La vicenda Totti-Blasi e l’affido condiviso dei Rolex
La vicenda assurta agli onori della cronaca come l’affido condiviso dei Rolex della (ex) coppia Francesco Totti-Ilary Blasi, al di là dei titoli giornalistici “ad effetto”, ha offerto lo spunto per operare alcune riflessioni sulle modalità scelte per acquistare beni mobili di così rilevante valore (a quanto sembra, alcune centinaia di migliaia di euro).
A quanto si legge, la contesa sugli orologi nascerebbe dal rifiuto di Ilary Blasi di restituire tali beni, di cui lei si sarebbe appropriata a seguito della separazione (dopo averli utilizzati durante il matrimonio), sul presupposto che si tratterebbe, in realtà, di regali del marito, e di averne quindi acquisito la proprietà, con conseguente diritto a trattenerli.
La decisione del Tribunale di Roma
Di recente, il Tribunale di Roma – decidendo solamente sul possesso – ha stabilito che i Rolex resteranno in una cassetta di sicurezza cointestata, fino all’esito del giudizio sulla proprietà (che richiede l’instaurazione di un separato e specifico procedimento).
Pare che la documentazione prodotta in causa da Totti ricomprenda le contabili dei bonifici effettuati dal suo conto corrente per l’acquisto degli orologi, e i rispettivi certificati di garanzia a sé intestati: elementi che sicuramente potranno essere valorizzati al fine di comprovare il suo diritto di proprietà sui beni.
La normativa italiana sulle donazioni
Per altro verso, va ricordato che la normativa italiana pone rilevanti limitazioni alla prova della donazione (ovverosia il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, art. 769 c.c.), richiedendo essa, per essere valida, il rispetto di specifici requisiti formali: la stessa deve essere fatta, sotto pena di nullità, per atto pubblico (con la partecipazione anche di testimoni, ai sensi dell’art. 48 l. not.) e, se ha per oggetto cose mobili, è necessaria l’indicazione del valore di questi ultimi, nell’atto di donazione medesimo o in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio (art. 782 c.c.).
Il divieto storico di donazioni tra coniugi
È curioso ricordare che nel nostro ordinamento, fino al 1973 (quando una sentenza della Corte Costituzionale ne sancì l’illegittimità), vigeva il divieto assoluto di donazioni tra coniugi (“salve quelle conformi agli usi”), ritenendosi che “il trapasso dei beni da un coniuge all’altro mediante donazione può profondamente turbare il regime delle loro relazioni, che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari” (così, la relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942).
Donazioni tra coniugi oggi: requisiti e limiti
Oggi le donazioni tra coniugi sono ammissibili, purché (al pari di ogni altra donazione) rispettino i sopra citati requisiti formali – posti dal Legislatore a presidio dell’effettiva volontà del disponente di effettuare una liberalità – ovvero siano “di modico valore” (art. 783 c.c.): in tale ultimo caso, esse sono infatti valide anche qualora manchi l’atto pubblico, a condizione, però, che vi sia stata la consegna materiale del bene al beneficiario, la quale rappresenta elemento costitutivo ed essenziale dell’atto.
Cosa significa “donazione di modico valore”
Posto che la modicità, ai sensi della disposizione codicistica sopra citata, “deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”, è utile domandarsi se una donazione di orologi per centinaia di migliaia di euro possa configurare una donazione “di modico valore”.
La giurisprudenza ha precisato che quest’ultimo sussiste qualora, effettuato un contemperamento tra il valore dell’oggetto e la capacità economica del donante al momento della consegna del bene, la donazione non incida “in maniera apprezzabile sul patrimonio del dante causa”; nessun rilievo hanno, invece, eventuali mutamenti sopravvenuti, né le condizioni economiche del donatario.
Applicazione al caso dei Rolex Totti-Blasi
Sembra piuttosto improbabile che, a fronte di un valore, in termini assoluti, così elevato, la liberalità possa essere ritenuta “di modico valore”, ma va ricordato che il Giudice, nell’esercizio della propria valutazione discrezionale, dovrebbe a tal fine valutare gli elevati redditi e patrimonio del donante.
Laddove l’attribuzione fosse considerata come “modica”, e quindi non necessitante il rispetto di alcun requisito formale, dovrebbero però comunque essere provati in maniera chiara sia l’intento liberale che la “traditio”, ovverosia la consegna al presunto donatario, che dev’essere effettiva e non meramente simbolica (in quanto, nelle intenzioni del Legislatore, tale requisito sostituisce la formalità dell’atto pubblico e ha la funzione di permettere al donante un’adeguata riflessione).
Come evitare controversie sulla proprietà dei beni
Resta fermo che, al fine di evitare di esporsi ad una controversia riguardante l’individuazione del proprietario di un bene mobile, è consigliabile – qualora l’acquisto venga effettuato per sé stessi – documentarne il pagamento con fondi propri e conservare l’ulteriore documentazione (es. certificati di garanzia etc.).
Qualora invece si intenda dar corso ad una liberalità e i beni oggetto di donazione abbiano valore certamente “non modico”, al fine di scongiurare il rischio di contestazioni e di una successiva invalidazione, sarà opportuno formalizzarla in un atto “solenne” (atto notarile e testimoni), che di per sé comprova la natura liberale dell’attribuzione.
La donazione indiretta come alternativa
Un’alternativa può essere quella di limitarsi a pagare il prezzo dell’orologio, con l’intesa che esso debba considerarsi sin da allora di proprietà del beneficiario della liberalità, il che potrebbe essere comprovato – ad esempio – dall’intestazione al medesimo della relativa documentazione (preferibilmente contrattuale): in tal caso si avrebbe una donazione indiretta, che non soggiace ai requisiti formali dell’art. 782 c.c., a prescindere dal valore del bene donato.
Ferma la validità dell’atto, tale modalità non esclude però che possano successivamente insorgere contestazioni sulla natura liberale dell’attribuzione, nel qual caso dovrebbe essere fornita – anche in via presuntiva – la dimostrazione che il donante ha inteso realizzare esclusivamente un arricchimento del donatario (e che quindi il pagamento non rappresenti un “prestito” all’acquirente, di cui possa essere chiesta la restituzione) e in assenza di un proprio apprezzabile interesse economico.

