Tra le modifiche più significative introdotte dalla riforma che di recente ha ridisciplinato l’imposta di donazione e successione, si annoverano anche le novità in materia di trust, istituto in relazione al quale, a seguito delle numerose criticità emerse negli anni in merito all’applicazione della disciplina tributaria, il legislatore ha provveduto a definire una regolamentazione propria anche nell’ambito delle imposte indirette.
Trust inclusi nella nuova disciplina dell’imposta di successione e donazione
Mediante l’integrazione dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 346/1990, nel nuovo dettato normativo è stato infatti espressamente incluso il trust tra gli atti di disposizione suscettibili di generare applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. In conseguenza di tale inclusione, anche gli articoli 2 e 4-bis del medesimo decreto sono stati oggetto di intervento normativo, con l’introduzione di una disciplina specifica dedicata al trust.
Quando si applica l’imposta: tassazione in uscita e momento impositivo
In primo luogo, è stato da subito chiarito che i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari, con la conseguenza che – salve le precisazioni di cui nel proseguo del presente contributo – l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.
Viene chiarito che, ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento.
In relazione al momento impositivo, la riforma – come già anticipato – ha inteso porre fine all’incertezza che, negli anni, ha visto prima prevalere il criterio della tassazione in entrata all’atto della dotazione del trust, a cui seguirono molteplici contrarie pronunce giurisprudenziali che invece sancivano il principio della tassazione in uscita, che venne “recepito” con la circolare n. 34/E del 2022.
Opzione per la tassazione in entrata: scelta del disponente o del trustee
Il nuovo art. 4-bis del D.lgs. n. 346/1990 stabilisce, infatti, che l’imposta debba essere autoliquidata al momento in cui si realizza il trasferimento di beni e diritti in favore dei beneficiari, cosiddetta tassazione in uscita, applicando aliquote e franchigie esistenti in tale momento in base al grado di parentela tra i beneficiari e il disponente.
Tuttavia, viene previsto che il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione (cosiddetta opzione per la tassazione in entrata). In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione.
Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56 del Tus. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta in entrata, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l’imposta in via anticipata non sono soggetti all’imposta.
Applicazione retroattiva e trust già istituiti
Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la suddetta disciplina trova applicazione anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della riforma.
Interpello 170/2025 e resettlement dei trust: le posizioni dell’Agenzia delle Entrate
Si segnala che, a seguito della riforma, recente dibattito è sorto inoltre in merito all’assoggettabilità o meno all’imposta sulle successioni e donazioni delle operazioni di resettlement del trust poste in essere dal trustee.
Il trasferimento di beni da un trust “originario” a uno o più trust “successivi” costituisce, infatti, una normale operazione riorganizzativa nell’ambito della pianificazione patrimoniale familiare. Sul punto, ha destato sopresa fra gli operatori l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 170/2025, ove essa ha chiarito la propria posizione, qualificando tale operazione come un atto rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Tale interpretazione ha però suscitato numerose perplessità in dottrina, atteso che il resettlement, in quanto mero trasferimento di beni da un trust ad un altro, non risulterebbe idoneo a determinare, da sé, un arricchimento in capo ai beneficiari.
Territorialità dell’imposta: quando il trust è tassato in Italia
Con riguardo al profilo della territorialità dell’imposta, l’articolo 2 è stato integrato con il comma 2-bis, il quale dispone che, per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale.
In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

