Con ordinanza n.7006 del 15 marzo 2024, la Corte di Cassazione afferma che non è di comodo la società la cui mancata redditività deriva da canoni di locazione che sono correlati al fatturato dell’affittuaria che si trova in fase di startup (e consegue pertanto ricavi insufficienti).
La fattispecie sulla società di comodo
Più in dettaglio, la fattispecie ha a oggetto una società che concede in locazione un ramo di azienda con un immobile il cui contratto prevede canoni di affitto correlati al fatturato dell’esercizio commerciale dell’affittuaria (che svolge attività di ristorazione), la quale trovandosi in una fase di startup, consegue ricavi insufficiente per consentire il superamento dei test del comodo da parte della società locatrice.
Quest’ultima, ritenendo sussistenti oggettive condizioni per disapplicare la normativa del comodo, presenta interpello. L’interpello viene poi rigettato dall’Agenzia delle entrate.
Dopo due gradi di giudizio a favore del contribuente, anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate. La Corte, in particolare, riepiloga innanzitutto la disciplina della società di comodo e ribadisce come la finalità della stessa sia quella di disincentivare l’utilizzo di schemi societari per finalità estranee all’esercizio di impresa.
Società di comodo: cos’è e quali caratteristiche deve avere per essere definita tale
La Corte prosegue ricordando come, partendo dalla considerazione che non c’è effettività di impresa senza una continuità minima di ricavi, la disciplina del comodo prevede che si considerino di comodo le società i cui ricavi sono inferiori ai ricavi figurativi determinati applicando certi coefficienti al valore degli asset posseduti.
Il mancato raggiungimento di tali ricavi rappresenta una presunzione legale relativa della natura non operativa della società. In tale contesto il contribuente può vincere la presunzione dimostrando le oggettive situazioni che hanno reso impossibile raggiungere i ricavi minimi.
Motivazione della Cassazione sul perché la società in oggetto non è una società di comodo
Una volta effettuata questa ricostruzione, la Cassazione sostanzia la propria posizione, secondo la quale la società non risulta di comodo, sulla base delle seguenti considerazioni:
- La decisione di esercitare l’attività di ristorazione tramite affitto di ramo di azienda rientra tra le scelte dell’imprenditore e non può essere sindacata dai giudici
- La mancata redditività della società locatrice dipende unicamente dal fatto che la società affittuaria trovandosi in una fase di avvio della propria attività è impossibilitata a raggiungere i ricavi sperati.
La Corte ricorda inoltre come anche l’Agenzia delle entrate (con Circolare 5/2007) consideri tra le situazioni oggettive che rendono impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi, le società che si trovano in una fase di avvio dell’attività.