Quando oggetto del trasferimento sono quote o azioni emesse da spa e società in accomandita per azioni, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo
Il controllo di diritto si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, dunque quando il beneficiario detiene la maggioranza delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria
Con una recente risposta a interpello n. 185/2023, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per rendere chiarimenti in merito al tema dell’esenzione da imposta di successioni e donazioni nel caso di trasferimento di quote sociali o azioni a favore dei discendenti o del coniuge.
In riposta al quesito posto dall’istante, l’Agenzia mette in evidenza, preliminarmente, che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta; tuttavia, occorre tenere conto di alcune condizioni e requisiti.
Quando opera l’esenzione sui trasferimenti di quote o azioni?
Più in particolare, richiamando la normativa vigente in materia, e segnatamente l’art. 73 comma 1, lett a) del Tuir, l’Agenzia segnala che in caso di trasferimento a favore di discendenti di quote sociali e azioni relative a:
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative
- società di mutua assicurazione
- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
- società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.
il beneficio dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione spetterà limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, di cui all’art. 2359 c.c.; e, dunque, il beneficio opera limitatamente all’ipotesi in cui, attraverso il trasferimento delle quote, i beneficiari mantengano il controllo attraverso l’acquisizione della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Ma non è tutto. L’esenzione da imposta sul trasferimento può trovare applicazione anche in relazione ai trasferimenti ai discendenti o al coniuge che consentono di acquisire o integrare il controllo in regime di comproprietà, a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Le condizioni del beneficio
Individuate le premesse a fronte delle quali il trasferimento di quote sociali o azioni a discendenti può non scontare l’imposta di successioni e donazioni, l’Agenzia mette in evidenza le condizioni che devono essere integrate a tal fine.
In questo senso, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa:
- proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa
- detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto di dette condizioni comporta:
- la decadenza dal beneficio
- il pagamento dell’imposta in misura ordinaria
- il pagamento di una sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Prevedendo queste condizioni, come spiega l’Agenzia, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione che i discendenti o il coniuge proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società.
Quando non opera il beneficio?
Come messo in chiaro dall’Agenzia, poiché la ratio individuata dal legislatore nel prevedere l’esenzione dall’imposta di donazione e successione in caso di trasferimento a discendenti o coniuge di quote o partecipazioni, trova ragion d’essere nel consentire alla “famiglia” di proseguire l’attività imprenditoriale, l’esenzione non troverà beneficio quando non sia possibile attraverso il trasferimento garantire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.
Dunque, l’agevolazione non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio.
In questi termini, si può rilevare che l’agevolazione non compete quando a seguito del trasferimento della titolarità dello strumento finanziario partecipativo, il beneficiario non dispone dei poteri di controllo dell’azienda ricevuta a titolo gratuito.
Tenuto quindi conto che la ratio della norma è quello di favorire il ricambio generazionale, l’agevolazione non trova applicazione quando la partecipazione societaria donata non attribuisca ai donatari il potere di influire in modo diretto ed immediato sull’attività sociale, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali, e di decidere sulla possibilità di continuare a mantenere il controllo della società stessa.
Per comprendere se si può aver diritto all’esenzione in commento, pertanto, occorre verificare che a fronte del passaggio generazionale determinato dal trasferimento delle azioni o quote, i beneficiari effettivamente siano messi nelle condizioni di avere il controllo dell’azienda di famiglia.
A tal riguardo, può essere opportuno rivolgersi ad un consulente esperto, per valutare in anticipo in che modo pianificare e programmare il trasferimento.