La società semplice viene spesso usata come cassaforte di famiglia, ai fini della gestione di asset finanziari, liquidi, partecipazioni e immobili, anche nell’ottica di organizzazione e gestione del passaggio generazionale.
Nel presente contributo, si espongono alcuni aspetti societari strettamente connessi all’utilizzo di tali società nell’organizzazione e nel passaggio generazionale del patrimonio familiare.
Il regime di pubblicità
La società semplice è soggetta all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, come previsto dall’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Questo dovere di registrazione deve essere adempiuto dai soci amministratori entro 30 giorni dalla stipula del contratto sociale.
Il processo di registrazione svolge una duplice funzione: da un lato, certifica l’identità degli amministratori e dei soci, e dall’altro, rende noto pubblicamente l’esistenza della società (Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580).
Per registrare una società semplice è possibile scegliere tra l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, o anche la scrittura privata non autenticata, se così concordato tra le parti. In ultimo si fa presente che anche per le società semplici è previsto l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (circolare del ministero dello Sviluppo economico del 3 novembre 2011, n. 3645/C).
L’amministrazione e i controlli
La normativa che disciplina il funzionamento di una società semplice si basa sulla distinzione tra due ruoli principali: amministrazione e rappresentanza.
L’amministrazione coinvolge il potere di prendere decisioni relative all’attuazione degli obiettivi della società, mentre la rappresentanza riguarda il potere di agire a nome della società verso l’esterno, impegnando la società stessa con decisioni prese attraverso l’amministrazione.
A meno che il contratto sociale non stabilisca diversamente, ogni socio è considerato un amministratore e ha anche il potere di rappresentare la società.
Tuttavia, è possibile separare tali poteri, assegnando il potere di amministrazione solo a uno o ad alcuni soci.
In assenza di disposizioni specifiche nel contratto sociale, l’amministrazione è esercitata congiuntamente da tutti i soci, ma ogni socio amministratore ha il diritto di opporsi a decisioni specifiche prima che vengano attuate.
Si evidenzia che la normativa in questione è di natura dispositiva; pertanto, i soci, qualora ve ne fosse la necessità, possono personalizzare le regole previste nel contratto sociale.
Ad esempio, i soci potrebbero optare per una gestione congiunta, richiedendo il consenso unanime per tutte le decisioni, o possono consentire a singoli amministratori di agire in modo indipendente in situazioni urgenti per evitare danni alla società.
I soci possono adottare anche soluzioni intermedie, come decidere se la maggioranza debba essere calcolata in base alla loro partecipazione agli utili o al voto per teste. La regola della maggioranza può anche essere applicata solo a determinate categorie di decisioni, mantenendo la necessità di un consenso unanime solo per le decisioni più importanti.
Ancora, il potere amministrativo potrebbe essere assegnato a diversi amministratori in varie modalità, tenendo conto delle competenze professionali. Allo stesso modo, il potere di rappresentanza può variare in base all’importanza delle operazioni.
Infine, i diritti di informazione riguardo agli affari sociali sono garantiti ai soci che non partecipano all’amministrazione: possono richiedere notizie sull’andamento aziendale, consultare documenti amministrativi e ricevere un rendiconto. Tali diritti sono personali e possono essere estesi attraverso il contratto sociale, ma non possono essere unilateralmente limitati dai soci.
Si tenga da ultimo presente che, ai sensi dell’art. 2267 c.c. è possibile limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali dei soci non amministratori.
Azioni esecutive sulla quota di società semplice
L’esigenza di proteggere il patrimonio del socio della società semplice suscita la questione se i creditori particolari del socio possono intraprendere azioni esecutive sulla quota di partecipazione al capitale della società. Salvo quanto verrà detto di seguito, la risposta è generalmente negativa. Questo è confermato anche dalla relazione ministeriale al Codice Civile, paragrafo 1013, che afferma testualmente: «A differenza delle quote della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, le quote di partecipazione della società a responsabilità limitata possono essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori particolari del socio».
Come sostenuto dalla giurisprudenza (Trib. Roma, 17 maggio 2004, in ForoIt., 2005,I,2907;App.Milano, 23 marzo 1999, in Società, 1999, 1202; Trib. Ravenna, 12 aprile 1994, in Società, 1995, 207; Trib. Trani, 23 febbraio 2007), a sostegno dell’impignorabilità, vi è che l’esproprio potenziale della quota non si concilia bene con la natura fiduciaria dei rapporti tra i soci (noti come “intuitu personae”), che informa la disciplina sulla circolazione delle quote. Questa disciplina attribuisce una rilevanza essenziale all’identità di ciascun socio, tanto che qualsiasi cambiamento nella compagine sociale comporta una modifica degli accordi sociali, consentita solo – salvo diversa convenzione – con il consenso unanime dei soci.
La Corte di Cassazione (Cass. 7 novembre 2002, n. 15605) ha stabilito nel 2002 che «le quote delle società di persone non possono […], almeno in linea di principio, essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci», a condizione che il trasferimento della quota possa avvenire solo con il consenso di tutti i soci o della maggioranza del capitale sociale (articoli 2252, 2284 e 2322 c.c.).
In linea con questa argomentazione, la pignorabilità della quota potrebbe essere ammessa se gli accordi sociali prevedono la sua libera trasferibilità.
Considerando l’argomento della impignorabilità e insequestrabilità della quota di una società semplice (a meno che sia liberamente trasferibile), sorge la questione dei rimedi disponibili per il creditore particolare del socio, dato che il pignoramento e il sequestro sarebbero preclusi.
In una prospettiva di protezione patrimoniale, è importante notare che quando una clausola statutaria limita la trasferibilità della partecipazione sociale, i creditori personali dei soci avranno difficoltà a intraprendere azioni esecutive sulla quota. È da tenere presente, comunque, che il secondo comma dell’articolo 2270 del Codice Civile consente al creditore particolare, se gli altri beni del debitore non sono sufficienti, di “chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del suo debitore”.
La distribuzione degli utili
La ripartizione dei guadagni e delle perdite all’interno di una società semplice è regolata dalle disposizioni di cui dall’articolo 2262 del Codice Civile, ove è previsto che «Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto». La natura della norma è dispositiva; pertanto, le parti possono stabilire accordi diversi nel contratto sociale.
Fermo restando il divieto del patto leonino ex art. 2265 del Codice Civile, che come noto prevede che è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite, il contratto sociale può stabilire che la distribuzione degli utili non sia proporzionale ai conferimenti o che vengano utilizzati criteri diversi per la distribuzione degli utili rispetto alla partecipazione alle perdite. In mancanza di specifiche indicazioni nel contratto sociale, si presume che i soci partecipino in modo proporzionale agli utili e alle perdite.
Resta fermo, in ogni caso, che è necessario affidarsi a professionisti esperti per redigere uno statuto tagliato su misura rispetto alle specifiche esigenze del cliente, in quanto l’utilizzo di fac-simili o comunque statuti standard comporta spesso l’insorgere di malintesi o conseguenze inaspettate anche dopo parecchi anni o in occasione di eventi specifici.
(Articolo scritto in collaborazione con Amedeo Cesaro, Studio Righini)