L’imposta di successione dovuta sui crediti sopravvenuti si determinata sulla base delle aliquote vigenti al tempo dell’apertura della successione
Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa
Cosa accade quando si rinviene un credito del defunto?
Ad avviso della Corte di Cassazione (sent. n. 32775 del 2022) il credito del defunto, accertato giudizialmente molti anni dopo l’apertura della successione, rientra nell’attivo ereditario ab origine, sebbene esso debba essere oggetto di dichiarazione di successione.
Quali sono le implicazioni fiscali?
L’imposta di successione dovuta su tali crediti si determinata sulla base delle aliquote vigenti al tempo dell’apertura della successione e non di quelle vigenti al momento dell’accertamento giudiziale dei crediti sopravvenuti.
Più in particolare, le sopravvenienze ereditarie trovano la fonte nel titolo facente capo al de cuius, esistente anteriormente alla sua morte. Per tale ragione, si deve ritenere che, sebbene formatesi in epoca successiva all’evento morte, esse vadano a far parte della base imponibile con applicazione dell’aliquota originariamente prevista all’epoca dell’apertura della successione.
Inoltre il discorso vale anche per i crediti giudizialmente contestati all’atto dell’apertura della successione, provvisoriamente esclusi dall’attivo ereditario (in quanto in certa qual misura aleatori). Questi, infatti, concorrono a formarlo, non appena riconosciuti con provvedimento del giudice o con transazione, e lo fanno, non già a decorrere dalla data del riconoscimento, bensì ab origine, sin dalla data dell’apertura della successione, alla quale risale l’obbligo di relativa denunzia.
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Quali oneri a carico degli eredi?
Come specificano i giudici della Suprema Corte, se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa.