Polizze catastrofali: cosa devono sapere oggi le imprese

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Una persona tiene un ombrello rosso acceso in mezzo a un mare di ombrelli neri sotto la pioggia. Diversi ombrelli neri volano via in un cielo tempestoso, evidenziando il contrasto con l'ombrello rosso acceso, che simboleggia la sicurezza, per alludere al tema della protezione e tutela dei clienti nelle polizze vita. Intanto, un lembo di cielo azzurro fa capolino tra le nuvole.

Polizze catastrofali: obblighi, criticità e novità Ivass. Ecco cosa devono sapere oggi le imprese su coperture, Esg e accesso al credito

Indice

A circa un anno dalla prima entrata in vigore dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali – introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-112) – lo scorso 15 giugno l’Ivass ha pubblicato la seconda indagine sull’offerta di polizze catastrofali (cat-nat), analizzando 41 polizze emesse da 38 imprese di assicurazione (34 italiane e 4 estere) e pubblicate sui propri siti internet.

L’indagine è volta a verificare caratteristiche dei prodotti, la conformità alla normativa e la chiarezza delle polizze; riguarda esclusivamente polizze per microimprese e pmi – restano escluse le coperture tailor made per le grandi imprese – e non ha interessato i premi, oggetto di separato monitoraggio.

L’indagine stimola le seguenti riflessioni sulla tipologia di prodotto, sull’emersione del relativo mercato e sugli impatti ESG per le imprese assicurate.

Polizze catastrofali obbligatorie: come sta cambiando il mercato

L’obbligo – entrato in vigore progressivamente: dal 30 giugno 2025 per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti), dal 30 settembre 2025 per le medie (50-250 dipendenti) e dal 31 marzo 2026 per pmi e microimprese – impone la stipulazione di una polizza contro i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e iscritte nel registro delle imprese, con la sola esclusione delle imprese agricole.

Le compagnie abilitate sono quelle autorizzate al ramo danni 8 (incendio ed elementi naturali) ai sensi del Codice delle assicurazioni private. I beni assicurabili sono terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali(ex art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c.). Per la determinazione del valore si considera la ricostruzione a nuovo dell’immobile, il costo di sostituzione dei beni mobili o il ripristino delle condizioni del terreno (cfr. art. 1, comma 101, Legge n. 213/2023).

Le polizze esaminate risultano generalmente conformi ai requisiti normativi e quanto a rischi coperti, beni assicurati, criteri risarcitori, scoperti ed esclusioni. Sono per lo più contratti stand-alone – un’evoluzione significativa rispetto alla prima indagine del 2024, quando le coperture cat-nat erano quasi esclusivamente accessorie a garanzie “danni ai beni – incendio”.

Nel 95% dei casi la copertura base include prestazioni aggiuntive rispetto al minimo di legge: rimborso dei danni consequenziali (58%), spese di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 c.c. (50%), spese di demolizione e sgombero (29%) e rimborso degli onorari professionali (39%).

Polizze catastrofali: le criticità ancora aperte per le imprese

Ai sensi dell’art. 1, comma 106 della Legge n. 213/2023 (come modificato dal D.L. n. 39/2025), le polizze assicurano esclusivamente immobili costruiti sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui costruzione risale a un periodo in cui esso non era obbligatorio. L’Ivass segnala tuttavia che oltre la metà delle polizze esclude i fabbricati in corso di costruzione, il 41% non assicura quelli in ristrutturazione e il 27% richiede determinate caratteristiche costruttive (materiali incombustibili, criteri antisismici o bioedilizia). L’Istituto sta intervenendo sulle compagnie per verificare la coerenza di tali condizioni con la legge.

Come viene calcolato il risarcimento nelle polizze catastrofali: la valutazione del danno

Tutte le polizze applicano i criteri legali di risarcimento: valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, costo di rimpiazzo per i beni mobili, costo di ripristino per i terreni (questi ultimi a primo rischio assoluto, senza regola proporzionale ex art. 1907 c.c.). Persistono tuttavia criticità e la determinazione del valore resta nella quasi totalità dei casi affidata all’assicurato con verifica di congruità solo al momento del sinistro. L’Ivass ribadisce che tale processo espone l’assicurato al rischio di sottoassicurazione ed auspica verifiche di congruità già alla sottoscrizione.

