La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4979 del 5 marzo 2026, ha segnato un punto di svolta nell’interpretazione dell’art. 473-bis.24 c.p.c., affermando un principio destinato a incidere profondamente sulla tutela dei diritti fondamentali nel contenzioso familiare.
Cassazione: reclamo ammesso anche contro il rigetto nei procedimenti familiari
Il reclamo alla Corte d’Appello contro i provvedimenti temporanei e urgenti che introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori è ammissibile non solo quando il giudice accoglie l’istanza, ma anche quando la rigetta.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti all’esito dell’udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che, tra l’altro, introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, come avviene quando si richieda il trasferimento all’estero di figli minori, è ammissibile sia in caso di provvedimento impugnato di accoglimento che di rigetto dell’istanza di parte”.
Riforma Cartabia e art. 473-bis.24 c.p.c.: come funziona il reclamo
Il quadro normativo dopo la riforma Cartabia. L’art. 473-bis.24 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 e successivamente riordinato dal D.Lgs. 164/2024 con un intervento di natura meramente formale, prevede la possibilità di proporre reclamo alla Corte d’Appello contro due categorie di provvedimenti:
- i provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza ex art. 473-bis.22, comma 1;
- i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, ovvero dispongano sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione del provvedimento, e il collegio decide con ordinanza immediatamente esecutiva entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
L’impianto normativo ha introdotto un regime di generale reclamabilità dei provvedimenti provvisori, fornendo così risposta alle voci che, in passato, avevano denunciato vuoti di tutela a fronte di provvedimenti che, pur denominati “provvisori”, finivano per esplicare i loro effetti deleteri per un tempo di lunghezza intollerabile, senza poter essere agevolmente rimossi.
Tuttavia, così come formulata, la norma sembrava escludere il reclamo avverso i provvedimenti temporanei assunti in corso di causa aventi contenuto di rigetto dell’istanza.
Separazione e figli: quando puoi fare reclamo contro i provvedimenti del giudice
In altre parole, la formulazione letterale dell’art. 473-bis.24 c.p.c. contemplava lo strumento del reclamo come reazione soltanto a “provvedimenti positivi”, ossia introduttivi di disposizioni regolative del rapporto in via provvisoria e modificative dello status quo, senza prendere espressamente in considerazione i “provvedimenti negativi”, ossia quelli aventi un contenuto di non accoglimento della richiesta.
Trasferimento dei figli all’estero: il caso della Danimarca
La vicenda trae origine da un giudizio di scioglimento del matrimonio nel quale la madre, cittadina danese, aveva chiesto l’autorizzazione al trasferimento in Danimarca con i due figli minori, collocati in via prevalente presso di lei.
Il Tribunale, con provvedimento del marzo 2024, aveva respinto l’istanza, ritenendo il trasferimento non conforme all’interesse dei minori che, “dopo aver trascorso la maggior parte della loro vita in Italia a Roma, si vedrebbero sradicati dal contesto socio-scolastico-relazionale in cui sono cresciuti in una delicata fase dell’esistenza”.
Successivamente, la madre aveva depositato istanza urgente ex art. 473-bis.23 c.p.c. di modifica dei provvedimenti provvisori e di ascolto dei minori; disposto l’ascolto, il figlio maggiore aveva dichiarato di volersi trasferire in Danimarca, ma il giudice, con provvedimento del 4 luglio 2024, aveva nuovamente respinto l’istanza, confermando i provvedimenti provvisori.
La Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile il reclamo, aderendo all’eccezione sollevata dal padre: il provvedimento impugnato non aveva modificato l’assetto costituito e, ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., il reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa sarebbe ammesso limitatamente a quelli particolarmente incisivi sulla responsabilità genitoriale e che “introducono” sostanziali modifiche dell’affidamento o del collocamento, non anche avverso quelli che “non modifichino l’assetto costituito”.
Cassazione: perché il reclamo vale anche se il giudice dice no
La Cassazione con la propria pronuncia ha affermato la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, muovendo da un parallelismo con la vicenda dell’art. 669-terdecies c.p.c. in materia cautelare.
Anche quella disposizione, nella stesura originaria introdotta dalla L. 353/1990, prevedeva il reclamo solo contro le ordinanze di accoglimento di una misura cautelare.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253/1994, ne dichiarò l’illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., affermando che negando la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto si realizza “un’amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilità di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone”.
La Consulta osservò inoltre che “il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell’una o dell’altra in misura non valutabile astrattamente”.
La Suprema Corte ha poi richiamato i principi già espressi nella pronuncia Cass. n. 1486/2025, secondo cui il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. “non si risolve in un mero strumento di controllo ab estrinseco della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato”.
Analoga conferma è giunta dalla recentissima sentenza Cass. n. 4110/2026, che ha ribadito come “in presenza di provvedimenti sommari aventi contenuto idoneo, per la loro invasività e la loro portata, a incidere su diritti fondamentali della persona attinenti alla relazione tra genitore e figlio, i principi di eguaglianza e ragionevolezza esigono che le garanzie processuali ricevano, nel momento applicativo, una pienezza di estensione, versandosi in una materia nella quale entrano in gioco interessi particolarmente meritevoli di tutela della persona nel contesto di vita della famiglia”.
Responsabilità genitoriale: perché anche il rigetto incide sui diritti
Mantenere, attraverso il rigetto di una richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori, “l’assetto costituito” ovvero lo status quo non significa “non” incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale.
Invero, laddove, per effetto di circostanze sopravvenute, si chieda in corso di causa una modifica che consenta il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, il rigetto della misura richiesta implica necessariamente l’introduzione di una sostanziale limitazione della stessa, già per il solo fatto di impedire il chiesto e ritenuto necessario mutamento.

