La riforma fiscale ha introdotto significative modifiche al sistema sanzionatorio, al fine di renderlo più armonico con il principio di proporzionalità, ridurre le misure edittali e favorire la collaborazione tra contribuenti e fisco. Alberto Giorgi, Senior Manager e Head of Tax Controversy FSO Italy di EY, ha analizzato nel dettaglio tutte le novità principali emerse dal decreto legislativo n. 87, entrato in vigore nel 2023 e ha fornito una panoramica sulle implicazioni per i contribuenti italiani.
Le motivazioni dietro la riforma fiscale
In Italia, storicamente, le sanzioni tributarie sono state caratterizzate per misure edittali particolarmente severe sia in termini percentuali che nella loro modalità di applicazione. Uno degli aspetti più problematici di questo approccio si individuava nelle ricadute penali a carico dei rappresentanti legali delle aziende, spesso considerati responsabili anche per violazioni di minore entità. Non a caso, sia in sede europea che in ambito nazionale, diverse Corti e istituzioni hanno spesso sollevato la necessità di una riforma significativa.
Il legislatore italiano è perciò recentemente intervenuto apportando una serie di modifiche al sistema sanzionatorio, con lo scopo di prevedere sanzioni proporzionate alla violazione commessa e favorire il dialogo tra contribuenti e amministrazione fiscale. In questo senso, l’intervento del legislatore, incidendo sul principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito, rende il sistema sanzionatorio meno afflittivo e più in linea con i parametri europei
Principali novità del sistema sanzionatorio amministrativo
Una delle principali modifiche introdotte dalla riforma riguarda il sistema sanzionatorio amministrativo. In passato, l’amministrazione finanziaria aveva un ampio margine di discrezionalità nella determinazione delle sanzioni, con range significativi tra il minimo e il massimo delle sanzioni applicabili. Con la riforma, questo margine di discrezionalità è stato ridotto: ora, per ogni violazione corrisponde una sanzione puntuale, proporzionale all’entità della violazione fiscale.
Inoltre, è stata potenziata la possibilità per i contribuenti di ricorrere al “ravvedimento operoso“, un istituto che consente di regolarizzare volontariamente la propria posizione fiscale prima che l’amministrazione avvii un procedimento sanzionatorio. Una delle novità più rilevanti è la possibilità di “cumulo giuridico”, misura che consente al contribuente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica, debitamente aumentata.
Le nuove cause di non punibilità
Un’altra importante innovazione riguarda le cause di non punibilità. In particolare, il legislatore ha previsto una serie di cause di non punibilità che operano a favore dei contribuenti al manifestarsi di certe condizioni.
La ratio è quella di venire incontro alle esigenze dei contribuenti incapaci, momentaneamente, di pagare quanto dovuto per cause a loro non imputabili e alle esigenze dei contribuenti che decidono spontaneamente di regolarizzare la propria pozione in relazione ad un mancato versamento. La riforma, inoltre, introduce una maggiore severità in caso di comportamenti fraudolenti od omissivi, con l’obiettivo di colpire gli evasori.
In particolare, i contribuenti non sono punibili per violazioni che non abbiano inciso sulla determinazione del tributo, a patto che, in caso di incertezza normativa, si regolarizzino spontaneamente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli orientamenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Questa possibilità si applica soprattutto in caso di incertezza normativa ed è vincolata ai chiarimenti forniti dall’Agenzia tramite circolari, interpelli, consulenze e documenti ufficiali.
Questa disposizione, sebbene rappresenti un passo avanti verso una maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti, potrebbe introdurre un certo grado di criticità, in quanto è difficile per il contribuente comprendere in modo più o meno certo quando una violazione potrebbe rientrare effettivamente nei casi di “incertezza normativa”.
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Relazione tra procedimento tributario e processo penale
Una delle aree più complesse della riforma riguarda la relazione tra il procedimento tributario e il processo penale. Prima della riforma, i due sistemi operavano su binari paralleli, portando spesso a duplicazioni di valutazioni su fatti identici in violazione del c.d. principio del ne bis in idem. Ora, il giudice penale può utilizzare le sentenze definitive del procedimento tributario come prova nel processo penale, armonizzando i due ambiti.
In particolare, è ora previsto che le sentenze rese nel processo tributario, quando irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi come oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.
Inoltre, è previsto che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando pronunciata nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti oggetto di valutazione nel processo tributario, abbia efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, relativamente ai fatti accertati.
Questa novità comporta che le decisioni prese in sede tributaria possano avere implicazioni dirette sul procedimento penale. Di conseguenza, i professionisti che assistono i contribuenti dovranno coordinare meglio le strategie in entrambi gli ambiti.
Ravvedimento operoso e vantaggi per i contribuenti
Il ravvedimento operoso è stato ulteriormente potenziato dalla riforma, offrendo ai contribuenti la possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni maggiore rispetto al passato, fino a un settimo del minimo. Questo permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione anche dopo un anno dalla violazione, riducendo notevolmente l’impatto sanzionatorio.
Inoltre, il ravvedimento operoso può essere applicato anche dopo l’emissione di un atto amministrativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, permettendo ai contribuenti di scegliere quali contestazioni regolarizzare spontaneamente e quali contestare, eventualmente, in sede legale.
Definizione di crediti inesistenti e non spettanti
Un’altra novità rilevante della riforma è la definizione specifica di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”. In passato, queste definizioni erano lasciate all’interpretazione giurisprudenziale, ma ora il legislatore ha fornito una chiara distinzione. I crediti inesistenti si riferiscono a quelli che mancano dei requisiti soggettivi e oggettivi per essere legittimamente riconosciuti, mentre i crediti non spettanti riguardano quelli correttamente dichiarati, ma utilizzati in misura eccedente rispetto al dovuto.
Questa nuova distinzione permette di applicare in modo più chiaro le sanzioni corrispondenti, che, per le violazioni commesse dopo il 1 settembre, si applicano al 70% del credito per quelli inesistenti (con aumento dalla metà al doppio in caso di condotta fraudolenta) e con sanzione del 25% in caso di credito non spettante.
Conclusioni: una riforma orientata al dialogo e alla collaborazione
In conclusione, la riforma del sistema sanzionatorio fiscale rappresenta un passo importante verso un fisco più equo e collaborativo. Il legislatore ha cercato di creare un sistema che non sia solo punitivo, ma che incentivi la regolarizzazione spontanea e il dialogo tra contribuenti e amministrazione fiscale. Tuttavia, è fondamentale che i contribuenti, soprattutto quelli più strutturati, adottino un approccio prudente, assicurandosi di rispettare tutte le procedure e di essere consapevoli delle implicazioni sia in ambito fiscale che penale.
L’attenzione a questi dettagli e una gestione accurata degli adempimenti tributari possono fare la differenza, garantendo non solo il rispetto della normativa, ma anche la riduzione delle sanzioni e delle potenziali complicazioni penali.

