La legge n. 162/2024 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 novembre ed entrata in vigore il 22 novembre) ha modificato alcune disposizioni agevolative preesistenti e introdotto nuove agevolazioni fiscali con lo scopo di promuovere gli investimenti in startup e pmi innovative.
Si tratta di un intervento atteso in particolare dai business angel e che potrà avere una ricaduta significativa sul settore dell’innovazione, specialmente nel caso di investimenti seed o early stage in cui l’apporto di capitali privati non istituzionali è tendenzialmente preponderante.
Occorre premettere infatti che le novità riguardano esclusivamente gli investimenti effettuati direttamente o indirettamente da parte di persone fisiche.
Il credito d’imposta per l’agevolazione de minimis
Il primo intervento (art.2) riguarda la “trasformazione” in credito d’imposta dell’incentivo fiscale fruibile esclusivamente tramite detrazione Irpef maturato su investimenti cosiddetti de minimis (pari al 50% dell’investimento in startup e pmi innovative, entro i limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina dell’art. 29-bis del Dl 179/2012 per le startup e art, 4, comma 9-ter del Dl 3/2015 per le pmi), in caso d’incapienza del contribuente ovvero qualora l’ammontare detraibile sia superiore all’imposta lorda.
Con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 2024, il credito pari all’eccedenza non detratta potrà essere utilizzato in compensazione in dichiarazione ad esempio in riduzione degli importi autoliquidati relativi a imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, regime forfettario, ecc.), ovvero tramite F24 per “pagare” altre imposte (ad esempio, utilizzabile in compensazione con l’Imu) ovvero contributi previdenziali. L’eccedenza di credito non compensato potrà essere riportata negli esercizi successivi senza limiti temporali.
La novità è di sicura rilevanza in quanto nel sistema tributario vigente della tassazione delle persone fisiche, la tassazione Irpef ordinaria (che permette la fruizione dell’incentivo tramite detrazione) è applicata da categorie ristrette (lavoratori dipendenti e pensionati, lavoratori autonomi solo oltre certi redditi), tuttavia la misura avrebbe avuto una maggiore efficacia se estesa anche all’incentivo ordinario (come la detrazione 30%) che interessa soprattutto le categorie dei business angel, tipicamente percettori di redditi finanziari (i quali non beneficerebbero dell’incentivo sotto forma di detrazione).
Le nuove esenzioni per i capital gain
Il secondo intervento (art. 4) riguarda il restyiling dell’art. 14 del Dl n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) che nella formulazione modificata dalla novella prevede a beneficio delle sole persone fisiche l’esenzione da imposizione (sostituiva del 26%):
- (i) sulle plusvalenze realizzate su partecipazioni in startup e pmi innovative acquisite mediante sottoscrizione del capitale sociale tra l’1 giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;
- (ii) sulle plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2025 su partecipazioni in società residenti e non residenti (escluse le società semplici ed equiparate) se reinvestite entro un anno nel capitale sociale di startup e pmi innovative;
- (iii) sui proventi derivanti dalla partecipazione acquisita dall’1 marzo 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 in Oicr istituiti in Italia o in Ue/See prevalentemente investiti nel capitale sociale di startup e pmi innovative.
L’esenzione per i capital gain su startup e pmi innovative
Godono dell’agevolazione sub (i) soltanto gli investimenti in startup e pmi innovative che a loro volta hanno le caratteristiche per attribuire la detrazione del 30% (cui si applica la disciplina dell’art. 29 del Dl 179/2012 e dell’art. 4, comma 9 del Dl 3/2015).
Con riferimento alle pmi, si precisa che le medesime debbano soddisfare almeno una delle condizioni previste dall’art. 21 paragrafo 3 del Reg. 651/2014 della Commissione Ue (che sostanzialmente ricalcano le medesime condizione affinché una pmi innovativa sia un investimento ammissibile per il beneficio della detrazione del 30%, come declinate nella definizione di “pmi innovativa ammissibile” nel Dm 7.5.2019).
L’esenzione per i capital gain reinvestiti in startup e pmi innovative
Quanto all’agevolazione sub (ii), le partecipazioni cedute devono essere già in possesso al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del Dl n. 73/2021); l’esenzione non si estende alle partecipazioni oggetto del reinvestimento.
L’esenzione su Oicr che investono prevalentemente in startup e pmi innovative
Quanto all’agevolazione sub (iii), le quote o azioni dell’Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno 3 anni: le startup e pmi innovative devono avere le medesime caratteristiche previste per le agevolazioni sub (i) e (ii).
Ulteriore novità riguarda l’espunzione della preventiva richiesta di autorizzazione delle misure incentivanti alla Commissione Ue, sostituita nella versione vigente dalla necessaria attuazione della disciplina agevolativa descritta sub (i), (ii) e (iii) nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli artt. 21 e 21-bis Reg. (Ue) n.651/2014.
I chiarimenti attesi
È dunque prevedibile che venga emanato un decreto ministeriale che chiarisca in che modo le misure potranno ritenersi conformi con la disciplina Ue.
Inoltre, è auspicabile che venga chiarito per gli investimenti in Oicr in cosa consista la “prevalenza” di partecipazioni qualificate (70% dell’attivo nel caso degli incentivi tramite detrazione) e come debba essere provata (per esempio, tramite certificazioni si veda a proposito la recente Risp. 219/2024).
Infine, occorre chiarire in che modo la compresenza di investitori “pubblici” (ma che investono a condizioni di mercato) possa condizionare l’applicazione dell’incentivo, considerato il ruolo preponderante assunto da tale tipologia di investitori negli ultimi anni nel settore del venture capital.
Sarà inoltre da valutare come le disposizioni in commento saranno impattate dalle novità che saranno previste dal Ddl Concorrenza e dalla legge di Bilancio che contengono diverse disposizioni che potrebbero modificare la disciplina generale degli incentivi per startup e pmi innovative, i cui iter legislativi sono tutt’ora in corso.
(Articolo scritto in collaborazione con Carlo Andrea Curti, studio legale-tributario Di Tanno Associati)