I limiti alla modificabilità del trust: il quadro generale
Nel mondo della pianificazione patrimoniale, il trust è sempre più utilizzato quale strumento di protezione e gestione del patrimonio nel medio-lungo periodo.
Può pertanto accadere che, con il passare del tempo, si presentino situazioni nuove o impreviste che rendano necessario variare alcune delle disposizioni originariamente stabilite.
Comprendere, dunque, dove si colloca il confine tra flessibilità e stabilità di un trust è essenziale per valutare correttamente la portata e i limiti delle modifiche apportabili a un trust.
La modifica dei terms of a trust: regola o eccezione?
Il punto di partenza è semplice. Il trust nasce da un atto istitutivo in cui il disponente stabilisce le regole fondamentali (c.d. terms of a trust) e dunque, anzitutto, finalità o scopo, durata, soggetti, limiti, poteri, legge regolatrice.
In questo scenario, la possibilità di modificare le regole che governano il singolo trust non è libera e assoluta. Allo stesso modo, il grado di modificabilità non è uniforme: alcuni trust sono altamente rigidi, altri prevedono margini più ampi di intervento.
La flessibilità si costruisce all’origine
L’atto istitutivo può prevedere espressamente un potere di modifica dei terms (c.d. power of amendment). Tale potere può essere attribuito al disponente, al trustee, al guardiano o anche a un soggetto terzo. In ordinamenti come quello di Jersey – legislazione tra le più frequentemente adottate nel nostro Paese – questa possibilità è espressamente disciplinata dalla Trusts (Jersey) Law 1984.
In linea generale, il contenuto di tale potere è liberamente configurabile: può essere ampio o circoscritto a specifici terms e può essere sottoposto a condizioni (ad esempio, il consenso di un altro soggetto).
In ogni caso, il potere di modifica non può essere esercitato fino al punto di stravolgere le finalità originarie del trust.
Inoltre, indipendentemente dalla previsione di un power of amendment, non è mai esclusa la possibilità di intervento dell’autorità giudiziaria.
Anche quando l’atto istitutivo stabilisce chi può modificare il trust e secondo quali modalità, il giudice può autorizzare variazioni alle sue disposizioni, su richiesta del trustee, del guardiano o di qualsiasi soggetto titolare di un interesse qualificato rispetto al trust. La Trusts (Jersey) Law 1984 prevede che, nel valutare tali richieste, il giudice tenga conto dell’interesse dei beneficiari, prestando particolare attenzione alla tutela dei minori, degli incapaci e dei beneficiari non ancora nati.
Cosa accade quando il disponente modifica un trust senza essersi riservato espressamente tale potere?
La risposta arriva da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Capita più spesso di quanto si pensi: il disponente istituisce un trust per proteggere il patrimonio di famiglia, lo sottopone ad una legge regolatrice, trasferisce i beni al trustee, ma, dopo qualche tempo, risulta necessario cambiare alcune delle “regole del gioco” per adattare lo strumento alle situazioni sopravvenute.
Ma può davvero farlo?
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 34208 del 26 dicembre 2025, ha risposto in termini molto chiari: sì, ma solo se il disponente si è riservato espressamente il potere di modifica nell’atto istitutivo del trust.
Modifiche al trust e tutela dei beneficiari: il caso in Cassazione
La vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione riguarda un trust regolato dalla legge di Jersey, irrevocabile, in cui il disponente aveva conferito quote societarie e designato come trustee il proprio fratello.
A distanza di alcuni anni dall’istituzione del trust, il disponente – con il concorso del trustee – ha apportato alcune modifiche ai termini del trust, introducendo anche la figura del protector (guardiano). Su iniziativa di quest’ultimo, si è poi arrivati allo scioglimento del trust e alla retrocessione delle quote societarie al disponente, il quale, a sua volta, le ha successivamente trasferite a terzi.
I beneficiari del trust hanno contestato l’intera operazione, sostenendo che le modifiche ai terms fossero finalizzate a ottenere l’illegittimo scioglimento del trust e a pregiudicare i loro diritti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno accolto le domande dei beneficiari e dichiarato inefficaci le modifiche apportate al trust e i successivi atti di scioglimento e disposizione dei beni.
La Cassazione ha confermato integralmente la decisione dei precedenti giudici.
Senza clausola espressa, nessun potere di modifica
La conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione muove da un dato centrale: nell’atto istitutivo il disponente si era riservato solo alcuni poteri (in particolare, il potere di dare istruzioni al trustee e di revocarne la nomina), ma non quello di modificare i termini del trust.
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che il fatto che la legge regolatrice del trust consenta al disponente di riservarsi il potere di modifica dei terms non significa che tale potere possa essere esercitato anche in assenza di un espresso power of amendment nell’atto istitutivo.
Secondo gli Ermellini, quello che conta, quindi, non è ciò che la legge regolatrice astrattamente consente, bensì ciò che l’atto istitutivo concretamente prevede: pertanto, se l’atto istitutivo non contiene una clausola espressa di riserva del potere di modifica, il disponente non può modificare i terms del trust – neppure con il concorso del trustee – senza violare il vincolo che egli stesso ha creato.
Le novità dal Jersey: l’Eighth Amendment alla Trusts (Jersey) Law 1984
Il principio affermato dalla Cassazione riflette una più generale tendenza volta a rafforzare la stabilità del trust. In questa prospettiva, si collocano le recenti riforme introdotte dall’Eighth Amendment alla Trusts (Jersey) Law 1984, entrate in vigore il 20 marzo 2026.
Prima della riforma, la regola tradizionale di matrice anglosassone (la c.d. Saunders v Vautier rule, recepita nel diritto di Jersey) consentiva ai beneficiari maggiorenni e capaci, purché unanimi, di ottenere lo scioglimento anticipato del trust e la distribuzione dei beni.
L’Eighth Amendment, intervenendo sull’art. 43 della Trusts (Jersey) Law 1984, ha invece ristretto in modo significativo l’applicazione della regola tradizionale.
Viene infatti esclusa la possibilità di scioglimento anticipato del trust quando, accanto ai beneficiari attuali, esistano altri soggetti che potrebbero acquisire in futuro la qualità di beneficiari secondo i termini del trust o in forza di poteri previsti dall’atto istitutivo (solitamente, in favore del trustee o del guardiano).
La progettazione del trust come fattore decisivo
In un contesto normativo e giurisprudenziale sempre più attento alla tutela della volontà originaria del disponente, una corretta strutturazione iniziale del trust non serve soltanto a garantire l’efficacia della pianificazione patrimoniale, ma anche a limitare il rischio di future contestazioni tra disponente, trustee e beneficiari.
Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali convergono, infatti, verso un medesimo obiettivo: rafforzare la stabilità del trust e la tutela dell’assetto fiduciario delineato al momento della sua istituzione.
In questo scenario, per gli operatori coinvolti nella pianificazione patrimoniale, diventa fondamentale valutare attentamente e disciplinare già nella fase di progettazione del trust la possibilità di modificare i terms of a trust, al fine di gestire efficacemente possibili eventi sopravvenuti.
(Articolo scritto in collaborazione con Silvia Bisceglia, associate dello Studio Legale Pavia e Ansaldo)
