soprattutto a proteggere le idee che disturbano”
Il dibattito si intrecciò con una delle più celebri decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, Texas v. Johnson (1989), nella quale i giudici affermarono che perfino il rogo della bandiera, per quanto offensivo e impopolare, costituisce una forma di espressione politica protetta dal Primo Emendamento. La Corte non disse che bruciare una bandiera fosse un gesto condivisibile. Disse qualcosa di molto più scomodo: la libertà di espressione serve soprattutto a proteggere le idee che disturbano, non quelle che mettono tutti d’accordo.
Ed è proprio questo il punto sul quale oggi si concentra il confronto in Giappone fra libertà d’espressione e tutela dei simboli nazionali.
Costituzionalisti, artisti e critici d’arte temono che una norma costruita attorno a concetti tanto elastici possa produrre un inevitabile effetto di autocensura. Se il confine tra provocazione artistica e reato diventa incerto, molti preferiranno semplicemente non affrontare determinati temi. Non perché l’opera sia illegittima, ma perché il rischio di doverlo spiegare davanti a un tribunale potrebbe essere sufficiente a scoraggiare qualsiasi sperimentazione.
È il cosiddetto chilling effect: nessuna censura preventiva, ma un clima che induce gli artisti a censurarsi da soli.
Il raffronto con l’ordinamento italiano è particolarmente interessante.
Anche il nostro Codice penale tutela la bandiera nazionale attraverso l’art. 292 c.p., che punisce il vilipendio della bandiera o di altri emblemi dello Stato. Tuttavia la norma italiana richiede una condotta oggettivamente offensiva nei confronti del simbolo e non fonda la responsabilità penale sul semplice sentimento soggettivo di chi assiste al fatto. In altre parole, non basta che qualcuno provi indignazione perché si realizzi un reato.
La differenza è tutt’altro che marginale.
In uno Stato di diritto il diritto penale dovrebbe tutelare beni giuridici chiaramente individuabili, non emozioni inevitabilmente variabili da persona a persona. Altrimenti il rischio è che il confine tra libertà e illecito finisca per dipendere dalla sensibilità del singolo osservatore.
Naturalmente nessuno sostiene che l’arte debba essere una zona franca. Se un’opera integra istigazione alla violenza, discriminazione o altri comportamenti penalmente rilevanti, l’intervento dell’ordinamento è pienamente giustificato. Ma quando un artista utilizza un simbolo nazionale per interrogare la società, criticare il potere o proporre una riflessione storica e culturale, la risposta del diritto dovrebbe essere improntata alla massima cautela.
Perché una democrazia si misura anche dalla capacità di tollerare ciò che la mette in discussione.
In fondo una bandiera è molto più di un pezzo di stoffa: rappresenta i valori di una comunità. Tra questi valori, però, dovrebbe esserci anche la libertà di criticarla, reinterpretarla e perfino provocarla attraverso l’arte.
Diversamente, il rischio è che il giudice finisca per sostituirsi al critico d’arte. E la storia insegna che, quando accade, raramente nasce un capolavoro. Più spesso nasce un precedente.

