Strumenti di sistema per l’ottimizzazione fiscale delle famiglie

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Foto in bianco e nero di Pietro Ebreo per articolo su strumenti per passaggi generazionali.

I decreti attuativi della Riforma fiscale (Legge delega. n. 111/2023) hanno arricchito il panorama delle ipotesi di neutralità fiscale o esenzione delle operazioni di riorganizzazione dei patrimoni d’impresa e di famiglia, in vista del passaggio generazionale o di operazioni di M&A

Indice

Le nuove norme fiscali stanno ridisegnando gli strumenti a disposizione delle famiglie imprenditoriali: scissioni, conferimenti e trasferimenti di partecipazioni diventano oggi leve chiave per ottimizzare governance e passaggi generazionali. Ne parliamo con Pietro Ebreo, Managing Partner di Ebreo & Partners e Adjunct Professor di Fiscalità delle Imprese del GSoM Politecnico di Milano.

La scissione mediante scorporo: la neutralità anche degli spin-off di “beni singoli”

La scissione mediante scorporo è l’operazione con la quale la società scissa trasferisce tutto o parte del proprio patrimonio a una o più società beneficiarie esistenti o di nuova costituzione, ottenendo partecipazioni al capitale della o delle beneficiarie.

La scissione mediante scorporo presenta strutturalmente analogie con gli spin-off realizzati attraverso conferimenti da società conferenti a favore di società conferitarie (spesso newco), ma dal punto di vista fiscale, in base all’art. 173 del Tuir, gode di un regime generalizzato di neutralità applicabile sia agli scorpori mediante scissione di complessi aziendali che a quelli di beni singoli (brevetti, marchi, beni immobili).

Per converso, ai sensi dell’art. 176 del Tuir, i conferimenti sono neutrali solo se hanno ad oggetto complessi aziendali mentre quelli di beni singoli costituiscono operazioni realizzative, con plusvalenza tassabile se il valore normale del bene singolo conferito è superiore al relativo costo fiscalmente riconosciuto.

I conferimenti di partecipazioni non realizzativi: l’incremento della percentuale di controllo

Molto utilizzati nelle riorganizzazioni aziendali, i conferimenti di partecipazioni possono godere di un regime di neutralità fiscale sostanziale (cd. regime di realizzo controllato) disciplinato dai commi 2 e 2-bis dell’art. 177 del Tuir, riscritti dal D.Lgs. n. 192/2024.

In particolare, il comma 2 prevede che i conferimenti di partecipazioni (azioni o quote) mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto (ex art. 2359, primo comma, n. 1, del c.c.) di una società di capitali residente in Italia (spa, sapa, srl, cooperative di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del Tuir), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo l’importo dell’aumento di patrimonio netto della conferitaria (capitale ed eventuale sovrapprezzo) e dall’operazione non emergono plusvalenze tassabili se detto aumento non supera il costo della partecipazione conferita.

Inoltre, con decorrenza dal 31 dicembre 2024, l’incremento della percentuale di controllo, non è più condizionata dalla sussistenza di “… un obbligo legale o di un vincolo statutario …”. In sintesi, il regime del “realizzo controllato” si applica quindi ai conferimenti di partecipazioni:

  • di per sé di controllo;
  • non di controllo, ma che consentono alla conferitaria di acquisire o incrementare il controllo esistente

Con la riscrittura del comma 2-bis dell’art. 177 del Tuir, inoltre il regime del realizzo controllato è applicabile anche ai conferimenti in cui la conferitaria non acquisisce o incrementa il controllo, ma a condizione che le partecipazioni conferite:

  • i) siano qualificate (2/5% o 20/25% dei diritti di voto o partecipazione al capitale, rispettivamente per le quotate e non quotate);
  • ii) siano trasferite a società unipersonali o di cui siano soci anche i familiari del conferente.

L’esenzione dei trasferimenti di partecipazioni a familiari: le società senza impresa

Il nuovo art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (Tus) declina il regime di esenzione dei trasferimenti gratuiti per successione o donazione (anche tramite patti di famiglia ex art. 768-bis e segg. c.c.) a favore dei discendenti (figli, nipoti) e del coniuge, che abbiano ad oggetto:

  • aziende o rami di azienda, a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
  • azioni o quote di società di capitali residenti in Italia (spa, sapa, srl, cooperative di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del Tuir), – mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero è integrato un controllo già esistente – a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
  • quote di società di persone residenti in Italia (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all’articolo 5 del Tuir), a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità della partecipazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. L’esenzione è stata inoltre estesa ai trasferimenti di azioni o quote di società residenti in Paesi UE o appartenenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Il nuovo art. 3, comma 4-ter, in parola sembra avere risolto l’annoso tema della applicabilità della esenzione alle quote di società senza impresa (tipicamente le società semplici), dal momento che la norma non prevede letteralmente alcuna limitazione:

  • i) relativamente alla forma giuridica della società le cui partecipazioni sono trasferite;
  • ii) all’oggetto sociale;
  • iii) all’effettivo esercizio di una attività d’impresa;
  • iv) alla tipologia di patrimonio posseduto;
  • v) alla funzione assunta (es. superholding di gruppi). In tal senso, per tutti, si rinvia allo Studio n. 100-2024/T del Notariato.

