Trust e disabilità: perché pianificare per tempo la perdita di autonomia
L’allungamento della vita media, famiglie sempre più ridotte e un impegno lavorativo che porta spesso fuori casa hanno indebolito la possibilità dei nuclei familiari di occuparsi da soli dei propri membri più fragili. La cura, così, viene affidata sempre più di frequente – in tutto o in parte – a figure esterne, e diventa cruciale il modo in cui i privati organizzano per tempo questa risposta. Su tale terreno la L. n. 112/2016, la cosiddetta legge «Dopo di noi», ha indicato nel trust uno strumento adatto a costruire la cura delle persone non autonome: si pensi al figlio con disabilità che, venuti meno i genitori, non riesce più a provvedere da sé alla propria salute e al proprio benessere.
L’obiettivo del legislatore era colmare i vuoti del welfare pubblico e supplire all’assenza, nel nostro ordinamento, di un obbligo generale e codificato di cura a carico dei parenti.
Il pregio del trust rispetto agli istituti tradizionali sta nel poter programmare con largo anticipo una vicenda complessa come l’assistenza: oltre a separare e proteggere il patrimonio, lascia spazio per retribuire, indennizzare o gratificare chi quella cura la presta. E sul versante ereditario non serve ad aggirare le regole della legittima, anzi consente di dosare con precisione le singole attribuzioni, dando peso al lavoro di chi assiste e, nel contempo, mettendo al riparo i legittimari.
Trust assistenziale e non autosufficienza: come funziona
Come il trust protegge assistenza e patrimonio
Con il trust assistenziale il disponente può accantonare e vincolare, in misura variabile e adattabile negli anni, le risorse che gli serviranno qualora un giorno perda la propria autonomia. Lo stesso veicolo permette di compensare l’opera di chi lo assiste e di sottoporne l’attività a una verifica: quella del trustee oppure, se le due figure coincidono, quella di un guardiano. Anche chi sia divenuto incapace, in tal modo, ha accanto qualcuno che vigili su chi lo accudisce.
Ciò che si programma non sono soltanto i bisogni materiali, ma anche quelli legati alla sfera personale – il tempo libero, gli interessi, la dimensione spirituale – che talora pesano persino più dell’assistenza fisica. È il disponente, nell’atto istitutivo, a stabilire come quelle risorse andranno impiegate, seguendo il variare delle proprie necessità nel tempo e tenendo dentro lo sguardo anche le abitudini di vita.
La causa del trust assistenziale: tutela della persona e gestione del patrimonio
Il trust costituito pensando alla propria futura non autosufficienza è un atto dalla causa articolata: il patrimonio non è il fine, ma il mezzo per realizzare gli interessi e i bisogni della persona. La sua giustificazione non va cercata nel passaggio dei beni al trustee, né nella loro destinazione ultima, bensì nella funzione economico-sociale che l’intera operazione persegue.
Quando la persona non autosufficiente viene a mancare, il patrimonio passa ai beneficiari che il disponente ha designato – che possono essere sia individui sia enti che si sono occupati di lui. In quel caso il trust svolge una funzione di compenso o di ricompensa nei confronti di chi ha prestato la cura, analoga a quella del fedecommesso assistenziale dell’art. 692 c.c.: istituto, però, dal raggio applicativo ristretto e inutilizzabile proprio da chi voglia organizzare la propria futura mancanza di autonomia o capacità.
Trust e assistenza: quando le attribuzioni sono remunerative, compensative o liberali
Quando l’assistenza è un dovere familiare
A seconda di come è congegnato il trust si possono distinguere, sul piano della causa, attribuzioni patrimoniali di natura diversa. Ciò che va a chi assiste non è automaticamente una remunerazione, né una liberalità: occorre guardare caso per caso a quale titolo l’assistenza è stata prestata e, soprattutto, se fosse o meno dovuta.
Se chi assiste lo fa per adempiere a un obbligo di legge o a un’obbligazione naturale, l’attribuzione non può poggiare su una causa di remunerazione o di compenso. È escluso, cioè, che si remuneri una cura discendente da un dovere giuridico – quello fra coniugi, o dei genitori verso i figli minori o i figli adulti con grave disabilità – oppure da un dovere morale e sociale che l’ordinamento comunque riconosce, come quello fra fratelli o dei figli verso i genitori anziani.
In simili ipotesi, ciò che il disponente riserva a chi ha assolto quel dovere ha natura liberale e funzione di premio: non paga la cura in sé, ma ne riconosce la qualità, la costanza e la dedizione, atteggiandosi a donazione mossa da gratitudine.ì
Quando chi assiste non ha obblighi giuridici o morali
Diverso è il caso in cui chi assiste si assuma il compito senza esservi tenuto da alcun dovere tipizzato, giuridico o morale – come può accadere con persone esterne alla famiglia ristretta. Qui la cura è un’attività scelta liberamente, dotata di valore economico, e perciò può essere retribuita o compensata: il trust ha allora causa remuneratoria o compensativa, perché ciò che si attribuisce è legato al fatto che quella persona ha accettato un peso assistenziale che nessuna norma, e nessuna obbligazione naturale, le imponeva.
Le attribuzioni con funzione mista
Può infine darsi una funzione mista: l’attribuzione supera il valore della cura prestata o promessa, e l’eccedenza si spiega con un intento di premio. Alla causa remuneratoria o compensativa si affianca allora una componente liberale, che dà ragione del «di più» riconosciuto a chi assiste, in virtù del rapporto personale e affettivo con il disponente.
