L’articolo 177 comma 2 bis del Tuir, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento, prevede, al suo secondo periodo, una particolare disposizione relativa alla verifica delle percentuali per l’applicazione del regime del “realizzo controllato” nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in holding.
Fin dalla sua introduzione, e soprattutto, a seguito degli orientamenti espressi in merito dall’amministrazione finanziaria, i requisiti per l’applicabilità del regime a questa particolare tipologia di conferimenti risultano essere molto restrittivi.
Sinteticamente, si possono identificare criticità non solo nella definizione dello status di holding ma anche nel cosiddetto approccio “look through” da adottare nella verifica delle soglie di partecipazione.
Criticità: la definizione dello “status di holding”
In assenza di un puntuale rinvio da parte del legislatore, l’orientamento dell’amministrazione ai fini dell’applicazione della normativa in commento è quello di verificare lo status di holding in relazione ai valori correnti. Più precisamente, l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate vuole che si consideri una società come holding ogniqualvolta il valore corrente delle partecipazioni detenute superi la metà del fair value complessivo della stessa.
Seppur risultante da apposita perizia giurata ed economicamente più significativo, l’utilizzo del valore corrente rimane un metodo caratterizzato da maggiori profili di soggettività della stima e di minor immediatezza nell’applicazione rispetto al criterio del valore contabile, prescritto invece nell’articolo 162 bis del Tuir.
Criticità: l’approccio “look through”
Oltre che nella verifica dello status di holding, emergono spinosità anche in relazione all’approccio per la verifica delle soglie partecipative di cui al punto a) dello stesso comma, le quali sono da riscontrarsi in relazione “a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione dell’articolo 55”, da determinarsi “tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”.
In base a quest’approccio, assumono rilevanza per la verifica delle soglie tutte le partecipazioni a cascata riconducibili alla medesima società, sia dirette che detenute dalle partecipate della società holding. Risulta quindi sufficiente che solo una delle (potenzialmente molteplici) partecipazioni in imprese commerciali sia considerabile “non significativa” per rendere inapplicabile il regime al caso pratico.
È proprio per via di questo suo stringente requisito, molto spesso difficilmente rispettabile nel concreto dalle società holding, che la disposizione è stata largamente oggetto di critiche. Oltre alla difficoltà di rispettarne i requisiti, questa disciplina può portare anche a un non equo trattamento tra il conferimento diretto di partecipazioni e quello delle medesime qualora fossero detenute per mezzo di holding, in relazione al fatto che, nel primo caso, non si dovrà effettuare nessuna verifica “look through” nelle partecipazioni all’attivo di questa, le quali potranno essere anche sotto soglia.
Le modifiche previste alla disciplina nella bozza di decreto attuativo della riforma fiscale
A seguito dell’emersione di queste criticità, la recente bozza di provvedimento attuativo della riforma fiscale prospetta di modificarne i requisiti di accesso, con l’obiettivo di ricercare una semplificazione e un ampliamento delle fattispecie suscettibili di accedere all’applicazione di questo regime.
In particolare, la bozza di decreto propone, contrariamente all’interpretazione dell’amministrazione, di considerare l’articolo 162 bis del Tuir come riferimento per la verifica dello status di holding e, in relazione alla verifica delle soglie di partecipazione, di modificare l’attuale testo normativo in modo da permettere di arrestare la verifica alla prima società partecipata a cascata che non sia a sua volta una sub-holding, in modo tale da non sfavorirne il conferimento indiretto. Infine, si prospetta di rivedere anche il rispetto della soglia, ora fissato alla totalità delle partecipazioni, alla sola maggioranza delle stesse.
Le modifiche come pare intuibile mirano a rendere maggiormente fruibile l’operazione di conferimento ai sensi del comma 2-bis, considerato che rappresenta uno strumento di notevole importanza nell’ambito di schemi di – genuina e spesso opportuna, anche ai fini del passaggio generazionale – riorganizzazione familiare.
(Articolo scritto in collaborazione con la dott.ssa Asia Zaltron, collaboratrice di Studio Righini)