In Italia, una prima iniziativa è stata avviata con il decreto Crescita (dl 34 del 2019, convertito con legge n. 58 del 2019) che ha incaricato il Mef di adottare, sentite le autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e Ivass) la regolamentazione necessaria a definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle “attività di tecno-finanza (fintech)” volta al perseguimento dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, bancario e assicurativo mediante nuove tecnologie digitali, quali l’intelligenza artificiale e la distributed ledged tecnhology (Dlt).
L’ammissione e il funzionamento della regulatory sandbox
La regulatory sandbox introdotta con il decreto Crescita ha una durata massima di diciotto mesi e prevede per le imprese partecipanti un regime semplificato rispetto a quello ordinario, secondo le norme di regolamentazione che sono demandate al Mef. Tale regolamentazione è ancora in fase di emanazione, dal momento che – nonostante la consultazione pubblica avviata dal Mef si sia conclusa il 31 marzo 2020 – il regolamento non è stato adottato in via definitiva, attendendosi ancora l’esito della valutazione sulla proposta del Mef da parte delle autorità di vigilanza.
Per essere ammesse alla sperimentazione le imprese devono presentare domanda all’autorità di vigilanza che sarebbe competente per quel tipo di attività secondo il regime ordinario, dimostrando, tra l’altro che l’attività proposta abbia elementi di novità legati all’impiego di tecnologie informatiche apportando valore aggiunto per gli utenti finali, per la promozione della concorrenza, ovvero per l’efficienza del sistema finanziario o la riduzione degli oneri di compliance.
L’attività oggetto della richiesta di ammissione deve inoltre essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e sostenibile da un punto di vista economico e finanziario.
Secondo la proposta regolamentare del Mef, la domanda di ammissione ha un contenuto articolato, dovendo essa includere anche varie informazioni in gran parte simili a quelle dovute secondo la procedura ordinaria. Come rilevato da numerosi partecipanti alla consultazione, è quindi auspicabile che la versione definitiva del regolamento MEF rechi un alleggerimento della procedura di ammissione.
Nel corso della sperimentazione, è consentito alle imprese di beneficiare di deroghe alla normativa ordinaria (secondo quanto previsto nella domanda e nel provvedimento di ammissione), ma è comunque richiesto il rispetto di determinati principi a tutela degli utenti finali – ai quali sono dovute specifiche informazioni sulla natura sperimentale del progetto e i relativi rischi – e del corretto funzionamento dei mercati. Le attività svolte nel corso della sperimentazione sono oggetto di monitoraggio da parte dell’autorità di vigilanza.
Conclusa la sperimentazione le imprese possono domandare, al ricorrere di determinate condizioni, una proroga della stessa ovvero l’autorizzazione o l’iscrizione a un albo o elenco secondo il regime ordinario cui è riconducibile l’attività esercitata. La proposta di regolamento non prevede una semplificazione dell’ordinario iter autorizzativo che segua la chiusura della sperimentazione.
Per comprendere come sarà gestito questo aspetto, nonché l’eventuale snellimento della procedura di ammissione alla sperimentazione è necessario quindi attendere l’emanazione del regolamento Mef cui farà seguito l’avvio della sperimentazione fintech e insurtech in Italia.