Successioni: quando scatta l’azione di riduzione dell’eredità

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Successioni: quando scatta l’azione di riduzione dell’eredità

Quando donazioni o testamenti ledono la quota di legittima, i legittimari possono agire con l’azione di riduzione. Dall’accettazione con beneficio di inventario alla prova della lesione: presupposti e limiti secondo giurisprudenza

Indice

L’azione di riduzione nelle successioni ereditarie

L’azione di riduzione rappresenta lo strumento attraverso il quale i legittimari possono tutelare la propria quota di riserva quando le disposizioni testamentarie e/o le donazioni poste in essere dal de cuius abbiano determinato una lesione dei diritti loro riservati dalla legge. L’esercizio di tale azione non è libero, ma è subordinato alla sussistenza di specifici presupposti e condizioni previsti dall’art. 564 c.c.

L’accettazione con beneficio di inventario: quando serve

Il primo comma dell’art. 564 c.c. stabilisce che il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che tali liberalità siano state disposte a favore di persone chiamate come coeredi. Tale condizione costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione, rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La ratio della norma risiede nella tutela dei legatari e donatari estranei all’eredità, per i quali è necessaria una preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell’asse ereditario che accerti l’effettiva lesione.

L’orientamento della Cassazione

Come precisato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 19010/2024, l’accettazione beneficiata deve precedere la proposizione della domanda di riduzione, poiché la tempestiva formazione dell’inventario è elemento costitutivo del relativo beneficio e l’erede che non lo abbia eseguito tempestivamente è considerato erede puro e semplice.

Il caso del legittimario totalmente pretermesso

Un’importante eccezione riguarda il legittimario totalmente pretermesso. La giurisprudenza ha chiarito che la condizione della preventiva accettazione beneficiata vale solo per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore. La Cassazione considera pretermesso il legittimario anche quando il de cuius abbia distribuito l’intero patrimonio mediante donazioni; in tal caso, l’azione di riduzione non è soggetta all’onere dell’accettazione beneficiata (Cass. n. 24836/2022; Cass. n. 13804/2006).

Come funziona l’imputazione di donazioni e legati

Il secondo comma dell’art. 564 c.c. prevede che il legittimario che domanda la riduzione debba imputare alla propria porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. L’imputazione non costituisce una condizione dell’azione, bensì un’operazione di calcolo diretta al riscontro dell’effettiva lesione della legittima. Questa distinzione è stata ribadita dalla Cassazione (Cass. n. 8348/2025), che ha altresì chiarito che l’imputazione può avvenire anche in corso di giudizio, una volta effettuata la riunione fittizia tra relictum e donatum.

Azione di riduzione: onere della prova e lesione della legittima

Il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha significativamente attenuato tale onere: l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni del relictum e di donazioni non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa (Cass. n. 21503/2018). La prova della consistenza dell’asse può inoltre essere fornita a mezzo presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, risultando legittimo anche l’esperimento della Ctu d’ufficio (Cass. n. 1357/2017).

La prescrizione dell’azione di riduzione

L’azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, decorrente, secondo l’orientamento prevalente, dall’apertura della successione. La prescrizione può essere interrotta solo da atti posti in essere dal singolo legittimario interessato, trattandosi di azione a carattere personale.
In conclusione, l’azione di riduzione richiede un’attenta verifica dei presupposti di ammissibilità, con particolare attenzione alla condizione dell’accettazione beneficiata quando si agisca contro soggetti estranei all’eredità, ferma restando la distinzione tra tale requisito e la diversa operazione di imputazione delle liberalità ricevute.

(Articolo tratto dal magazine n. 89 di We Wealth di aprile 2026)

Domande frequenti su Successioni: quando scatta l’azione di riduzione dell’eredità

Cosa si intende per azione di riduzione nelle successioni ereditarie e quando viene esercitata?

L'azione di riduzione è lo strumento legale che permette ai legittimari di recuperare la quota di eredità loro riservata per legge. Viene esercitata quando le disposizioni testamentarie o le donazioni del defunto hanno leso i diritti dei legittimari.

Quali sono i presupposti per poter esercitare l'azione di riduzione?

L'esercizio dell'azione di riduzione è subordinato alla sussistenza di specifici presupposti e condizioni previsti dall'articolo 564 del codice civile. Questi requisiti devono essere attentamente verificati prima di procedere.

In che modo le donazioni effettuate in vita dal defunto possono influenzare l'azione di riduzione?

Le donazioni poste in essere dal de cuius possono essere oggetto di riduzione se hanno leso la quota di riserva dei legittimari. L'articolo menziona l'imputazione di donazioni e legati, suggerendo che queste verranno considerate nel calcolo della lesione.

Qual è l'onere della prova per chi intende agire in riduzione e cosa deve dimostrare?

Chi agisce in riduzione ha l'onere di provare la lesione della propria quota di legittima. Questo implica dimostrare che le disposizioni testamentarie e/o le donazioni hanno intaccato la parte di patrimonio che la legge riserva ai legittimari.

Esiste un termine di prescrizione per l'azione di riduzione?

Sì, l'azione di riduzione è soggetta a un termine di prescrizione. L'articolo menziona specificamente 'La prescrizione dell’azione di riduzione', indicando che esiste un limite temporale entro cui tale azione può essere esercitata.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner and head of the Milan office dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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