Polizza vita e clausola beneficiaria: perché è decisiva per eredità e tasse
Punto di partenza è la qualificazione giuridica dell’atto di designazione del beneficiario: secondo la giurisprudenza, la designazione del beneficiario è un atto inter vivos con effetti post-mortem, nel senso che la morte dell’assicurato determina sì il pagamento della prestazione assicurativa, ma consolida altresì il diritto proprio del beneficiario, già sorto e attribuito al momento della designazione stessa.
È quanto stabilito dall’articolo 1920, comma 3, cod.civ., che introduce il diritto proprio o iure proprio nel nostro ordinamento e che costituisce uno dei principi cardini dell’assicurazione vita. Infatti, è grazie a tale diritto che la prestazione assicurativa è intangibile con tutti i benefici che una tale caratteristica comporta dal punto di vista della pianificazione patrimoniale: si va dal regime di impignorabilità e insequestrabilità previsto all’art. 1923, cod.civ., sino (e soprattutto) all’esenzione da imposta di successione sui proventi ricevuti dai beneficiari.
Ciò si verifica perché la prestazione assicurativa trova la propria fonte nel contratto stesso e il relativo pagamento non costituisce, pertanto, un trasferimento di patrimonio dal contraente al beneficiario, ma bensì dall’impresa di assicurazione a quest’ultimo.
Quando la polizza vita entra nell’eredità: i casi in cui lo iure proprio vacilla
Ma quando qualcosa non funziona nella clausola beneficiaria, allora lo iure proprio inizia a vacillare con il rischio che le norme successorie facciano ingresso nel contesto assicurativo, inficiando ogni sforzo in materia di pianificazione patrimoniale. Infatti, l’assicurazione sulla vita non segue le dinamiche del diritto successorio se non in limitate e tassative circostanze quali, a titolo esemplificativo, la collazione, l’imputazione e la riduzione delle donazioni sull’ammontare dei premi pagati, oppure la revoca della designazione nei confronti di un beneficiario “ingrato” o che attenti alla vita dell’assicurato.
Quindi per evitare ogni problema al riguardo e per fornire maggiore chiarezza ai lettori più interessati, ho stilato qui di seguito un vademecum contenente diversi corollari e principi cardini in materia di redazione della clausola beneficiaria.
Clausola beneficiaria nella polizza vita: flessibilità sì, ma senza ambiguità
Corollario n. 1: flessibilità ma non ambiguità
La flessibilità nella redazione della clausola beneficiaria è indubbia ma al tempo stesso è fondamentale che sia redatta in modo chiaro e inequivocabile: non si tratta di un testamento (salvo che non sia in questo contenuta), ma ogni eventuale ambiguità/errore di interpretazione/incertezza:
- (i) dovrà essere risolta dal giudice, con conseguenti ritardi nel pagamento della prestazione assicurativa;
- (ii) potrebbe causare difficoltà nell’identificazione del beneficiario o dei beneficiari, la quale, ove irrisolvibile, comporterebbe la revoca implicita della designazione e la nullità della clausola beneficiaria con conseguente riversamento della prestazione assicurativa nell’asse ereditario del contraente (stesso esito se il contraente non designa alcun beneficiario).
Quindi trasferimento della prestazione assicurativa iure hereditatis.
Beneficiari della polizza vita: perché la clausola va notificata all’assicuratore
Corollario n. 2: la clausola beneficiaria va notificata all’assicuratore
Non lasciatela nel cassetto perché potrebbe creare lungaggini nell’evasione del pagamento della prestazione assicurativa, in particolare in caso di molteplici designazioni nel tempo, alcune notificate o altre no all’assicuratore.
