Riproducibilità dell’opera d’arte: storia di un labirinto

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La questione della riproducibilità dell’opera d’arte è controversa. Ecco come orientarsi nelle maglie di norme che finiscono, in ultima istanza, per essere troppo protettive

Recita il codice civile, all’art. 832, che “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Se, però, oggetto del diritto dominicale è un’opera d’arte le cose di complicano, e non poco.
L’art. 109 della legge sul diritto d’autore (LDA) dispone infatti, al primo comma, che “la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione”. Il precetto è chiaro: i diritti di utilizzazione economica di un’opera d’arte (tra i quali, per l’appunto, il diritto di riproduzione) non si trasmettono all’acquirente, ma, salvo diverso accordo, rimangono in capo all’autore.

Ad esempio, il collezionista che acquista un’opera di Campigli è pertanto tenuto al pagamento di un’indennità per poterla riprodurre, a nulla rilevando che la riproduzione avvenga su un capo di abbigliamento oppure su un catalogo di una mostra o, ancora, su un sito web o su una piattaforma social.  Conta che vi sia stata riproduzione, e null’altro.

Si dice spesso che vi è “l‘eccezione che conferma la regola”. In questo caso funziona proprio così. Le eccezioni, a ben vedere, sono anzi due: l’una è data dalla norma stessa, l’altra da una diversa disposizione, sempre della legge sul diritto d’autore. Esaminiamole, partendo dalla prima.

L’art. 109 LDA, nell’affermare che la cessione del supporto materiale in cui è incorporata l’opera non importa anche la trasmissione dei diritti di utilizzazione, ricorda tuttavia che ciò non accade ove vi sia stato un “patto contrario”. Ai sensi dell’art. 110 LDA, però, la trasmissione deve essere provata per iscritto: provata, si badi bene, ma non conclusa. Ciò a dire che, in astratto, è efficace in tal senso anche un accordo verbale con chi detiene i diritti sull’opera (sebbene ciò sia da sconsigliarsi), salvi, in ogni caso, gli oneri formali previsti dalla situazione particolare: per esempio, laddove l’opera sia oggetto di donazione o di conferimento in società.

La seconda “eccezione”, come detto, si ricava dall’art. 25 LDA, a mente del quale i diritti patrimoniali d’autore vengono meno al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore: quando l’opera, come si dice in gergo, cade “in pubblico dominio”.

Di conseguenza, se, come abbiamo notato in precedenza, non è possibile riprodurre, sic et simpliciter, un’opera di Campigli, così non è, invece, per un lavoro di Kandinskij.

Bisogna dire che certa dottrina, forse per mitigare la portata di una norma difficile da accettare (e, proprio per questo, spesso impunemente violata) ritiene che la riproduzione di un’opera sul catalogo ragionato dell’autore sia comunque lecita, perché effettuata a scopo divulgatorio e senza fini di lucro. Da un punto di vista strettamente giuridico così, tuttavia, non è.

Ancora più lontana dal dato normativo, a nostro avviso, è l’opinione di chi approda alla medesima conclusione circa la riproduzione di un’opera in una pubblicazione relativa a una mostra organizzata da una galleria o in un catalogo di una casa d’aste.

Né vale, a poter ragionare diversamente, il richiamo all’art 70 LDA, norma (sulle c.d. utilizzazioni libere) che ha carattere di eccezionalità e, perciò, non può che ritenersi circoscritta ai casi da essa contemplati.

La giurisprudenza, del resto, ci ricorda che la riproduzione di un dipinto non può intendersi attratta nell’orbita delle utilizzazioni libere disciplinate dall’art. 70 LDA, che, riferendosi a parti di opera, può considerarsi operante solo per le riproduzioni parziali (il c.d. particolare); né il ricorso alla predetta norma pare possibile in ipotesi quali la riproduzione in cataloghi di mostre, difettando in tal caso sia la finalità critico-didattica sia la non concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera, condizioni richieste dalla disposizione poc’anzi citata. L’orientamento è pacifico ed è avallato anche dalla Corte di Cassazione, che già nel 1996 aveva affermato che la riproduzione in scala ridotta di un’opera d’arte non può essere considerata una riproduzione parziale.

Che fare, dunque?  Semplicemente considerare che il proprietario di un’opera d’arte non ha, in quanto tale, il diritto di far riprodurre l’opera stessa: lo prevede il dato normativo (art. 109 LDA), e non serve perciò che a ricordarlo siano le pronunce giurisprudenziali, che pure sono copiose (per tutte: Tribunale di Milano, 9 maggio 2018 n. 5093).

L’attuale normativa dettata in tema di diritto d’autore è talmente protettiva per gli artisti da finire per danneggiarli: è questa l’amara conclusione.

di Luca Giacopuzzi

Classe 1972, Luca Giacopuzzi, collezionista, è stato uno dei primi avvocati italiani ad occuparsi di diritto dell’arte, tematica che tuttora segue in prima persona unitamente al diritto d’impresa, core dello studio legale. Pubblica con sistematicità propri contributi su temi oggetto di dibattito scientifico.

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