Tassazione dividendi esteri: come funziona per i residenti in Italia

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La parola "DIVIDENDS" brilla a grandi lettere bianche su uno sfondo scuro con icone finanziarie, grafici digitali e una mano che tiene un pennarello, a simboleggiare la crescita finanziaria e gli investimenti internazionali con dividendi esteri.

La tassazione dei dividendi esteri per i residenti in Italia: aliquote, credito d’imposta e indicazioni sulle convenzioni internazionali.

Indice

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia che percepiscono dividendi da società estere (dividendi esteri) sono soggetti a un sistema di tassazione articolato, che coinvolge tre livelli normativi:
Normativa italiana (Paese di residenza del percettore);
Normativa estera (Paese della fonte del reddito);
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Tassazione dei dividendi esteri

I dividendi provenienti da società estere (non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata) sono generalmente soggetti a doppia imposizione

Tassazione alla fonte estera

Lo Stato estero può applicare una ritenuta alla fonte (withholding tax), la cui aliquota varia in base alla normativa locale e agli accordi convenzionali.
Esempio:
La Svizzera applica una ritenuta del 35%, riducibile al 15% grazie alla convenzione con l’Italia. Qualora venga trattenuto un importo superiore, il contribuente può richiederne il rimborso, sebbene la procedura risulti spesso complessa.

Tassazione in Italia

I dividendi esteri sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%. Tuttavia, la base imponibile cambia in funzione delle modalità di incasso:

Con intermediario residente (es. banca italiana):
L’imposta si applica sul netto frontiera, ossia sull’importo già decurtato della ritenuta estera.

Senza intermediario residente (es. accredito su conto estero):
Il dividendo va dichiarato nel Modello Redditi (ex Unico) e l’imposta si applica sull’intero importo lordo, senza possibilità di dedurre la ritenuta estera. Questo può comportare un aggravio fiscale.

Credito d’imposta: le novità dalla Corte di Cassazione

L’art. 165 del Tuir prevede il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero solo se:

  1. Il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo;
  2. Le imposte estere sono state assolte in via definitiva.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

Tradizionalmente, l’Agenzia delle Entrate nega il credito d’imposta per i dividendi soggetti a imposta sostitutiva, come nel caso delle persone fisiche che non operano in regime d’impresa.

Orientamento della Corte di Cassazione

Con le sentenze n. 25698/2022 e n. 10204/2024, la Corte in controtendenza rispetto alla normativa interna e all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per stabilire se spetti o meno il credito d’imposta occorre fare riferimento alle convenzioni internazionali.

Se la convenzione esclude il credito d’imposta solo nei casi in cui l’imposta sostitutiva sia frutto di una scelta del contribuente, allora quando l’imposta sostitutiva è applicata per obbligo di legge (come ad esempio sui dividendi), il credito deve essere riconosciuto.

Diversamente, se la convenzione esclude esplicitamente il credito d’imposta anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria, quest’ultimo non può essere riconosciuto.

Esempi di Convenzioni

  • Italia–Svizzera (art. 24) e Italia–Usa (art. 23):
    Il credito d’imposta è negato solo se l’imposta sostitutiva italiana è applicata su richiesta del beneficiario.
    Se è obbligatoria, il credito va riconosciuto.
  • Italia–Singapore (art. 22) e Italia–Cipro (Protocollo art. 2):
    Il credito d’imposta è riconosciuto solo se i redditi sono soggetti a tassazione ordinaria.
    Nessun credito in presenza di imposta sostitutiva ancorché obbligatoria.

Modalità di riconoscimento del credito d’imposta

Incasso senza intermediario finanziario residente:
Il contribuente può autonomamente riconoscere il credito d’imposta in sede di dichiarazione.

Incasso tramite intermediario residente:
In tal caso, non è possibile applicare il credito d’imposta. L’unica opzione è richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate della maggiore imposta versata.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, per stabilire se sui dividendi esteri spetti o meno il credito d’imposta per le imposte versate all’estero (nei limiti delle aliquote convenzionali), è fondamentale fare riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

La giurisprudenza più recente, in particolare le sentenze della Corte di Cassazione e la norma di comportamento n. 227/2025 dell’Aidc, ha chiarito che il credito d’imposta deve essere riconosciuto anche in presenza di imposta sostitutiva obbligatoria, salvo che la convenzione internazionale applicabile escluda espressamente tale possibilità.

Pertanto, il contribuente deve:

  • Verificare il contenuto della convenzione bilaterale tra l’Italia e il Paese estero da cui provengono i dividendi;
  • Accertare se l’imposta estera sia stata pagata in via definitiva;
  • Determinare se l’imposizione italiana sia obbligatoria o frutto di una scelta.

Solo in presenza di una esclusione esplicita nella convenzione, il credito d’imposta non potrà essere riconosciuto. In tutti gli altri casi, anche in regime di imposta sostitutiva obbligatoria, il credito è legittimamente spettante, contribuendo così a evitare fenomeni di doppia imposizione.

Domande frequenti su Tassazione dividendi esteri: come funziona per i residenti in Italia

Come vengono tassati i dividendi esteri per i residenti fiscali in Italia?

I dividendi esteri percepiti da residenti fiscali italiani sono soggetti a tassazione secondo un sistema che considera la normativa italiana, la normativa del paese estero di provenienza del reddito e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

Quali sono i livelli normativi coinvolti nella tassazione dei dividendi esteri?

La tassazione dei dividendi esteri coinvolge tre livelli normativi: la normativa italiana (paese di residenza del percettore), la normativa estera (paese della fonte del reddito) e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Cosa si intende per 'dividendi esteri' ai fini della tassazione?

Per 'dividendi esteri' si intendono i dividendi provenienti da società non residenti in Italia, percepiti da contribuenti fiscalmente residenti in Italia.

L'articolo menziona la tassazione alla fonte estera. Cosa significa?

La tassazione alla fonte estera si riferisce all'imposta prelevata direttamente nel paese in cui la società che distribuisce i dividendi ha sede, prima che questi vengano erogati al residente italiano.

L'articolo accenna al 'credito d'imposta'. A cosa si riferisce?

Il 'credito d'imposta' è un meccanismo che permette di compensare, almeno in parte, le imposte già pagate all'estero sui dividendi, al fine di evitare una doppia imposizione sul medesimo reddito.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale
Illustrazione in bianco e nero di Samanta Lombardi che indossa occhiali rotondi e una camicia con colletto. Ha i capelli corti e acconciati e sorride.

di Samanta Lombardi

Avvocato, nel 2023 è entrata a far parte del team di Banca Investis in qualità di head of wealth planning. Le sue aree di specializzazione comprendono: tutela e trasmissione dei patrimoni, trust, polizze assicurative e private equity. In precedenza, dal 2004 al 2014, aveva lavorato nella divisione wealth management di Ubs Italia, occupandosi delle attività di wealth planning, dei prodotti assicurativi e della formazione supportando anche le attività della fiduciaria.

Sei interessato alla tassazione dei dividendi esteri e vuoi sapere come fare a determinare correttamente il credito d’imposta previsto dalle convenzioni internazionali?

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