L’immobile non deve appartenere alle categorie catastali che identificano le case di lusso
L’agevolazione sembra essere riconosciuta a chi si trasferisce all’estero per ragioni di lavoro
Se l’acquirente di un immobile situato in Italia si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento, potrà avere accesso su detto immobile al beneficio fiscale previsto per l’acquisto della prima casa.
È questa la modifica normativa che entrando in vigore il 14 giugno 2023, e in attesa che il DL 69/2023 sia convertito in legge entro il 12 agosto 2023, porta beneficio agli italiani che acquistano sul territorio ma si sono trasferiti all’estero.
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Cosa prevede la disciplina?
Coloro che hanno vissuto per almeno cinque anni in Italia e si trasferiscono all’estero per ragioni di lavoro e acquistano una casa nel territorio, purché questa non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (dunque immobili di lusso), possono beneficiare dell’imposta di registro del 2% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oppure l’IVA al 4% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse nella misura di 200 euro ciascuna.
Quando spetta l’agevolazione?
Per fruire dell’agevolazione l’acquirente dell’immobile deve rispettare requisiti di residenza specifici, non deve essere in possesso di altri immobili nel Comune di nascita e non deve contemporaneamente fruire della agevolazione su altri immobili.
Più nel dettaglio, l’acquirente italiano emigrato all’estero deve dimostrare.
- che l’immobile non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
- che ha risieduto o esercitato attività lavorativa in Italia per almeno 5 anni
- l’immobile acquistato in Italia è ubicato nel Comune di nascita dell’acquirente, ovvero in quello in cui egli aveva la residenza o svolgeva l’attività prima di trasferirsi all’estero.
Quando si è esclusi dal beneficio?
Dalla lettura della norma sembra potersi dedurre che sono esclusi dal beneficio coloro che acquistano un immobile di lusso, che non hanno rispettato il termine minimo di permanenza in Italia di 5 anni e coloro che si siano trasferiti all’estero per motivi e ragioni diverse da quelle lavorative.