Se da un punto di vista prettamente giuridico, l’atto unilaterale di designazione non è recettizio, nel senso che non deve essere notificato all’assicuratore per essere efficace, da un punto di vista pratico è fortemente raccomandabile farlo: secondo una giurisprudenza datata nel tempo, in caso di più designazioni successive, comunicate o meno all’assicuratore, testamentarie o meno, è quella più prossima al decesso dell’assicurato che va presa in considerazione dall’assicuratore per individuare i beneficiari di polizza (salvo che non siano irrevocabili).
Il punto è proprio qui:
- se la notifica viene effettuata, allora l’assicuratore è certo della data e sa immediatamente riconoscere la clausola beneficiaria valida (l’ultima in ordine cronologico che ha ricevuto).
- se tale notifica non viene effettuata e al momento della liquidazione della prestazione assicurativa, salta fuori che il contraente aveva lasciato nel cassetto una clausola beneficiaria che riporta una data successiva rispetto all’ultima notificata all’assicuratore, allora l’assicuratore dovrà effettuare accertamenti ulteriori per essere certo che la clausola beneficiaria non notificata (quella con data posteriore) sia effettivamente valida ed in grado di sostituire quella invece che gli era stata notificata. L’assicuratore è tenuto ad escludere ogni indebito soggettivo, ossia il pagamento della prestazione assicurativa ad un beneficiario che non né ha diritto.
Forma della clausola beneficiaria nella polizza vita: limiti ed effetti
Corollario n. 3: libertà di forma… ma non troppa
Salvo che non sia riportata in un testamento, la clausola beneficiaria assume di norma la forma scritta e va sottoscritta dal contraente (abbiamo già detto in merito alla non recettizietà nel corollario n. 2). Non deve essere necessariamente redatta a mano, di proprio pugno, per essere valida.
Allo stesso modo, l’assenza di forma non rende nulla la clausola, ma la volontà del contraente deceduto va dimostrata.
Quindi ancora lungaggini nell’evasione della prestazione assicurativa qualora non si rispetti la forma scritta. Ricordiamoci infatti che la forma scritta nei contratti assicurativi è richiesta per finalità di prova (cosiddetta ad probationem).
Altro aspetto strettamente correlato al corollario n. 2: il fatto che la clausola beneficiaria sia contenuta in un testamento non vuol dire che la stessa prevalga su un’altra “non testamentaria”, sia questa anteriore o posteriore. Volendo fare un esempio, potrebbe infatti accadere che la clausola beneficiaria sia contenuta in un testamento redatto antecedentemente all’ultima notificata all’assicuratore. In considerazione del fatto che bisogna dare importanza alle ultime volontà del contraente, allora è alla clausola beneficiaria notificata all’assicuratore a cui bisognerà dare priorità in tale scenario e non a quella anteriore contenuta nel testamento.
Polizza vita, testamento ed eredi: quando cambia il beneficiario
Corollario n. 4: testamento, eredi testamentari e beneficiari di polizza
Qui bisogna prestare particolare attenzione. Innanzitutto, bisogna distinguere due fenomeni giuridici: la revoca per testamento e il rapporto tra la designazione dei beneficiari effettuata a mezzo testamento con la più generica clausola eredi legittimi o testamentari.
Revoca del beneficiario della polizza vita: espressa e implicita
Per quanto concerne la revoca per testamento, l’orientamento della giurisprudenza ha integrato un approccio sostanziale a quello formale, nel senso che costituisce revoca del beneficiario non soltanto il termine formale ed esplicito “revoco”, ma anche tutte quelle disposizioni testamentari che rendano inequivocabile l’intenzione di non voler più mantenere la designazione precedente. Questo approccio privilegia la sostanza sulla forma, ma mantiene elevati standard di certezza giuridica richiedendo che l’intenzione sia oggettivamente chiara e non lasci spazio a interpretazioni ambigue.
Esempi di revoca esplicita ed inequivocabile sono:
(i) la dichiarazione scritta specifica di revoca comunicata all’assicuratore;
(ii) la disposizione testamentaria esplicita che revochi espressamente la precedente designazione;
(iii) l’attribuzione testamentaria specifica delle somme oggetto della polizza a un soggetto determinato diverso dal beneficiario originario;
Più difficile, invece, individuare quelle disposizioni testamentarie implicite ma che si caratterizzano per essere inequivocabili in quanto potrebbero caratterizzarsi con:
- (i) una manifestazione di volontà che, anche se non usa termini espliciti, non lascia dubbi sulla reale intenzione;
- (ii) un atto che, nel suo contenuto sostanziale, è oggettivamente incompatibile con il mantenimento della designazione precedente;
- (iii) la chiarezza dell’intento indipendentemente dalla forma letterale utilizzata.
Esempi di revoca implicita ed inequivocabile (anche se non derivanti da un testamento) sono l’esercizio del diritto di recesso o riscatto da parte del contraente, o il mancato pagamento dei premi (per le polizze che lo prevedano, con conseguente riduzione del capitale assicurato).
Revoca del beneficiario e giurisprudenza: i casi più controversi
Casi emblematici sono quelle manifestazioni che, anche se implicite, possono creare qualche dubbio in merito alla sussistenza della inequivocabilità della revoca. E qui la giurisprudenza di prime cure non è ancora chiara.
Analizziamo due casi di segno opposto:
● istituzione di erede testamentario a cui viene attribuito “il resto del patrimonio mobiliare, compreso il denaro e gli investimenti bancari e non solo”: questa disposizione testamentaria potrebbe in effetti costituire una revoca implicita (rectius, tacita) del beneficiario già designato ma pecca della sussistenza della inequivocabilità, a detta del giudice di prime cure , pertanto non costituisce una ipotesi di revoca del beneficiario;
● istituzione di erede testamentario a cui viene attribuito il “denaro contante e titoli di qualsiasi tipo”: con questa formulazione, il giudice ha considerato la revoca implicita ma anche inequivocabile in quanto tale espressione “non può non comprendere anche il capitale assicurato”.
Quindi attenzione al contenuto dei testamenti e delle clausole beneficiarie.
Clausola beneficiaria imprecisa: quando intervengono legge e giurisprudenza
Corollario n. 5: l’imprecisione richiama il regime legale e i principi giurisprudenziali
Se la clausola beneficiaria o le condizioni generali di polizza non disciplinano in astratto le diverse ipotesi che si potrebbero verificare in concreto, allora questo “vuoto” viene colmato dalla legge e dai principi della giurisprudenza se il contraente è deceduto. Bisogna essere precisi e lungimiranti senza lasciare al caso o a futura memoria eventuali casistiche, ma soprattutto intervenite quando il reale redattore della clausola – il contraente – sia ancora in vita.
Facciamo qualche esempio.
● Salvo diversa indicazione del contraente, la prestazione assicurativa deve essere ripartita tra gli “eredi” beneficiari in parti uguali (e non secondo le regole successorie). Ripartizione diverse vanno appositamente riportate per iscritto.
● Salvo revoca o diversa volontà del contraente, la premorienza del beneficiario comporta il trasferimento della quota di prestazione assicurativa spettante a tale beneficiario ai suoi eredi, ma con diversi effetti: se era già premorto alla data di designazione, allora il subentro degli eredi del beneficiario avrà luogo iure proprio. In caso contrario, allora in base alla legge successoria (dunque iure hereditatis e non iure proprio).
In quest’ultima circostanza ne consegue che:
- a. non vi è effetto di accrescimento a favore degli altri beneficiari;
- b. gli eredi del beneficiario premorto subentrano nella quota di prestazione assicurativa, ma la relativa ripartizione avviene secondo le regole della successione legittima;
- c. l’impignorabilità e insequestrabilità non si estendono necessariamente agli eredi del beneficiario premorto.
● La clausola beneficiaria “eredi legittimi” non viene revocata dalla presenza di eredi testamentari non designati come beneficiari della polizza. Da non confondere, infatti, con la più ampia clausola beneficiaria “eredi legittimi o testamentari”, la quale produce invece l’effetto opposto, ossia la sostituzione degli eredi testamentari con gli eredi legittimi, o di questi ultimi in mancanza di eredi testamentari.
Designazione del beneficiario nella polizza vita: quando è ammessa la procura
Corollario n. 6: il beneficiario deve essere designato dal contraente, salvo procura
Che la designazione del beneficiario sia un atto personale del contraente, non vi sono dubbi, ma che sia anche personalissimo, allora dipende dalle circostanze.
Secondo una recente giurisprudenza (anche se di prime cure) la designazione è infatti un atto personalissimo, quando inclusa nel testamento, mentre non lo sarebbe negli altri casi. Gli effetti di una tale statuizione si ravvisano proprio sull’ammissibilità della designazione a mezzo procura oppure no che, a detta del giudice, sarebbe percorribile soltanto quando non inclusa nel testamento: un atto personalissimo (es. testamento ex art. 778 c.c. o donazione diretta) esclude totalmente la rappresentanza mentre l’art. 1920 c.c. segue le regole contrattuali generali (artt. 1388 ss. c.c.), ammettendo procura poiché unilaterale ma delegabile all’interno del mandato.
Polizza vita e lesione della legittima: collazione, imputazione e riduzione
Corollario n. 7: clausola beneficiaria e c.d. “lesione della legittima”
L’art. 1923 cod.civ. fa salvi, in capo agli eredi del contraente, le disposizioni in materia di collazione (fra discendenti), imputazione e riduzione (in caso di lesione della legittima) sulle somme che il beneficiario riceve dall’assicurazione sulla vita, ma limitatamente all’importo dei premi di polizza. Si tratta di quegli istituti giuridici che sono diretti ad evitare quello che è conosciuto ai più come la “lesione della legittima”.
Nell’ambito di questi fenomeni giuridici, tenete ben presente che le clausole beneficiarie possono anche contenere specifiche previsioni in materia di dispensa da collazione o da imputazione ex se.
Nel primo caso, il de cuius contraente esonera il beneficiario erede dal conferimento nella massa ereditaria dell’ammontare dei premi versati in polizza che saranno pertanto imputati in conto legittima e per l’eccedenza a valere sulla disponibile.
Con la dispensa da imputazione ex se, il de cuius contraente esonera invece il legittimario beneficiario di polizza dal sottrarre l’ammontare dei premi versati in polizza dalla quota di riserva che andranno pertanto a gravare sulla disponibile.
Per maggiori approfondimenti sui meccanismi e il funzionamento della collazione e dell’imputazione ex se, rinvio ai due articoli scritti tempo addietro e pubblicati sul sito we-wealth. Qui ci tenevo a sottolineare che con le relative dispense da tali due istituti giuridici si riesce a modulare l’ammontare ricevuto dai beneficiari rendendo la prestazione ricevuta meno “lesiva” (dipende ovviamente dai punti di vista).
Polizza vita e pianificazione patrimoniale: perché la clausola beneficiaria è strategica
La designazione del beneficiario, per quanto apparentemente semplice, racchiude profonde implicazioni civilistiche e fiscali. Infatti, da quanto precede si può ben comprendere come la corretta redazione, notificazione e revisione periodica della clausola beneficiaria costituiscano il fondamento di una pianificazione patrimoniale assicurativa coerente e sicura.
Non si tratta di una mera formalità ma di un imperativo strategico diretto:
- (i) a garantire che la volontà del contraente sia effettivamente realizzata al momento della liquidazione della prestazione assicurativa;
- (ii) ad evitare le lungaggini amministrative, le controversie giurisprudenziali;
- (iii) ma soprattutto a proteggere il patrimonio del beneficiario da interventi successori indesiderati derivanti da una redazione negligente.

