Società o trust? Come creare una holding per gestire il patrimonio

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Una persona sta in piedi davanti a un muro con tre grandi frecce: una che punta a sinistra, una a destra e una freccia luminosa che punta verso l'alto. Tenendo il mento pensieroso, sembra che stia riflettendo su quale direzione prendere. L’immagine riflette la difficoltà di scelta sullo strumento societario da utilizzare per la creazione di una holding.

Quale strumento usare come “holding”? Valutazioni civilistiche e fiscali su cosa (e quando) conviene utilizzare tra società semplice, società di capitali (più diffusa la srl rispetto alla spa) e trust

Indice

Creare un unico strumento (come una holding) che detenga unitariamente le diverse partecipazioni che l’imprenditore detiene nelle diverse società (operative e immobiliari), anche al fine di pianificare il passaggio generazionale onde evitare disgregazioni di valore, è una scelta molto spesso opportuna in situazioni strutturate.

I vantaggi della holding

Come già rilevato in precedenti scritti dallo scrivente, avere un unico strumento che funge da “holding” persegue diversi obiettivi e finalità.
In estrema sintesi – consente di:

  • Cristallizzare la composizione della compagine sociale delle società operative, impedendo che in futuro alcuni eredi cedano le proprie partecipazioni al capitale delle operative a soggetti terzi;
  • Interporre un livello societario intermedio tra gli eredi e le società operative, cosicché le società operative possano proseguire l’attività caratteristica senza i rallentamenti derivanti da eventuali diversità di vedute tra gli eredi;
  • Disegnare, in capo allo strumento utilizzato come holding, diverse situazioni fra gli eredi a seconda di chi materialmente si occuperà della gestione operativa e chi seguirà strade lavorative diverse;
  • Razionalizzare la distribuzione e l’utilizzo degli utili: lo strumento utilizzato come holding incassa i dividendi delle società del gruppo e successivamente può sia distribuirli ai soci/beneficiari sia utilizzarli per effettuare acquisti di immobili od altri beni ovvero per finanziare società del gruppo;
  • Aggregare più agevolmente, in ottica futura, nelle società operative dei partner di natura industriale o finanziaria, ove ritenuto di interesse;
  • Minimizzare, in ottica futura, la tassazione in caso di cessione di una o più partecipazioni nelle diverse società;
  • Realizzare la riorganizzazione valutando e pianificando ex ante l’impatto fiscale, anche nell’ottica del passaggio generazionale delle partecipazioni e/o dei beni detenuti dallo strumento posto a capo del gruppo.

Tre strumenti a confronto: valutazioni civilistiche

Partendo dal presupposto che nella prassi sono sostanzialmente tre gli strumenti che si valutano in questi casi, ossia società semplice, società di capitali (più diffusa la srl rispetto alla spa) o il trust (senza nulla togliere alla possibilità di combinare gli stessi fra loro), possiamo fare le seguenti considerazioni di carattere generale su ciascuno di essi.

Società semplice

Come noto, la società semplice ha fra i propri punti a favore la semplicità di costituzione e di gestione (non essendo formalmente previsti adempimenti contabili obbligatori, fermo che ovviamente è opportuno tenere una rendicontazione puntuale). Inoltre, gode di una buona flessibilità statutaria e, non essendo necessario pubblicare bilancio o documenti contabili similari, i dati contabili sono sostanzialmente riservati nei confronti dei terzi.

Di contro occorre ricordare che i soci sono illimitatamente responsabili relativamente alle obbligazioni sociali (ferma la possibilità, tuttavia, di prevedere una limitazione di responsabilità per i soci non amministratori). Da ultimo si segnala la non assoggettabilità di tale tipologia societaria a procedure fallimentari e concorsuali.

Società di capitali

Come anticipato, strumento diffuso nell’ambito delle holding è la società di capitali, in particolare la srl. La società di capitali in linea generale consente, per i fini qui trattati, di creare azioni di categoria «speciale» e quote dotate di particolari diritti patrimoniali e/o amministrativi (consentendo cosi di differenziare le posizioni di soci che gestiscono e soci di capitale, per esempio) e, in senso ampio, di avere una buona flessibilità statutaria anche con riguardo alla circolazione delle quote/azioni (prelazione, gradimento, drag e tag along).

Peraltro, gode di una serie di agevolazioni fiscali, a determinate condizioni, per il trasferimento delle partecipazioni di controllo agli eredi. Non vi è, nelle società di capitali, una responsabilità illimitata in capo ai soci, diversamente dalle società di persone, tuttavia i bilanci debbono essere, come noto, pubblicati, pertanto vi è una maggior trasparenza sui dati contabili e gestionali nei confronti di terzi.

Trust

Il trust come noto, salvo casi patologici assoggettabili a revocatoria, consente una perfetta segregazione del patrimonio apportato in trust da parte del disponente, garantendo una protezione efficace di tale patrimonio da vicende personali del disponente medesimo e dei beneficiari.

Il patrimonio viene affidato alla gestione di un soggetto professionale quale il trustee, che può essere sottoposto alla “supervisione” di un soggetto di fiducia del disponente, ossia il guardiano.

Il trust è uno strumento che consente una notevole riservatezza e la continuità nel tempo, ed è connotato da una ampia flessibilità dell’atto istitutivo, con la possibilità, fra le altre, di prevedere diverse opzioni di sostenere efficacemente i beneficiari esistenti o individuabili anche in modo diversificato e secondo le diverse esigenze.

Si segnala inoltre che lo strumento del trust non è soggetto ad adempimenti contabili obbligatori, viene predisposto solitamente un rendiconto del Trustee secondo le modalità definite nell’atto istitutivo che auspicabilmente si rifanno alla prassi di riferimento.

Considerazioni fiscali sullo strumento da utilizzare come holding

Nell’ambito della scelta dello strumento da utilizzare come holding, l’aspetto fiscale non deve essere l’unico che guida la scelta, tuttavia ha parte importante nelle considerazioni da effettuarsi.

In particolare, bisogna valutare in primis quale fiscalità si ha nella fase costitutiva-istitutiva, e quindi nel momento in cui si inseriscono i beni nello strumento utilizzato come holding (conferimento, apporto, acquisto ecc).

In secondo luogo, bisogna valutare la fiscalità relativa alla fase di funzionamento (dividendi, cessione partecipazioni ecc).

Da ultimo, quella relativa alla fase di trasferimento agli eredi delle partecipazioni-patrimonio, valutando la possibilità di fruire di eventuali agevolazioni (su tutte l’esenzione da imposta di donazione/successione ex art. 3 comma 4ter del Tus).

di Matteo Tambalo

Laureato con lode in Economia e legislazione d’impresa, ha conseguito, in seguito, un Master in “Protezione, Trasmissione e Gestione dei Patrimoni Familiari” presso la 24Ore Business School ed un Master in “Diritto Societario” presso la Scuola di Formazione IPSOA.

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di Verona e al Registro dei Revisori Legali, è inoltre TEP (Trust and Estate Practitioner) e Full Member di Step Italy (rete internazionale di professionisti che si occupano di pianificazione patrimoniale) e socio di Nedcommunity (Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti).

E’ partner dello Studio Righini e Associati (con sedi in Verona e Milano), dove si occupa principalmente di operazioni straordinarie, riorganizzazione di gruppi e di passaggio generazionale (con riguardo agli strumenti di tutela e/o trasmissione del patrimonio).
E’ membro della Commissione Diritto d’impresa e Operazioni straordinarie e della Commissione Trust e strumenti di tutela del patrimonio dell’Ordine Dottori Commercialisti di Verona.
Appassionato di sport (è ex nuotatore agonista), di lettura e di natura.

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