L’uso combinato degli strumenti del sistema: la ottimizzazione dei gruppi familiari

Per quanto sinteticamente illustrato, è possibile comunque affermare che:

  • i) la neutralità formale o sostanziale delle operazioni di riorganizzazione aziendale attuate attraverso fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.;
  • ii) l’esenzione dei trasferimenti di partecipazioni societarie a favore di familiari stretti: discendenti (figli e nipoti) e coniuge, rendono il nostro ordinamento favorevole alle riorganizzazioni dei patrimoni d’impresa e di famiglia.

L’uso combinato di detti strumenti, infatti, consente di realizzare senza imposizione fiscale strutture organizzative articolate con holding di primo e di secondo livello, nonché con società partecipate di diversa forma giuridica e funzione in base all’asset posseduto e all’attività esercitata, che ottimizzano gli assetti proprietari, la governance, i flussi reddituali e di liquidità all’interno dei gruppi familiari.

(Art tratto dal magazine n. 85 di dicembre 2025 di We Wealth e scritto da Pietro Ebreo, Managing Partner di Ebreo & Partners e Adjunct Professor di Fiscalità delle Imprese del GSoM Politecnico di Milano)

Domande frequenti su Strumenti di sistema per l’ottimizzazione fiscale delle famiglie

Quali sono i principali strumenti fiscali menzionati nell'articolo per l'ottimizzazione delle famiglie imprenditoriali?

L'articolo evidenzia scissioni (in particolare mediante scorporo), conferimenti di partecipazioni e trasferimenti di partecipazioni come leve chiave. Questi strumenti sono presentati come strumenti per ottimizzare la governance e facilitare i passaggi generazionali.

In che modo la scissione mediante scorporo può essere fiscalmente neutra per le famiglie imprenditoriali?

La scissione mediante scorporo offre neutralità fiscale anche per gli spin-off di 'beni singoli'. Questo significa che il trasferimento di specifici asset aziendali non genera immediatamente un carico fiscale per la famiglia.

Qual è il beneficio dei conferimenti di partecipazioni non realizzativi in termini di controllo aziendale?

I conferimenti di partecipazioni non realizzativi permettono un incremento della percentuale di controllo all'interno del gruppo familiare. Questo può rafforzare la posizione dei membri della famiglia nella gestione delle società.

Quando è possibile beneficiare dell'esenzione dei trasferimenti di partecipazioni a familiari per società senza impresa?

L'esenzione dei trasferimenti di partecipazioni a familiari si applica specificamente alle società che non svolgono attività d'impresa. Questo strumento è pensato per agevolare la trasmissione di asset non operativi all'interno del nucleo familiare.

Come l'uso combinato degli strumenti fiscali può ottimizzare i gruppi familiari?

L'uso combinato di scissioni, conferimenti e trasferimenti di partecipazioni consente un'ottimizzazione dei gruppi familiari. Permette di strutturare in modo più efficiente la governance e pianificare i passaggi generazionali, massimizzando i benefici fiscali.

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Ritratto in scala di grigi di un uomo anziano in giacca e cravatta, in piedi davanti a uno sfondo sfocato con opere d'arte classiche o illustrazioni architettoniche.

di Pietro Ebreo

Dottore commercialista dal 1990, è fondatore e managing partner dello Studio Ebreo & Partners.
Laureato in economia e commercio nel 1989 con una tesi in diritto commerciale (“La fusione delle società nella disciplina comunitaria”), ha conseguito il master tributario Ipsoa nel 1991 e perfezionato la formazione con diversi corsi di specializzazione in materia societaria e fiscale.

È adjunct professor di fiscalità d’impresa del GSoM Politecnico di Milano, docente al master tributario del Sole24Ore e relatore a convegni specialistici.

Autore di articoli in materia tributaria su quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di pubblicazioni per diversi editori.

Si occupa di riorganizzazione, protezione, pianificazione fiscale di patrimoni d’impresa e di famiglia nonché di passaggio generazionale, di fiscalità dei processi di M&A e di internazionalizzazione, di family governance, di contenzioso e precontenzioso tributario, di assistenza nelle verifiche e controversie fiscali, di due diligence, check-up e gestione delle problematiche tributarie, di consulenza specialistica tributaria e societaria.

Revisore legale dal 1992, ricopre incarichi in Consigli di amministrazione e Collegi sindacali di società anche quotate in Borsa o vigilate (Consob, Banca d’Italia).

È stato membro del Collegio dei revisori del Politecnico di Milano.

È membro del Comitato scientifico della Fondazione dei dottori commercialisti di Milano, socio e membro del Cda di Eurodefi Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers nonché socio di diverse associazioni milanesi tra le quali: il Centro Studi Grande Milano e il Canova Milano.
Nel tempo libero è appassionato di tennis, sci, lettura e viaggi.

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