Il diritto all’integrale prestazione del Tfr matura solo alla fine del rapporto lavorativo
La prescrizione del diritto al Tfr decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo
Con una recente sentenza, n. 4360 del 2023, la Corte di Cassazione è chiamata a soffermare l’attenzione, ai fini della decisione, sull’istituto del Trattamento di fine rapporto, delineando gli elementi essenziali collegati a detta fattispecie.
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Tfr: di cosa si tratta?
Il Trattamento di fine rapporto (c.d. Tfr) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta, quindi, della prestazione economica che compete al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione).
Quando matura?
Il Tfr matura durante lo svolgimento del rapporto lavorativo e si costituisce dalla somma degli accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.
Coincide, pertanto, con un compenso corrisposto in via differita, ovvero un salario posticipato calcolato per quote annuali, erogato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Si ha sempre diritto al Tfr?
La Cassazione sottolinea che il Tfr è un diritto che compete al lavoratore in ogni caso, per ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Quando si prescrive il diritto al Tfr?
Come segnalato dalla giurisprudenza nella sentenza in esame, il diritto al Tfr sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro. È pertanto a partire da questa data che decorre il termine di prescrizione, nonché gli interessi e la rivalutazione, che presuppongono l’avvenuta maturazione del credito.
È possibile rinunciare al Tfr?
I giudici di legittimità chiariscono che, evidentemente, non è possibile la rinunzia preventiva a tale trattamento stante il fatto che il diritto al Tfr non può essere considerato come ancora entrato nel patrimonio del lavoratore anteriormente alla fine del detto rapporto, in quanto trattasi di un diritto futuro.
Su cosa si calcola il Tfr?
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Dunque, ai fini del calcolo del Tfr nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, e pure se l’attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro.