L’azione di riduzione nelle successioni ereditarie
L’azione di riduzione rappresenta lo strumento attraverso il quale i legittimari possono tutelare la propria quota di riserva quando le disposizioni testamentarie e/o le donazioni poste in essere dal de cuius abbiano determinato una lesione dei diritti loro riservati dalla legge. L’esercizio di tale azione non è libero, ma è subordinato alla sussistenza di specifici presupposti e condizioni previsti dall’art. 564 c.c.
L’accettazione con beneficio di inventario: quando serve
Il primo comma dell’art. 564 c.c. stabilisce che il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che tali liberalità siano state disposte a favore di persone chiamate come coeredi. Tale condizione costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione, rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La ratio della norma risiede nella tutela dei legatari e donatari estranei all’eredità, per i quali è necessaria una preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell’asse ereditario che accerti l’effettiva lesione.
L’orientamento della Cassazione
Come precisato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 19010/2024, l’accettazione beneficiata deve precedere la proposizione della domanda di riduzione, poiché la tempestiva formazione dell’inventario è elemento costitutivo del relativo beneficio e l’erede che non lo abbia eseguito tempestivamente è considerato erede puro e semplice.
Il caso del legittimario totalmente pretermesso
Un’importante eccezione riguarda il legittimario totalmente pretermesso. La giurisprudenza ha chiarito che la condizione della preventiva accettazione beneficiata vale solo per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore. La Cassazione considera pretermesso il legittimario anche quando il de cuius abbia distribuito l’intero patrimonio mediante donazioni; in tal caso, l’azione di riduzione non è soggetta all’onere dell’accettazione beneficiata (Cass. n. 24836/2022; Cass. n. 13804/2006).
Come funziona l’imputazione di donazioni e legati
Il secondo comma dell’art. 564 c.c. prevede che il legittimario che domanda la riduzione debba imputare alla propria porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. L’imputazione non costituisce una condizione dell’azione, bensì un’operazione di calcolo diretta al riscontro dell’effettiva lesione della legittima. Questa distinzione è stata ribadita dalla Cassazione (Cass. n. 8348/2025), che ha altresì chiarito che l’imputazione può avvenire anche in corso di giudizio, una volta effettuata la riunione fittizia tra relictum e donatum.
Azione di riduzione: onere della prova e lesione della legittima
Il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha significativamente attenuato tale onere: l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni del relictum e di donazioni non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa (Cass. n. 21503/2018). La prova della consistenza dell’asse può inoltre essere fornita a mezzo presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, risultando legittimo anche l’esperimento della Ctu d’ufficio (Cass. n. 1357/2017).
La prescrizione dell’azione di riduzione
L’azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, decorrente, secondo l’orientamento prevalente, dall’apertura della successione. La prescrizione può essere interrotta solo da atti posti in essere dal singolo legittimario interessato, trattandosi di azione a carattere personale.
In conclusione, l’azione di riduzione richiede un’attenta verifica dei presupposti di ammissibilità, con particolare attenzione alla condizione dell’accettazione beneficiata quando si agisca contro soggetti estranei all’eredità, ferma restando la distinzione tra tale requisito e la diversa operazione di imputazione delle liberalità ricevute.
(Articolo tratto dal magazine n. 89 di We Wealth di aprile 2026)