Scoperti, prevenzione e polizze parametriche: le novità dell’Ivass

Il regime degli scoperti replica la normativa (artt. 6-7, Dm n. 18/2025): massimo 15% per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, libera negoziazione oltre tale soglia. Elemento innovativo: una polizza prevede la riduzione dello scoperto dal 15% al 10% in presenza di misure di prevenzione o adattamento climatico (barriere antiallagamento, impianti di aspirazione).

Quanto alle esclusioni, poiché i rischi catastrofali sono ora definiti, non compaiono più esclusioni legate al mancato superamento di soglie minime di intensità. Sul mercato è stata rilevata una polizza con garanzie aggiuntive di tipo parametrico: per il sisma, il triggerè il superamento di una soglia di “Peak Ground Acceleration” (30%g), con indennizzo entro 24 ore dalla pubblicazione della ShakeMap; per alluvione e inondazione, il parametro è l’altezza dell’acqua nell’ubicazione monitorata, con indennizzo a crescita lineare.

Si tratta di uno strumento potenzialmente molto efficace per la rapidità di liquidazione, ancorché il “basis risk (scostamento tra parametro e danno effettivo) resti un tema aperto.

Polizze cat-nat, Esg e accesso al credito: gli impatti per le imprese

Nella prospettiva delle imprese assicurate, la sottoscrizione di una polizza catastrofale produce effetti anche ulteriori rispetto alla mera copertura assicurativa contro la distruzione o il deterioramento di beni aziendali imputabili a catastrofi naturali.

Polizze catastrofali e contributi pubblici

In primo luogo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 102, della Legge 213/2023, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Dal momento che eventi climatici sempre più estremi e frequenti determinano danni materiali sempre maggiori, l’intervento economico riparatore dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali terrà in considerazione l’eventuale mancato rispetto dell’obbligo assicurativo. Tale penalizzazione riguarda tutte le categorie di imprese soggette all’obbligo stesso, mentre le successive considerazioni valgono soltanto per le imprese di maggiori dimensioni, secondo specifiche definizioni settoriali.

Polizze catastrofali e rendicontazione Esg

In secondo luogo, la CsrdCorporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/Ue, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 125/2024) – ad oggi applicabile solo ai c.d. “enti di interesse pubblico” (banche, assicurazioni e società, anche non finanziarie, quotate, con più di 500 dipendenti e già soggette alla Dnf) richiede la conformità a dettagliati obblighi di disclosure, senza prescrivere direttamente la stipula di polizze contro rischi fisici climatici. Il formato e il contenuto delle comunicazioni sono definiti dagli Esrs European Sustainability Reporting Standards; l’Esrs E1, che disciplina le informazioni in materia di cambiamenti climatici, stabilisce che l’impresa debba descrivere la resilienza della propria strategia e del proprio modello di business rispetto ai rischi fisici climatici, includendo un’analisi di scenario che valuti l’esposizione ad eventi climatici acuti (alluvioni, tempeste, ondate di calore, incendi) e cronici (innalzamento del livello del mare, stress idrico, variazioni termiche progressive).

Dal momento che l’impresa è tenuta ad illustrare le azioni concrete intraprese per gestire i rischi climatici fisici, ivi comprese le risorse finanziarie allocate, devono essere descritti anche i piani di adattamento climatico, i programmi di business continuity e i programmi assicurativi. La platea degli enti di interesse pubblico destinatari di tali prescrizioni è più ristretta di quella delle grandi imprese soggette all’obbligo cat-nat; tuttavia, per gli enti di interesse pubblico, tale copertura attinge a rilevanza non soltanto in una prospettiva strettamente assicurativa, bensì anche in termini di disclosure di finanza climatica.

