In tal caso può operare quindi una presunzione di ricavi non dichiarati. Affinché le movimentazioni siano riqualificate come redditi è necessario che ricorra un elemento di collegamento tra il contribuente accertato e il conto corrente del coniuge o di altri terzi, come ad esempio la delega ad operare, e l’assenza di giustificazioni oggettive sulle movimentazioni.
Dopo aver perso i primi due gradi del giudizio, il procedimento è giunto in Cassazione che ha ancora visto soccombere il geometra relativamente al motivo dell’accertamento dei redditi derivanti dal conto corrente. La Corte ha stabilito che, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici. Nel caso in esame, il giudice di secondo grado, cui è spettato l’accertamento dei fatti, ha desunto la riferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge dal fatto che lo stesso operava su tali conti con regolarità, «in qualità di delegato».
Inoltre, la Corte ha precisato che per questo tipo di indagini finanziarie l’assenza di un contraddittorio preventivo con il contribuente non è causa di nullità dell’accertamento. Infatti, secondo i giudici, in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile, mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo. Sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.
Al contribuente resta quindi la possibilità di giustificare i risultati delle indagini finanziarie attivando uno degli istituti deflattivi del contenzioso oppure direttamente in fase processuale.