Cos’è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale (disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile) è uno strumento di segregazione patrimoniale che consente a uno o a entrambi i coniugi, alle persone unite civilmente ovvero a un terzo di destinare al soddisfacimento dei bisogni della famiglia beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.
Per effetto dell’apposizione di tale vincolo di destinazione, i creditori del titolare dei beni vincolati non possono escutere detti beni, laddove i rispettivi diritti di credito non siano sorti in relazione a un debito contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La funzione di sostegno alla famiglia del fondo patrimoniale
In ragione della funzione di sostegno patrimoniale alla famiglia, tipica di tale istituto, l’art. 169 del codice civile stabilisce che non è consentito alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice e, comunque, nei soli casi di necessità o utilità evidente; a meno che sia stata inserita in atto una clausola che ciò espressamente preveda, in sede di costituzione del fondo.
Se, dunque, è possibile per i costituenti il fondo derogare ai vincoli imposti dall’art. 169 del codice civile attraverso l’inclusione, al momento della costituzione di esso, di una clausola apposita che consenta di alienare, ipotecare, dare in pegno o vincolare i beni costituiti in fondo patrimoniale con il solo consenso di entrambi i coniugi e senza autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori, controversa è invece l’ammissibilità della modifica successiva dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, in modo da consentire ai costituenti il fondo di mutare l’assetto – già definito – di esso, introducendo tale clausola ex post.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Quando conviene realizzare un fondo patrimoniale?
Quali sono gli altri istituti giuridici di wealth planning?
Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA
L’ordinanza n. 32484/2023 della Corte di Cassazione sul fondo patrimoniale
Il nodo giuridico viene dunque sciolto dall’ordinanza n. 32484/2023 della Corte di Cassazione, con cui la Suprema Corte ammette la modificabilità successiva dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale: poiché, infatti, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale (come già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21658/2009), esso soggiace alla relativa disciplina, ivi incluse le disposizioni in materia di forma (articolo 162 del codice civile) e di modifica (art. 163 del codice civile).
In particolare, ad avviso dei giudici di legittimità, è proprio in virtù dell’applicabilità di tali disposizioni che è ammissibile la stipulazione di un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del fondo patrimoniale, sebbene nei limiti degli (e coerentemente agli) interessi della famiglia.
Del resto, come evidenziato dalla Suprema Corte, la ratio dell’art. 169 del codice civile è sì quella di limitare la libera commercializzazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale, per fare in modo che gli stessi restino a garanzia del soddisfacimento delle esigenze familiari; ma ciò senza stabilire un vincolo di indisponibilità assoluta che potrebbe essere controproducente per gli interessi della famiglia ove questa si trovasse nella necessità di liquidare alcuni beni del fondo per le proprie esigenze ovvero, la liquidazione si rivelasse particolarmente proficua e vantaggiosa.
Aggiunge infine la Suprema Corte che, anche in presenza della clausola suddetta, resta comunque ferma l’applicabilità dell’ultima parte dell’art. 169 del codice civile; sicché le decisioni negoziali di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale devono essere in ogni caso suffragate da necessità o utilità evidente per il bene della famiglia.