Un’opera finisce in tribunale a Milano per la verifica di autenticità richiesta dalla proprietaria in disaccordo con l’archivio che l’aveva ritenuta non attribuibile all’artista rifiutandone quindi l’inserimento tra quelle ufficiali. Il caso, giunto ora a conclusione con la decisione finale nel terzo grado di giudizio (ordinanza n. 3231/2025 Cass.), mette fine alla verifica dell’autenticità processuale delle opere d’arte, quando finalizzata a stessa. Inoltre, conferma l’impossibilità di pervenire a una decisione vincolante per gli archivi che imponga loro il riconoscimento di tale autenticità e l’inserimento dell’opera tra quelle riconosciute.
Nel caso di quest’opera, l’autenticità del dipinto era stata giudizialmente affermata sia in primo sia in secondo grado e quindi è questa una circostanza che si potrebbe considerare acclarata visto che i giudici del terzo grado non svolgono indagini sulle circostanze di fatto. Ma ciò invece viene rimesso in discussione con la decisione finale che statuendo la non possibilità di effettuare questo tipo di verifiche in sede processuale, se non inserite in un contesto di lesione di diritti, come potrebbe essere nell’ambito di un’azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento nel conflitto tra acquirente e venditore, di fatto travolge gli effetti anche di quanto deciso dai giudici dei gradi inferiori circa l’autenticità dell’opera.
Con la conseguenza che la collezionista si trova nuovamente al punto di partenza e cioè con un’opera la cui attribuzione all’artista non è condivisa, essendo l’archivio dell’artista contrario. In concreto questo si traduce nella difficile se non impossibile commerciabilità dell’opera, quanto meno come attribuita a quell’artista, almeno fino a quando non perverrà una attribuzione certa resa da un soggetto riconosciuto dal mercato dell’arte.
I principi di diritto elaborati dai giudici
Il caso del dipinto in commento è notevole in quanto nella decisione del terzo grado i giudici, confermando il precedente orientamento, hanno elaborato due principi di diritto che valgono non solo con riferimento alla situazione del dipinto in causa ma deve intendersi applicabile a tutte le situazioni in cui viene portata in tribunale una domanda di verifica dell’autenticità dell’opera non collegata a lesione di diritti.
Il primo principio prevede che non è ammissibile l’azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte, al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità propria della cosa oggetto del diritto di proprietà.
Il secondo principio dispone che non può essere ordinato all’archivio – nella specie, un ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell’attività di un artista – di inserire l’opera d’arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell’ente che cura l’archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica. Pertanto, viene esclusa l’esistenza di un diritto assoluto all’autenticità dell’opera d’arte, tutelabile nei confronti di chiunque, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l’inadempimento o l’illecito, con un’azione di mero accertamento.
I dettagli della causa sull’opera d’arte ritenuta falsa
Nel 2015 una collezionista ha convenuto davanti al Tribunale di Milano, la fondazione dell’artista chiedendo di accertare che un dipinto a olio con squarcio e graffiti- di cm 55/46 – da lei acquistato, fosse opera dell’artista. Con sentenza del 2018, il Tribunale di Milano ha accertato che il dipinto in questione era opera autentica dell’autore. In merito alla verifica sull’autenticità dell’opera il tribunale ha osservato che dalle indagini scientifiche svolte dagli esperti era emerso che il telaio era incollato sul colore fresco, senza aggiunta di adesivo; l’opera era stata dunque creata contestualmente in ogni sua parte, potendosi escludere con certezza che il telaio fosse stato applicato in aggiunta al dipinto.
Pertanto, la qualificazione dell’opera da parte della fondazione come ritenuta non dell’autore, non era fondata, neppure presuntivamente. Fermo restando che veniva confermata la libertà di pensiero e di giudizio della fondazione. Con sentenza del 2022 la corte di secondo grado ha rigettato l’appello della fondazione decidendo che era ammissibile l’azione di accertamento dell’opera come autentica e attribuibile all’artista. La fondazione ha impugnato la decisione nel gennaio del 2023 e la corte di cassazione le ha dato ragione.