Trust, successione ed eredi: quali effetti sulle quote ereditarie
Il modo in cui si qualificano queste attribuzioni si riflette sulle regole ereditarie: collazione, azione di riduzione, tutela dei legittimari.
Di norma soltanto ciò che ha causa liberale rientra nella successione necessaria, e va quindi conferito – se chi riceve è legittimario – oppure ridotto, se intacca la riserva spettante ad altri. Vi rientra l’attribuzione che premia un’assistenza prestata da chi vi era già tenuto, per legge o per obbligazione naturale, purché contenuta entro la proporzionalità: la cura diventa qui liberalità di premio, assoggettata alla disciplina ordinaria delle donazioni a prescindere dal mezzo tecnico usato.
Nel trust questo passaggio liberale può collocarsi all’inizio, al momento dell’istituzione, oppure alla fine, quando il patrimonio residuo arriva a chi ha prestato la cura; e l’eventuale lesione di legittima si misura solo da quando il vantaggio diventa definitivo per il beneficiario.
Le attribuzioni con causa remuneratoria o compensativa, al contrario, restano fuori sia dalla collazione sia dalla riduzione. Quanto va a chi ha assistito senza esservi tenuto da alcun dovere o obbligazione naturale non scalfisce la riserva dei legittimari, perché si traduce nel semplice pagamento di una prestazione che ha un valore di mercato.
Nella funzione mista occorre scindere l’attribuzione in due: la parte che remunera una cura non dovuta resta indifferente alle regole ereditarie, mentre la quota in più – spiegabile solo come liberalità – va conferita e ridotta. È un’operazione laboriosa, ma in linea con il diritto delle successioni, e serve a impedire che, dietro l’etichetta remuneratoria, si nascondano liberalità capaci di intaccare la quota riservata ai legittimari.
Trust assistenziale o alternative? Il confronto con gli altri strumenti
Il nostro ordinamento mette a disposizione altri strumenti per compensare o premiare chi assiste. I principali sono il vitalizio assistenziale e la donazione, nelle sue varianti modale, condizionata e remuneratoria.
Il vitalizio assistenziale
Il vitalizio assistenziale è un contratto atipico a causa remuneratoria: una parte (il vitaliziato) trasferisce all’altra (il vitaliziante) un bene – di regola un immobile – o del denaro, ricevendo in cambio assistenza, materiale e morale, per il resto della vita.
È un contratto aleatorio, perché ciascuno accetta il rischio che il valore di ciò che dà e di ciò che riceve non coincida, dipendendo dallo stato di salute e dalla durata della vita del vitaliziato; se l’alea manca, il contratto è nullo e può tutt’al più valere come donazione, ove ne ricorrano forma e sostanza. Per scongiurare la nullità si può inserire una condizione sospensiva, agganciando l’efficacia al sopravvenire – futuro e incerto – del bisogno di assistenza.
Resta il fatto che, per il vitaliziato, la convenienza è dubbia: si priva di un bene senza sapere se l’assistenza gli servirà davvero, esponendosi al rischio di uno scambio squilibrato.
La donazione modale
La donazione modale serve l’obiettivo dell’assistenza quando il donante, per liberalità, attribuisce un bene al donatario caricandolo di obblighi di cura, che possono spingersi fino a una vera e propria attività di lavoro.
Anche qui, però, la convenienza per il futuro assistito è incerta, perché senza una condizione la donazione lo spoglia subito del bene a favore di chi assiste.
La donazione condizionata
Nella donazione condizionata, invece, l’effetto traslativo scatta solo se la cura viene effettivamente prestata. È uno schema penalizzante per chi assiste, costretto ad attendere la fine del bisogno di cura – magari la morte del donante – per ottenere quanto gli spetta; e non privo di frizioni con il divieto dei patti successori.
Anche moltiplicando le donazioni condizionate in più tranche, servirebbe ogni volta un accertamento dell’avverarsi della condizione.
La donazione remuneratoria
La donazione remuneratoria, infine, nasce dalla gratitudine per servizi di assistenza – già resi o futuri – non imposti da legge o da obbligo sociale, e rispetto ai quali non deve esistere alcun vincolo di corrispettività. Rispetto alla donazione comune presenta una particolarità: non è revocabile per ingratitudine.
Perché il trust è lo strumento più efficace per tutelare persone fragili e patrimonio
Rispetto a questi strumenti, il trust assistenziale fa qualcosa in più: dà rilievo giuridico al lavoro di cura della persona fragile e consente di pianificare l’assistenza in modo flessibile, capace di evolvere e ritagliato sulla singola situazione. Il suo punto di forza non sta tanto nella separazione del patrimonio, quanto nella possibilità di costruire un disegno causale composito, in cui i beni sono posti al servizio della tutela della persona e della sua dignità.
Il passaggio decisivo è leggere correttamente la causa del trust, separando la cura dovuta da quella che risponde a un’obbligazione naturale e da quella prestata in piena libertà: solo così si stabilisce se ciò che riceve chi assiste sia remunerazione, compenso o liberalità. E sul fronte ereditario il trust non scavalca la successione necessaria, ma permette di lavorare di fino: dentro una stessa operazione si può tenere distinto ciò che non è liberalità da ciò che premia la dedizione, ricompensando chi ha assistito senza penalizzare i legittimari e abbattendo il rischio di liti.

