Per ricadere nella tassazione separata, è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata
La rivalutazione degli arretrati, a seguito di revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento, una volta percepiti dal contribuente e inseriti in dichiarazione dei redditi devono seguire tassazione separata
Assegno di mantenimento
Gli emolumenti arretrati, che riferiscono ad anni precedenti, e sono percepiti in forza di sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, scontano, come previsto dall’art. 17 Tuir, la tassazione separata.
Questo principio è applicabile anche per quanto concerne gli assegni di mantenimento del coniuge. Infatti, gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e prevedono l’applicazione della tassazione separata.
In questi termini, la rivalutazione degli arretrati, a seguito di revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento, una volta percepiti dal contribuente e inseriti in dichiarazione dei redditi devono seguire la tassazione separata.
Tassazione separata
Il lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, in base al così detto principio di cassa.
Tuttavia, come messo in evidenza dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 243 del 13 aprile 2021, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l’articolo 17 del Testo unico sulle imposte dei redditi, prevede che le retribuzioni arretrate per prestazioni di lavoro dipendente – tra queste come visto rientrano anche gli assegni di mantenimento del coniuge – quando riferibili ad anni precedenti sono poi soggette a tassazione separata; ciò, in particolare, quando corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa.
Affinché possa trovare applicazione la modalità di tassazione separata è necessario:
- che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa o in cui si è percepito reddito assimilato a lavoro dipendente (come nel caso degli assegni di mantenimento al coniuge)
- che il ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o che sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
- che il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
Ciò considerato, se ne ricava che, conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora:
- compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono
- qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica, cioè quando la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
In buona sostanza, è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
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