Fondo patrimoniale, chi ne beneficia: la famiglia o anche i parenti?

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Le mani di un bambino sono incastonate in quelle di un adulto, entrambe cullano una piccola casa giocattolo. La casa bianca con il tetto e la porta rossi simboleggia protezione e cura, proprio come un fondo patrimoniale che salvaguarda i beni di famiglia per le generazioni future.

Qual è la tipologia di famiglia a vantaggio della quale può essere costituito il fondo patrimoniale? Analizziamo la questione attraverso la pronuncia n. 27792/2024 della Corte di Cassazione

Indice

Cos’è il fondo patrimoniale e quali beni comprende?

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del codice civile, consente ai coniugi, ai soggetti uniti civilmente o anche a un terzo di apporre un vincolo di destinazione sui beni in esso costituiti (necessariamente beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito), dando origine a un patrimonio separato finalizzato all’assolvimento dei bisogni della famiglia e, per l’effetto, sottratto al rischio dell’aggressione da parte dei creditori (sebbene entro certi limiti).

Famiglia “nucleare” o “parentale”: le diverse interpretazioni

Diviene quindi cruciale l’identificazione del concetto di “famiglia” rilevante in questo contesto, poiché vengono a contrapporsi la nozione “nucleare” di famiglia, che ricomprende soltanto i coniugi (o gli uniti civilmente) e i figli (legittimi, naturali ed adottivi) minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente (oltre che, secondo la dottrina, i minori in affidamento temporaneo), e quella “parentale”, che si estende fino a includere gli altri parenti e affini che abbiano tra di loro un obbligo di mantenimento anche solo eventuale e che possano vantare diritti in siffatta veste.

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione

Tanto premesso, la controversia posta all’attenzione della Suprema Corte nasce tra due ex conviventi more uxorio, con una figlia minorenne in comune, in relazione al conferimento, da parte della donna, della quota indivisa del 50% di un immobile in comproprietà con l’ex partner, in un fondo patrimoniale costituito dai genitori della stessa ex convivente con asset immobiliari di loro proprietà, al fine di tutelare la minore, nell’eventualità di premorienza della madre o incapacità di esercizio dell’affido esclusivo.

La funzione economico-sociale del fondo patrimoniale

Investita della questione, la Corte di Cassazione ricorda innanzitutto che la funzione economico-sociale attribuita dal legislatore al fondo patrimoniale è quella del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, che si sostanziano non solo nelle sue necessità primarie (quali ad esempio, il mantenimento, l’abitazione, l’istruzione, le cure mediche, etc.) ma anche nelle occorrenze che ne consentono il consolidamento e lo sviluppo.

I punti chiave della sentenza della Cassazione

Tale essendo la causa giuridica del fondo patrimoniale, i giudici di legittimità confermano che esso può essere costituito soltanto a beneficio dei componenti della famiglia “nucleare” fondata sul matrimonio o sull’unione civile, ciò deducendosi, tra l’altro, dal contenuto dell’articolo 171 del codice civile, secondo cui lo scioglimento integrale del fondo patrimoniale si verifica nel caso del venir meno del vincolo matrimoniale.

Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte di Cassazione rileva quattro punti essenziali:

  • Innanzitutto, che il fondo patrimoniale controverso era stato costituito per soddisfare i bisogni della famiglia “parentale” (e non “nucleare”) della ex convivente, dal momento che nell’atto costitutivo comparivano soltanto la ex convivente e i suoi genitori, mentre non veniva fatta alcuna menzione della figlia minorenne dei due ex partner.
  • In secondo luogo, che il fondo patrimoniale non è costituibile a vantaggio di conviventi more uxorio o in favore di una persona non coniugata, come sarebbe stato nell’ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale a vantaggio della famiglia “nucleare” della ex convivente.
  • In terzo luogo, che laddove il fondo patrimoniale fosse stato costituito da un soggetto terzo (nel caso di specie, la ex convivente) a vantaggio della famiglia “nucleare” dei coniugi beneficiari (nel caso di specie, i suoi genitori), ai sensi dell’articolo 167 secondo comma del codice civile sarebbe stata necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi beneficiari, carente nella vicenda contenziosa;
  • infine, che non può essere costituito un fondo patrimoniale in relazione ai bisogni di distinte famiglie “nucleari”.

La conclusione della Corte

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Suprema Corte ritiene nullo per mancanza di causa il conferimento della quota di comproprietà della ex convivente sulla casa coniugale, in comunione con l’ex partner, nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito dai genitori della prima sui beni immobili di questi ultimi.

di Maria Paola Serra

Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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