Il fondo patrimoniale è un istituto disciplinato dal codice civile che consente di apporre un vincolo di destinazione sui beni in esso costituiti (necessariamente beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito), dando così origine a un patrimonio separato dal soggetto costituente (come persone coniugate o unite civilmente, o anche terzi) e finalizzato all’assolvimento dei bisogni della famiglia.
Modalità di costituzione di un fondo patrimoniale
In particolare, quanto alle modalità di costituzione del fondo patrimoniale da parte di un terzo soggetto, è espressamente previsto che ciò possa avvenire o mediante un atto pubblico (richiedente l’accettazione da parte dei coniugi), o attraverso un testamento (olografo, pubblico o segreto).
A tale ultimo riguardo, nessun dubbio sorge circa l’ammissibilità dell’attribuzione dei beni in fondo patrimoniale a titolo di legato, sotto forma sia di legato con efficacia reale (per esempio, il terzo può attribuire i beni ai coniugi, costituendoli direttamente in fondo), sia di legato modale (per esempio, il terzo può legare i beni a favore dei coniugi, ponendo a loro carico l’onere di costituirli in fondo), sia di legato di contratto di fondo patrimoniale (per esempio, il terzo può porre l’onere di costituire un fondo patrimoniale, a vantaggio di una famiglia determinata, a carico del beneficiario di un lascito testamentario).
La controversa questione sull’ammissibilità dell’attribuzione dei beni in fondo patrimoniale a titolo di eredità
Più controversa è, invece, l’ammissibilità dell’attribuzione dei beni in fondo patrimoniale a titolo di eredità.
I sostenitori della tesi negativa fanno leva sulla natura universale della chiamata all’eredità – e, conseguentemente, sul subentro dell’erede nell’intera situazione patrimoniale del de cuius – che sarebbe pertanto inconciliabile con la caratteristica tipica del fondo patrimoniale di poter avere ad oggetto soltanto le tipologie di beni sopra indicate.
Viceversa, l’orientamento positivo ammette la costituzione del fondo patrimoniale a mezzo di eredità argomentando che, in tal caso, la formazione del fondo patrimoniale si verificherebbe, ex post e per esclusione, soltanto sulle categorie di beni suscettibili di essere vincolati al fondo.
Vi è poi una posizione intermedia, secondo la quale il fondo patrimoniale può costituirsi non soltanto attraverso un legato, ma anche mediante l’istituzione di erede ex art. 588, secondo comma, del codice civile (cosiddetto institutio ex re certa), o la divisione fatta dal testatore ai sensi dell’art. 734 del codice civile, in tali casi verificandosi l’attribuzione al designato di beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito ben individuati.
La costituzione di un fondo patrimoniale con il testamento: è possibile?
Quanto all’applicabilità anche all’ipotesi di costituzione del fondo a opera di un terzo, per mezzo di un testamento, della disposizione di cui all’art. 167, secondo comma, del codice civile (che richiede, per il perfezionamento della costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi effettuata dal terzo, la necessaria accettazione dei coniugi, con atto pubblico) occorre distinguere:
- nel caso di legato, non sarebbe necessaria l’accettazione da parte dei coniugi ma ciascuno di essi potrebbe rifiutare il lascito, secondo i principi generali in tema di successione a titolo particolare (ancorché, in via prudenziale, sia comunque preferibile effettuare l’atto di conseguimento definitivo del legato nella forma di atto pubblico in presenza di testimoni);
- nella misura in cui, invece, si ritenga ammissibile la costituzione del fondo patrimoniale a titolo di eredità, sarà necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi ancorché il lascito sia stato effettuato a vantaggio di uno solo di essi, in quanto l’accettazione si configura (non come consenso all’acquisto dell’eredità, bensì quale) consenso alla costituzione del fondo patrimoniale, che si rende necessario in quanto – stante la natura di convenzione matrimoniale del fondo patrimoniale – al testore non è consentito modificare il regime patrimoniale della famiglia.
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