Donazione con riserva: cosa prevede il Codice Civile
Può accadere che il soggetto che intenda effettuare una donazione abbia interesse a mantenere, quantomeno in parte, il diritto di disporre dei beni oggetto dell’attribuzione liberale.
Ciò è espressamente consentito: l’art. 790 del codice civile (“Riserva di disporre di cose determinate”) prevede che il donante possa riservarsi la facoltà di disporre di “qualche oggetto compreso nella donazione” o di “una determinata somma sui beni donati”: in tali casi, qualora il donante muoia senza averne disposto, tale facoltà non potrà essere esercitata dagli eredi e l’attribuzione in capo al donatario diviene definitiva.
Una simile previsione, nel diritto consuetudinario francese, era considerata nulla per contrasto con il principio di irrevocabilità dell’attribuzione (“donner et retenir ne vaut”); la disposizione fu poi introdotta nel Code Napoléon e quindi recepita dal Codice Civile italiano del 1865, i quali prevedevano una regola diametralmente opposta a quella attualmente vigente, stabilendo che – se il donante non avesse disposto dei beni oggetto della riserva – al momento della morte gli stessi sarebbero rientrati nel suo patrimonio e quindi attribuiti agli eredi del donante medesimo, nonostante eventuali patti contrari.
Limiti e rischi della donazione con riserva
In dottrina, la norma dell’art. 790 c.c. è considerata avere carattere eccezionale, e quindi insuscettibile di alcun tipo di deroga: sarebbe quindi invalida la donazione con previsione della riserva estesa a tutti i beni donati; mentre il potere di disposizione non potrebbe in ogni caso essere esteso agli eredi del donante.
Donazione di un bene unico: cosa succede nella pratica
Al di là di tali limitazioni, va evidenziato che la norma potrebbe presentare alcune difficoltà operative: innanzitutto, essendo la fattispecie limitata alle ipotesi in cui l’oggetto della liberalità è una pluralità di beni suscettibili di distinti atti dispositivi, o al più un bene (unico, ma) divisibile, ne rimane escluso il caso – frequente nella pratica – di donazione di un bene unitario.
Inoltre, la decisione del donante di disporre di beni oggetto della donazione funzionerebbe come una sorta di condizione risolutiva, che quindi invaliderebbe, in parte, l’acquisto a titolo liberale del terzo. Si pensi al caso in cui il donatario abbia alienato il bene: in tali casi il donante, laddove la riserva non sia opponibile al terzo (che il più delle volte avrà acquistato in buona fede) rimarrebbe privo di tutela (se non, al più, risarcitoria).
Donazione con riserva di somma di denaro: come funziona
Ancora più complessa è l’ipotesi in cui la riserva abbia ad oggetto una somma determinata: in tal caso – si ritiene in dottrina – la fattispecie sarebbe assimilabile ad una donazione modale sottoposta alla condizione sospensiva dell’esercizio, da parte del donante, della riserva di disporre. Il donatario sarebbe così tenuto ad adempiere l’onere, conformemente a quanto previsto dall’art. 793 c.c., entro i limiti del valore della cosa donata.
Anche qui, non vi sarebbero tutele immediate ed efficaci nel caso di inadempimento del donante all’onere, se non quella di introdurre un’azione giudiziale volta all’adempimento dell’onere, o della risoluzione della donazione: ma entrambe le azioni rischierebbero di essere in concreto inutili, qualora il donatario si fosse reso medio tempore incapiente.
Non stupisce quindi che la norma non abbia avuto una diffusa applicazione pratica, pur rispondendo a esigenze senz’altro meritevoli di tutela del donante.
Revoca della donazione: i casi previsti dal Codice Civile
Vi sono comunque altre disposizioni normative utili ad attenuare, in talune circostanze, la “definitività” dell’attribuzione donativa, o comunque ad assecondare l’interesse del donante a beneficiare, in vita, delle utilità dei beni.
In primo luogo, va considerato che l’interesse del donante di garantirsi da future eventuali necessità di natura economico-patrimoniale, qualora venisse a trovarsi in stato di bisogno, è tutelato da una specifica previsione normativa: ai sensi dell’art. 437 del codice civile, infatti, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, ovverosia a somministrargli quanto necessario al suo sostentamento.
Oltre a ciò, deve ricordarsi la possibilità di revocare le donazioni in precedenza effettuate in caso di sopravvenienza di figli: ai sensi dell’art. 803 c.c., le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante, ed anche in caso di riconoscimento (salvo si provi che al momento della donazione il donante era a conoscenza dell’esistenza del figlio).
Donazione con nuda proprietà e usufrutto: un’alternativa diffusa
Indipendentemente da tali previsioni, colui che intenda mantenere il diritto di utilizzare la cosa e/o di trarne le relative utilità economiche, potrà eventualmente considerare di donare la nuda proprietà, trattenendo per sé l’usufrutto vitalizio.
Contratto di vitalizio assistenziale: cos’è e quando conviene
Un altro strumento utile a soddisfare simili esigenze è, ad esempio, il contratto atipico di vitalizio assistenziale, con cui il disponente, a fronte del trasferimento di un bene o un capitale, si assicura per la durata della propria vita prestazioni di vitto, alloggio ed assistenza.
Trust e donazione: come tutelare i beni e il donante
Ove invece le esigenze siano più complesse e articolate, può essere considerato l’utilizzo del trust: all’interno del relativo atto istitutivo potrebbe trovare agevolmente spazio una regolamentazione analitica circa l’utilizzo dei beni e l’impiego di reddito o capitale, anche a vantaggio dello stesso disponente. Quest’ultimo potrebbe quindi, in ipotesi, riservare a sé l’utilizzo esclusivo di determinati beni, finché in vita, salvo poi vederne attribuita la piena proprietà ai beneficiari finali al termine dello strumento; parimenti, egli potrebbe essere destinatario di distribuzioni di reddito e/o capitale, in base alle sue concrete esigenze.