Polizze catastrofali e accesso al credito

E, in terzo luogo, il rilievo delle polizze cat-nat è probabilmente destinato ad estendersi anche oltre la mera informativa di sostenibilità. Con riferimento ai rischi ambientali, gli Orientamenti dell’EBA sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance dell’8 gennaio 2025 stabiliscono che le grandi imprese sono tenute a comunicare alle banche finanziatrici l’ubicazione geografica degli attivi chiave (ad esempio siti di produzione), l’esposizione ai rischi ambientali con un livello di granularità necessario per un’adeguata analisi dei rischi fisici, nonché la disponibilità di eventuali coperture assicurative. È necessaria l’avvertenza che la definizione di “grandi imprese” secondo gli Orientamenti Eba è ben più ristretta di quella della Legge n. 213/2023: ai sensi della Direttiva contabile 2013/34/Ue, si fa riferimento alle imprese che superano almeno due su tre dei seguenti parametri:

  • (a) totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
  • (b) ricavi netti delle vendite per 40 milioni di euro;
  • (c) numero medio di 250 dipendenti durante l’esercizio.

In tal caso, l’effetto degli Orientamenti Eba sulle grandi imprese finanziate è indiretto ma significativo: poiché le banche sono tenute a integrare i rischi Esg nei propri processi di concessione e monitoraggio del credito, nella valutazione del merito creditizio e nella gestione del rischio, esse richiederanno necessariamente informazioni Esg alla clientela corporate per valutare l’esposizione ai rischi di transizione e fisici dei portafogli, ed eventualmente subordinare le condizioni di finanziamento (pricing, covenant, requisiti informativi) al profilo Esg del debitore.

È evidente che, per tale più ristretta platea di grandi imprese, la copertura cat-nat potrà contribuire a migliorare anche il proprio rating creditizio (considerando soprattutto la loro ubicazione in un territorio così fragile come quello italiano).

Domande frequenti su Polizze catastrofali: cosa devono sapere oggi le imprese

Qual è lo stato attuale dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per le imprese in Italia?

L'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali è entrato in vigore con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023). A circa un anno dalla sua prima applicazione, l'Ivass ha pubblicato la sua seconda indagine sull'offerta di queste polizze.

Cosa ha analizzato la seconda indagine dell'Ivass sulle polizze catastrofali?

L'indagine dell'Ivass ha analizzato 41 polizze cat-nat emesse da 38 imprese di assicurazione, di cui 34 italiane e 4 estere. L'obiettivo era verificare le caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato.

Quali sono le principali novità introdotte dall'Ivass riguardo le polizze catastrofali?

L'Ivass ha introdotto novità relative a scoperti, prevenzione e polizze parametriche. Queste novità mirano a migliorare la gestione del rischio e l'efficacia delle coperture assicurative per le imprese.

Quali impatti hanno le polizze cat-nat, Esg e l'accesso al credito per le imprese?

Le polizze cat-nat, insieme ai criteri Esg (Environmental, Social, Governance), stanno influenzando l'accesso al credito per le imprese. Una buona gestione del rischio catastrofale e l'adesione a principi Esg possono migliorare la posizione finanziaria e la capacità di ottenere finanziamenti.

Come si relazionano le polizze catastrofali con i contributi pubblici e la rendicontazione Esg?

Le polizze catastrofali possono essere integrate con contributi pubblici, offrendo un supporto aggiuntivo alle imprese. Inoltre, la rendicontazione Esg diventa sempre più rilevante, richiedendo alle imprese di documentare la loro esposizione ai rischi catastrofali e le misure adottate.

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Pietro Massimo Marangio, Partner in Eversheds Sutherland

di Pietro Massimo Marangio

Partner in Eversheds Sutherland, è avvocato cassazionista con 25 anni di esperienza nella consulenza legale e regolamentare offerta a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Fornisce assistenza in ambito sia di consulenza ordinaria e compliance sia per operazioni straordinarie, anche cross-border, curando con riservatezza la gestione dei rapporti con tutte le competenti Autorità di settore, nazionali e internazionali.

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