Con il D.Lgs. 209/2025 l’Italia ha recepito la Direttiva (Ue) 2023/2673, riformando la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi online o tramite canali digitali, con l’intento di rafforzare la tutela del cliente retail.
A tal fine è stata introdotta nel Codice del Consumo una nuova sezione dedicata alla “commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori” e sono state integrate le normative di settore bancaria e assicurativa.
Le nuove regole troveranno applicazione dal 19 giugno 2026 ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Informativa precontrattuale più trasparente nei contratti finanziari online
La riforma prevede un rafforzamento degli obblighi informativi precontrattuali, pertanto, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto, il professionista deve fornire informazioni chiare e comprensibili in relazione al prezzo totale del servizio o ai criteri di calcolo, all’eventuale utilizzo di processi decisionali automatizzati per determinarlo, nonché in merito all’esistenza del diritto di recesso, la sua durata e le relative condizioni.
In un contesto in cui molte scelte di investimento o assicurative avvengono tramite l’utilizzo di applicazioni e piattaforme online, la trasparenza diventa un presidio sostanziale, non solo formale.
Diritto di recesso a portata di click
Per tutti i contratti conclusi tramite interfaccia online il professionista deve mettere a disposizione una funzione digitale di recesso chiaramente visibile (ad esempio “recedere dal contratto qui”) e accessibile per tutto il periodo utile.
Il consumatore può inviare online la dichiarazione di recesso, confermarla e ricevere senza ritardo una comunicazione su supporto durevole con data e ora della trasmissione. Il diritto di ripensamento sarà pertanto facilmente esercitabile e di immediata percezione.
Per i servizi finanziari a distanza il termine ordinario di recesso è di 14 giorni, elevato a 30 giorni per le forme pensionistiche complementari individuali (come i fondi pensione e i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo) e per le polizze vita.
Sono previste alcune esclusioni: ad esempio per servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni dei mercati finanziari non controllabili dal professionista (come strumenti finanziari o quote di Oicr), nonché per polizze viaggio o altre coperture di durata inferiore a un mese.
Stop ai dark patterns nelle piattaforme digitali
La riforma interviene anche sull’architettura e il design delle piattaforme digitali, per limitare il rischio che questi aspetti incidano sulle scelte degli utenti. I professionisti dovranno adottare procedure interne per evitare che le interfacce online inducano in errore o condizionino le decisioni del consumatore ad esempio attribuendo maggiore evidenza ad alcune scelte, riproponendo in modo insistente opzioni già rifiutate o rendendo difficoltoso l’esercizio del diritto di recesso.
Contratti finanziari a distanza: le novità per polizze e assicurazioni
Il decreto modifica il Codice delle Assicurazioni Private per coordinare la disciplina dei contratti assicurativi conclusi a distanza con le nuove regole del Codice del Consumo.
Si precisa che il recesso non può essere esercitato se entro il termine previsto il contraente richiede la liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate o, nel caso di polizze obbligatorie, se il sinistro si verifica nel periodo utile per recedere.
L’impresa deve inoltre informare espressamente il contraente che il diritto di recesso non può essere esercitato se il cliente nello stesso termine chiede all’assicuratore di eseguire il contratto.
Impatto su banche, assicurazioni e intermediari finanziari
Per banche, assicurazioni e intermediari l’impatto delle nuove regole è soprattutto organizzativo: occorrerà ripensare l’informativa precontrattuale, le interfacce e le procedure interne.
Per investitori e assicurati, invece, la riforma si traduce in maggiore consapevolezza dei propri diritti (in primo luogo quello di recesso) e in una maggiore protezione.

