Le unit linked per la pianificazione successoria

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Si tratta di polizze sulla vita che, dal punto di vista normativo, rappresentano un atto tra vivi. Permettono quindi al contraente di pianificare la gestione del patrimonio per il momento successivo al decesso e possono essere liquidate a favore di qualunque beneficiario

Ogni individuo, nel tentativo di proteggere i suoi valori e il suo patrimonio nel tempo, attua nel presente una serie di strategie volte a minimizzare o neutralizzare i rischi del futuro e garantirsi dagli eventi incerti.
In questo senso, Il contratto di assicurazione consente al contraente di trasferire in capo a un terzo (l’assicuratore) il rischio che un evento futuro e incerto, attinente alla vita umana, possa provocare conseguenze economiche sfavorevoli sul proprio patrimonio.
Più nel dettaglio, tramite il pagamento del premio da parte del contraente, l’assicuratore diventa proprietario degli attivi e il contraente ha un credito nei confronti della compagnia.

Sono numerose le misure di precauzione che ogni persona cerca di attuare per evitare il verificarsi di un evento dannoso o per ridurne sensibilmente le conseguenze. Nel panorama degli strumenti di assicurazione previsti dall’ordinamento, è il caso di soffermare l’attenzione sulle polizze unit linked.

Le polizze unit linked, come mette in evidenza Nicole Del Frate di La Mondiale Europartner, – una delle maggiori compagnie assicurative vita lussemburghesi, membro del gruppo Ag2r La Mondiale – “sono soluzioni idonee tanto per rispondere alle esigenze di gestione del patrimonio dell’assicurato in vita, quanto per tutelarne e pianificarne le sorti al momento del decesso”.

Più nel dettaglio, “le unit linked sono formalmente contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni, a differenza delle polizze tradizionali, sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici di borsa o panieri azionari (index linked)”. Nell’ambito della pianificazione patrimoniale personale, queste soluzioni – il cui valore nel tempo è collegato all’andamento del fondo di investimento dedicato o del portafoglio finanziario di riferimento – possono rispondere a diverse necessità dei contraenti.

In primo luogo, è bene osservare che la polizza unit linked potrà essere liquidata a favore di qualunque beneficiario che, ai sensi dell’articolo 1920 c.c., acquista un diritto proprio che prescinde dal diritto successorio. Attraverso questo strumento, infatti, “al momento del decesso del sottoscrittore o, in caso di durata prestabilita della copertura, alla scadenza di validità della polizza, il beneficiario individuato dall’assicurato riceverà una somma corrispondente al valore delle attività finanziarie contenute nel fondo sottostante”. Inoltre, l’istituto della collazione “potrà essere fatto valere dagli eredi solo sui premi pagati dal contraente nella polizza di assicurazione sulla vita”.

Dal punto di vista dell’efficienza fiscale, invece, poiché il capitale assicurato con le unit linked – dunque le somme liquidabili ai beneficiari – non concorre a formare l’attivo ereditario sarà esente dalle imposte di successione. Inoltre, con unit linked opera l’istituto del tax deferral. “Ciò significa che i redditi inclusi nelle polizze vita saranno tassabili esclusivamente in caso di riscatto o al momento del rimborso della polizza”.

In conclusione, occorre segnalare che, secondo l’articolo 1923 del Codice Civile, le somme che l’impresa di assicurazione riconosce al beneficiario indicato dall’assicurato in vita non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare, dunque a pignoramento o a sequestro conservativo.

Articolo tratto dall’allegato al magazine We Wealth di ottobre 2021

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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