L’art. 1423 c.c. stabilisce una regola di carattere generale: il negozio nullo non può essere convalidato. Questo principio trova, nella materia successoria, una deroga contenuta nell’art. 590 c.c., per il quale “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione”.
La ratio della norma è da individuarsi anzitutto nel principio di conservazione della volontà testamentaria: l’autore della scheda testamentaria nulla non sarebbe più in grado, per ovvie ragioni, di ripetere il testamento eliminando la causa di nullità. In secondo luogo, va anche considerata la volontà del legislatore di tutelare gli eredi del de cuius, i quali potrebbero voler rispettare le ultime disposizioni del defunto a prescindere da una loro nullità formale o sostanziale.
La natura giuridica di questo istituto è stata discussa
Per una prima tesi, non si tratterebbe di una vera conferma del testamento (e quindi non sarebbe una deroga al principio di cui all’art. 1423 c.c.), ma in realtà di una rinunzia da parte degli eredi all’azione di nullità: nessuna convalida, dunque, ma impossibilità di agire in giudizio per far valere la nullità.
Una seconda tesi, presupponendo anche essa che il negozio nullo in realtà non può essere convalidato, costruisce la conferma come un negozio giuridico unilaterale e autonomo, avente la causa di voler attuare la volontà del defunto. Corollario di questa ricostruzione è che vi sarebbero due passaggi concernenti i beni oggetto di disposizione nulla: la prima dal testatore a colui che riceve i beni oggetto della disposizione nulla, e in secondo luogo da costui al beneficiario della disposizione nulla.
Altra tesi, che dà carattere prevalente, nella ratio della norma, al dovere morale e sociale di rispettare le volontà del defunto, qualifica la conferma come esecuzione di un’obbligazione naturale.
Sembra prevalente la tesi per la quale la conferma è un negozio autonomo, che provoca l’eliminazione dei vizi della disposizione testamentaria. Secondo questa ricostruzione l’art. 590 c.c. rappresenta, effettivamente, una deroga al principio generale dell’insanabilità dei negozi nulli ex art. 1423 c.c. (il quale peraltro, nell’affermare questo principio, fa espressamente salva la possibilità che la legge disponga diversamente).
I due tipi di conferma: espressa e tacita
L’art. 590 c.c. prevede due ipotesi di conferma: quella espressa e quella tacita.
Quanto alla conferma espressa, non vi sono indicazioni dettate dalla legge circa il suo contenuto e la sua forma, ma si ritiene applicabile per analogia l’art. 1444 c.c. sulla convalida del negozio annullabile.
Sarebbero pertanto necessarie:
- (i) la menzione della disposizione invalida,
- (ii) la menzione del vizio di invalidità,
- (iii) la dichiarazione di voler convalidare.
La conferma espressa, si ritiene, è sempre un negozio formale, da assoggettare alla disciplina formale dell’atto a cui si riferisce.
Quanto alla conferma tacita, essa consiste nell’esecuzione delle disposizioni testamentarie nulle. Questa esecuzione deve essere volontaria e cioè l’autore deve avere la volontà di eseguire la disposizione testamentaria nulla. Non basta la semplice attuazione della disposizione nulla, ma deve essere presente anche la consapevolezza della nullità e volontà di sanare la medesima. L’onere della prova circa questa consapevolezza grava su chi beneficia della disposizione nulla.
I soggetti legittimati alla conferma
Legittimati alla conferma sono gli eredi e i legatari (per esempio di un testamento precedente). Va precisato che l’erede, se conferma una disposizione a carattere universale, perde tale qualità.
La conferma oggettivamente parziale
Per quanto riguarda la conferma oggettivamente parziale, va precisato anzitutto che di questa non può parlarsi nel caso di conferma di una sola disposizione all’interno di un testamento nullo, stante l’autonomia tra le singole disposizioni testamentarie. Piuttosto, la conferma oggettivamente parziale sarebbe quella con la quale si intende confermare una parte di una disposizione nulla (come confermare per € 5.000 un legato di € 10.000). Si ritiene inammissibile questo tipo di conferma, perché essa deve giocoforza essere adesiva alla volontà del testatore, e non modificativa della medesima.
La dottrina prevalente ritiene invece che la conferma possa essere soggettivamente parziale e cioè compiuta solo da alcuni dei legittimati alla conferma: per costoro sarà preclusa l’azione di nullità del testamento, che permane invece in capo ai soggetti che non confermato il testamento nullo.
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