La rapida diffusione nell’ultimo anno delle principali applicazioni della tecnologia blockchain (nft, crypto asset, metaverso, opere d’arte digitali) ha indotto anche il nostro Ministero della Cultura ad accelerare sulla regolamentazione.
Secondo quanto comunicato dal sottosegretario Lucia Bergonzoni, due sono i principi cardine su cui la commissione di esperti preposta a fine 2021 si sta muovendo per tutelare i nostri beni artistici e culturali. «Inalienabilità della proprietà dell’immagine digitale in capo al soggetto pubblico proprietario del bene» e «utilizzo non esclusivo dei beni culturali digitalizzati».
Vari Paesi, come gli Usa, colti impreparati dalla rapidità dello sviluppo delle applicazioni pratiche della blockchain, stanno strutturando modelli legislativi per regolarne la circolazione. Si sta optando per considerare gli nft non come prodotti finanziari ma come beni di consumo, anche se non inseriti in settori merceologici definiti da categorie precedentemente prestabilite. Un approccio che porta a scindere gli oggetti digitali da collezione da quelli ideati a puro scopo speculativo. Tuttavia, questa distinzione non si applica per gli nft cosiddetti “identificativi”, ossia i certificati di unicità di oggetti fisici, come oggettistica e abbigliamento. Dunque «non sarà possibile immaginare un unico modello normativo per questo nuovo prodotto digitale, ma si dovranno determinare norme specifiche per categorie di nft», ha specificato il sottosegretario.
La Direzione Generale Musei, ha spiegato Borgonzoni, nel maggio 2021 ha avviato una ricognizione degli accordi, stipulati fino a quella data dagli enti culturali del paese, aventi a oggetto nft. Musei ed enti sono quindi stati invitati a sospendere le attività in corso in vista dell’adozione di una specifica regolamentazione della materia, uniforme su tutto il territorio nazionale.
La commissione di esperti al lavoro muove dalla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA) e che modifica la direttiva Ue 2019/1937. Essa sta individuando «tutti quegli elementi che possano risultare utili per una adeguata valutazione delle proposte progettuali aventi a oggetto l’applicazione delle tecnologie in questione ai beni culturali». I risultati del lavoro svolto dagli esperti confluiranno in un documento finale recante le linee guida, utile a orientare (si auspica) gli istituti e i luoghi della cultura nella valutazione delle proposte progettuali di nft, in modo da verificarne la compatibilità con «le esigenze di tutela dei beni culturali, nonché con il carattere artistico o storico degli stessi e con il loro decoro».