Il regime speciale per lavoratori impatriati è pensato per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese
Il regime speciale risulta applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente
L’Agenzia delle entrate, con una recente risposta a interpello, n. 190 del 2023, ha reso chiarimenti sulla eventuale compatibilità tra la fruizione dell’agevolazione prevista per i contribuenti che rientrano in Italia e il regime forfetario.
Ad avviso dell’istante il regime speciale per lavoratori impatriati non osterebbe all’applicazione del regime forfetario.
Regime per lavoratori impatriati
Sul punto, per rispondere alle questioni poste dall’istante l’Agenzia parte dalle premesse e mette in evidenza come: l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese.
In particolare, osserva l’Agenzia riferendosi al caso di specie, per i contribuenti che sono divenuti, a seguito di trasferimento, residenti nel territorio dello Stato successivamente al 30 aprile 2019, è previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e quelli da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto in trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Detto regime speciale risulta applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
Regime forfetario
Venendo ad analizzare il regime forfetario, l’Agenzia mette in evidenza come questa categoria rappresenti il regime ”naturale” delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.
Esso comporta – riprendendo pedissequamente quanto esplicitato nella risposta a interpello dell’Agenzia – la determinazione del reddito imponibile secondo criteri ”forfetari”, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice Ateco (codice che contraddistingue l’attività esercitata), sul quale viene operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento. Ciò implica che tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Soluzione: è compatibile il regime forfetario con l’agevolazione impatriati?
Come specificato dall’Agenzia, che a sua volta richiama la circolare n. 33/E del 2020, il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
Al contribuente pertanto non spetterà che rientrare in Italia e decidere cosa applicare in base a ragioni di maggiore convenienza, tra forfetario e impatriati.
Inoltre, ribadisce l’Agenzia, l’opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati.