Le disposizioni attualmente vigenti prevedono un regime fiscale favorevole per la costituzione di holding di famiglia.
Ci si riferisce, in particolare, ai commi 2 e 2-bis, dell’art. 177, Tuir, che disciplinano, rispettivamente, i conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquista il controllo della società oggetto di conferimento (comma 2) e i conferimenti che non presentano tale requisito ma che riguardano partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (comma 2-bis).
Per entrambe le fattispecie di conferimenti non è previsto un vero e proprio regime di neutralità fiscale (come avviene invece per i conferimenti intracomunitari), ma un cosiddetto regime di realizzo controllato, in applicazione del quale non si verifica nessuna tassazione se l’incremento del patrimonio netto della conferitaria è pari al costo fiscale della partecipazione conferita in capo al conferente. In realtà, i requisiti richiesti dalla legge per applicare il regime di cui al comma 2-bis sono piuttosto stringenti: è infatti previsto che la società conferitaria debba essere detenuta da un unico socio e che, in caso di partecipazioni in società holding, le percentuali sopra evidenziate (2/20% dei diritti di voto o 5/25% di partecipazione al capitale) debbano essere superate con riferimento a tutte le partecipazioni detenute, anche indirettamente, dalla holding, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.
Mentre la legge nulla prevede con riferimento ai conferimenti aventi a oggetto diritti parziari sulla partecipazione (nuda proprietà/usufrutto), nel tempo l’Agenzia delle entrate si è pronunciata più volte su tali fattispecie. I principali orientamenti emersi sono i seguenti. I conferimenti del solo usufrutto non rientrano nell’ambito applicativo dei commi 2 e 2-bis in quanto non hanno a oggetto partecipazioni. Il comma 2 non si applica al conferimento della sola nuda proprietà senza diritto di voto in quanto la conferitaria non acquista il controllo della conferita. Il comma 2 si applica al conferimento della sola nuda proprietà con diritto di voto se la conferitaria acquista il controllo della conferita, a condizione peraltro che il conferente riceva partecipazioni in piena proprietà o in nuda proprietà (infatti, se riceve una partecipazione in usufrutto non è qualificabile come socio).
Infine, il comma 2 si applica ai conferimenti congiunti (di nuda proprietà ed usufrutto) a condizione che la conferitaria acquisti il controllo della conferita (anche in tal caso il conferente deve ricevere partecipazioni in piena proprietà o in nuda proprietà, ma non il solo usufrutto sulle stesse). Il comma 2-bis si applica al conferimento della sola nuda proprietà senza diritto di voto, a condizione che la partecipazione conferita rappresenti una partecipazione superiore al 5/25% del capitale. Il comma 2-bis non si applica ai conferimenti congiunti (di nuda proprietà ed usufrutto) effettuati da più soggetti, in quanto la conferitaria deve essere detenuta un unico socio e non da più soci.
In conclusione, il regime previsto dai commi 2 e 2-bis dell’art. 177, Tuir, risulta particolarmente favorevole in quanto consente di soddisfare in maniera fiscalmente efficiente un’esigenza sempre più sentita dalle famiglie imprenditoriali: la creazione della cosiddette holding di famiglia per facilitare e razionalizzare la governance e il passaggio generazionale. Peraltro, l’ambito applicativo delle disposizioni in esame deve essere valutato attentamente caso per caso, soprattutto nelle ipotesi in cui oggetto del conferimento sia una società holding o il conferimento stesso riguardi diritti parziari sulle partecipazioni.