Il diritto all’integrale prestazione del Tfr matura solo alla fine del rapporto lavorativo
La prescrizione del diritto al Tfr decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo
Con una recente sentenza, n. 4360 del 2023, la Corte di Cassazione è chiamata a soffermare l’attenzione, ai fini della decisione, sull’istituto del Trattamento di fine rapporto, delineando gli elementi essenziali collegati a detta fattispecie.
Tfr: di cosa si tratta?
Il Trattamento di fine rapporto (c.d. Tfr) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta, quindi, della prestazione economica che compete al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione).
Quando matura?
Il Tfr matura durante lo svolgimento del rapporto lavorativo e si costituisce dalla somma degli accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.
Coincide, pertanto, con un compenso corrisposto in via differita, ovvero un salario posticipato calcolato per quote annuali, erogato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Si ha sempre diritto al Tfr?
La Cassazione sottolinea che il Tfr è un diritto che compete al lavoratore in ogni caso, per ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Quando si prescrive il diritto al Tfr?
Come segnalato dalla giurisprudenza nella sentenza in esame, il diritto al Tfr sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro. È pertanto a partire da questa data che decorre il termine di prescrizione, nonché gli interessi e la rivalutazione, che presuppongono l’avvenuta maturazione del credito.
È possibile rinunciare al Tfr?
I giudici di legittimità chiariscono che, evidentemente, non è possibile la rinunzia preventiva a tale trattamento stante il fatto che il diritto al Tfr non può essere considerato come ancora entrato nel patrimonio del lavoratore anteriormente alla fine del detto rapporto, in quanto trattasi di un diritto futuro.
Su cosa si calcola il Tfr?
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Dunque, ai fini del calcolo del Tfr nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, e pure se l’attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro.
Il principio dell’omnicomprensività
Secondo almeno due recenti sentenze della Cassazione (n. 24801 e n. 14242 del 2024) nella base di calcolo del Tfr occorre ricomprendere, anche, gli emolumenti incentivanti. Questo, tuttavia, a una condizione.
Questi emolumenti infatti devono risultare erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l’avvenuta corresponsione per un tempo significativo. In buona sostanza, ai fini del Tfr gli emolumenti incentivanti non devono rientrare nell’occasionalità.
Il principio dell’omnicomprensivi della retribuzione, infatti, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un’eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco.
In questo senso, dovranno ricadere nel Tfr potenzialmente tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati a titolo di rimborso spese per situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l’occasione della prestazione lavorativa.
Fondo di Garanzia
Con un’altra recente sentenza la Cassazione (n. 23467 del 2024) ribadisce che il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del Tfr a carico dello speciale Fondo di garanzia, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro) ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta Legge.
L’auto aziendale e il TFR
Che rapporto c’è tra auto aziendale e Tfr? Con una recente sentenza (n. 20938 del 2024) la Cassazione afferma che il valore dell’auto aziendale concessa al dipendente rientra effettivamente rientrare nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento dell’auto aziendale nel Tfr è necessario che questo beneficio risulti riconosciuto contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro e sia pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro.
Come affermano i giudici, infatti, il valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un’autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un’obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva e, pertanto, il controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto.
Il valore dell’auto aziendale concessa al dipendente deve effettivamente rientrare nella base di calcolo del Tfr e dell’indennità di preavviso, sempre che si tratti di beneficio riconosciuto contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura e pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro; il valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un’autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un’obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede, e, pertanto, il controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto.