Contratti finanziari a distanza: cosa cambia dal 2026 per gli investitori

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Contratti finanziari a distanza: cosa cambia dal 2026 per gli investitori

Dal 19 giugno 2026 entrano in vigore le nuove regole sui contratti finanziari online: informativa più chiara, recesso con un click e limiti alle interfacce ingannevoli. La riforma rafforza la tutela dei clienti retail e impone a banche e assicurazioni una revisione delle procedure

Indice

Con il D.Lgs. 209/2025 l’Italia ha recepito la Direttiva (Ue) 2023/2673, riformando la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi online o tramite canali digitali, con l’intento di rafforzare la tutela del cliente retail.

A tal fine è stata introdotta nel Codice del Consumo una nuova sezione dedicata alla “commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori” e sono state integrate le normative di settore bancaria e assicurativa.
Le nuove regole troveranno applicazione dal 19 giugno 2026 ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Informativa precontrattuale più trasparente nei contratti finanziari online

La riforma prevede un rafforzamento degli obblighi informativi precontrattuali, pertanto, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto, il professionista deve fornire informazioni chiare e comprensibili in relazione al prezzo totale del servizio o ai criteri di calcolo, all’eventuale utilizzo di processi decisionali automatizzati per determinarlo, nonché in merito all’esistenza del diritto di recesso, la sua durata e le relative condizioni.

In un contesto in cui molte scelte di investimento o assicurative avvengono tramite l’utilizzo di applicazioni e piattaforme online, la trasparenza diventa un presidio sostanziale, non solo formale.

Diritto di recesso a portata di click

Per tutti i contratti conclusi tramite interfaccia online il professionista deve mettere a disposizione una funzione digitale di recesso chiaramente visibile (ad esempio “recedere dal contratto qui”) e accessibile per tutto il periodo utile.
Il consumatore può inviare online la dichiarazione di recesso, confermarla e ricevere senza ritardo una comunicazione su supporto durevole con data e ora della trasmissione. Il diritto di ripensamento sarà pertanto facilmente esercitabile e di immediata percezione.

Per i servizi finanziari a distanza il termine ordinario di recesso è di 14 giorni, elevato a 30 giorni per le forme pensionistiche complementari individuali (come i fondi pensione e i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo) e per le polizze vita.

Sono previste alcune esclusioni: ad esempio per servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni dei mercati finanziari non controllabili dal professionista (come strumenti finanziari o quote di Oicr), nonché per polizze viaggio o altre coperture di durata inferiore a un mese.

Stop ai dark patterns nelle piattaforme digitali

La riforma interviene anche sull’architettura e il design delle piattaforme digitali, per limitare il rischio che questi aspetti incidano sulle scelte degli utenti. I professionisti dovranno adottare procedure interne per evitare che le interfacce online inducano in errore o condizionino le decisioni del consumatore ad esempio attribuendo maggiore evidenza ad alcune scelte, riproponendo in modo insistente opzioni già rifiutate o rendendo difficoltoso l’esercizio del diritto di recesso.

Contratti finanziari a distanza: le novità per polizze e assicurazioni

Il decreto modifica il Codice delle Assicurazioni Private per coordinare la disciplina dei contratti assicurativi conclusi a distanza con le nuove regole del Codice del Consumo.
Si precisa che il recesso non può essere esercitato se entro il termine previsto il contraente richiede la liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate o, nel caso di polizze obbligatorie, se il sinistro si verifica nel periodo utile per recedere.
L’impresa deve inoltre informare espressamente il contraente che il diritto di recesso non può essere esercitato se il cliente nello stesso termine chiede all’assicuratore di eseguire il contratto.

Impatto su banche, assicurazioni e intermediari finanziari

Per banche, assicurazioni e intermediari l’impatto delle nuove regole è soprattutto organizzativo: occorrerà ripensare l’informativa precontrattuale, le interfacce e le procedure interne.
Per investitori e assicurati, invece, la riforma si traduce in maggiore consapevolezza dei propri diritti (in primo luogo quello di recesso) e in una maggiore protezione.

Domande frequenti su Contratti finanziari a distanza: cosa cambia dal 2026 per gli investitori

Qual è l'obiettivo principale della nuova normativa sui contratti finanziari a distanza?

L'obiettivo principale è rafforzare la tutela dei clienti retail che stipulano contratti di servizi finanziari online o tramite canali digitali, rendendo più trasparente l'informativa e facilitando il diritto di recesso.

Quale direttiva europea è stata recepita dall'Italia con il D.Lgs. 209/2025?

Con il D.Lgs. 209/2025 l'Italia ha recepito la Direttiva (Ue) 2023/2673, che riforma la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

Quali settori specifici sono interessati dalle nuove regole sui contratti finanziari a distanza?

Le nuove regole impattano principalmente i settori bancario e assicurativo, oltre agli intermediari finanziari che offrono servizi online.

Cosa cambia per l'informativa precontrattuale nei contratti finanziari online?

L'informativa precontrattuale diventa più trasparente, garantendo che i consumatori ricevano informazioni chiare e complete prima di sottoscrivere un contratto finanziario a distanza.

In che modo la nuova normativa interviene sui 'dark patterns' nelle piattaforme digitali?

La normativa introduce misure per contrastare i 'dark patterns' nelle piattaforme digitali, ovvero quelle pratiche ingannevoli che possono indurre i consumatori a prendere decisioni finanziarie non ottimali.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Silvia Lolli

Silvia Lolli è counsel di Hogan Lovells nel dipartimento italiano di Istituzioni Finanziarie dello studio ed è membro dell’insurance practice internazionale da oltre quindici anni.
Silvia ha maturato una significativa esperienza nel settore della normativa e della regolamentazione assicurativa e da oltre diciotto anni assiste imprese di assicurazione e riassicurazione ed intermediari assicurativi in merito a questioni di natura regolamentare, contrattuale e societaria attinenti alla loro attività e nei rapporti con contraenti e beneficiari.
Fra i suoi clienti sono comprese le principali imprese di assicurazioni e gli intermediari assicurativi italiani e stranieri.
Silvia presta regolarmente assistenza agli operatori del mercato assicurativo nelle seguenti principali materie: consulenza sulla struttura e sul contenuto della documentazione contrattuale ed informativa per l’offerta di prodotti assicurativi, con particolare riferimento al ramo vita e ai prodotti finanziari assicurativi (unit-linked, multiramo e private bonds); contenzioso delle imprese di assicurazione con particolare riferimento agli obblighi regolamentari collegati all’emissione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario; assistenza ad imprese e ad intermediari assicurativi nell’ambito di procedimenti autorizzativi ed ispettivi da parte delle autorità di vigilanza Italiane (IVASS e CONSOB); procedure di notifica e autorizzazione per lo svolgimento dell’attività assicurativa o di intermediazione in Italia; procedure autorizzative necessarie in caso di operazioni di fusione e acquisizione di partecipazioni in imprese assicurative o di trasferimento di portafogli assicurativi; redazione di accordi di distribuzione e prestazione di servizi; procedure di esternalizzazione di attività delle imprese di assicurazione.
Silvia è citata in Chambers & Partners Europe dal 2016 tra i professionisti legali di rilievo nel settore assicurativo in Italia.

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