Il prelievo dal conto corrente o dal deposito in valuta estera è equiparato alla cessione a titolo oneroso della valuta, a nulla rilevando la finalità a cui le somme prelevate sono destinate
La plusvalenza è fiscalmente rilevante se nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti ”complessivamente” intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, è superiore a 51.645.69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui
Assai sovente capita di essere titolari di più conti correnti e, conseguentemente, non è inusuale che capiti di depositare presso i diversi conti somme di denaro in valuta diverse dall’euro.
Ebbene, come si gestisce in questi casi la plusvalenza che può derivare, ad esempio, dal prelievo di dette somme?
Sul punto ha reso chiarimenti l’Agenzia delle entrate con una recente risposta a interpello, n. 204/2023.
Valute estere come redditi diversi
Le regole di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere sono contenute negli articoli 67 e 68 del Tuir.
Il succitato articolo 67 prevede che i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rientrano tra i diversi di natura finanziaria.
Più in particolare, la norma richiamata prevede che sono considerati alla stregua di redditi diversi, ove
- non costituiscono redditi di capitale
- non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice
- non sono conseguiti in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
quelle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo.
Quando la cessione è a titolo oneroso?
Si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.
Più in particolare, osserva l’Agenzia, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d’imposta, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore ad una certa somma, per almeno sette giorni lavorativi continui.
Ciò che se ne ricava, pertanto, è che il legislatore ha equiparato il prelievo dal conto corrente o dal deposito in valuta estera alla cessione a titolo oneroso della valuta, a nulla rilevando la finalità a cui le somme prelevate sono destinate.
Ma per quale ragione è stata applicata questa equiparazione? Come rimarca l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello in commento, l’introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta.
Limiti alla tassazione sul prelievo da conto corrente di valute estere
Per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, la normativa prevede che la plusvalenza sia fiscalmente rilevante se nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti ”complessivamente” intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, è superiore a 51.645.69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
Ciò posto, osserva l’Agenzia, per ragioni di semplificazione, ai fini della corretta determinazione delle plusvalenze, ove nell’arco di un periodo di imposta sia superata la giacenza di cui sopra, la determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto di tutti i prelievi posti in essere deve essere effettuata analiticamente e distintamente, per ciascuno conto, secondo le seguenti regole:
- si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente
- si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.
Infine, osserva l’Agenzia, per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
—
Vuoi approfondire il tema?
Con il servizio Chiedi agli esperti di We Wealth puoi contattare gratuitamente un professionista che ti potrà guidare nella scelta dei migliori investimenti e nella gestione del tuo patrimonio. Fai una domanda a uno dei 300 esperti disponibili su We Wealth.