Nell’ipotesi di trust interposto ai fini fiscali, a seguito del decesso del disponente, i beni segregati nel trust devono essere inclusi tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario. Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 176 del 31 gennaio 2023.
Il fatto in concreto
Nel caso di specie il disponente nel 2019 aveva segregato in un trust, con beneficiari i suoi figli e nipoti, una quota di partecipazione, pari all’86% del capitale sociale, quale socio accomandante in una sas, al fine di gestire il passaggio generazionale.
Con la risposta n. 796 del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto fiscalmente interposto il trust in oggetto e, quindi, non “validamente operante sotto il profilo fiscale” con conseguente assoggettamento a tassazione in capo al disponente dei redditi prodotti dal trust.
Al decesso del disponente gli eredi si sono rivolti all’Agenzia delle entrate chiedendo se la partecipazione nella sas sgeregata nel trust dichiarato fiscalmente interposto dovesse rientrare nella dichiarazione di successione.
Infatti, alla luce della risposta n. 796 gli eredi si chiedono “se dal un punto di vista civilistico la quota in oggetto non fa sicuramente parte della massa ereditaria del de cuius, data la piena validità ed efficacia della segregazione in trust, sorge il dubbio se la citata risposta a interpello sia o meno idonea a esplicare un qualche tipo di effetto anche ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni”.
Gli eredi del disponente ritengono che “l’imposta sulle successioni e donazioni non sia applicabile alla quota societaria in esame in quanto tale quota non è civilisticamente caduta in successione” in quanto “al momento della morte del disponente, la quota di socio accomandante della società non faceva parte del patrimonio di tale soggetto in quanto segregata nel trust, i cui effetti giuridici non sono venuti meno a seguito della risposta ad interpello.”
Le considerazioni dell’Agenzia delle entrate in contrasto con la precedente risposta n. 359/2022
Nel formulare la risposta all’Istanza in oggetto, l’Agenzia delle entrate ha rettificato la precedente risposta n. 359/2022 (nella quale aveva affermato che la partecipazione non doveva essere inclusa nella dichiarazione di successione) sottolineando che la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 con riferimento alla fiscalità indiretta del trust ha chiarito che “nell’ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto”.
Le conclusioni dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello in esame ha quindi affermato che “il trust in esame non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, pertanto, in coerenza con la richiamata circolare 34/E del 2022, si ritiene che, a seguito del decesso del disponente (interponente), la predetta partecipazione debba essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 346 del 1990”.
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