Quali strumenti per la pianificazione patrimoniale a favore di soggetti fragili? Sono stati questi i temi al centro dell’incontro Dal “trust dopo di noi” al “trust durante noi” organizzato da Step Italy, l’associazione che riunisce gli esperti di trust, patrimoni e successioni. Con la moderazione di Martina Moscardi, Caldara & Associati, Marco Accolla, studio Accolla e Associati, Paola Fasani, Cordusio Fiduciaria, e Barbara Franceschini, studio notarile Barbara Franceschini, hanno fornito un’ampia panoramica degli strumenti giuridici a favore dei soggetti “deboli” per individuare un punto di incontro tra pianificazione e tutela, con l’aiuto di alcuni casi concreti.
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Interdizione vs amministrazione di sostegno (Ads)
La legge n. 6 del 2004 rappresenta un momento importante nel processo di valorizzazione della persona priva di autonomia personale, passando dalla sentenza di interdizione con la perdita totale della capacità di agire a un decreto, con il quale aperta la amministrazione di sostegno si nomina un amministratore che affianca o sostituisce il beneficiario nella gestione personale patrimoniale della propria vita.
In questo ambito il trust, quale strumento negoziale anche di protezione del patrimonio, può assicurare una adeguata gestione e cura secondo quelle che sono le esigenze del beneficiario.
Come possono dialogare trust e Ads
I trust interni di protezione, in caso di un cospicuo patrimonio e di difficile amministrazione, possono essere sia uno strumento complementare che alternativo alle misure legali di protezione.
Nel primo caso può, infatti, amplificare i benefici della amministrazione della tutela e della curatela, perseguendo uno specifico progetto di vita tagliato sulle esigenze del beneficiario.
Più in dettaglio il trust complementare all’Ads può essere istituito durante tutto il corso della misura giudiziale proprio per rispondere alle esigenze concrete che si via via si presentano. Tra la casistica si citano: decreto Gt Milano 30.04.19; decreto Gt Genova 16.03.06; decreto Gt Bologna 11.05.09.
Viceversa, il trust di protezione cosiddetto autodestinato, in cui disponente e beneficiario del trust è, contemporaneamente, la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. La finalità del trust in questo caso è garantire e assicurare che il patrimonio del beneficiario della misura di sostegno sia destinato a esclusivo vantaggio dello stesso per soddisfarne le esigenze per tutta la durata della vita. Il trustee può essere un professionista o una trust company coperta da polizza assicurativa per evitare il conflitto di interessi dell’Ads nella gestione dei beni trasferiti al trustee in funzione segregativa.
Il ruolo del guardiano viene ricoperto generalmente da Ads o persona di fiducia della persona priva di autonomia.
Con la legge n. 112 del 2016 avviene un importante cambio di passo: la persona con disabilità non viene vista più come mero oggetto di cure ma come «persona» con proprie peculiarità (personalizzazione degli interventi) ai fini della sua inclusione sociale.
Questa legge ha sia una direttrice pubblicistica (con l’istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave) che una direttrice privatistica con incentivo all’utilizzo di strumenti di diritto privato (trust, affidamenti fiduciari, vincoli di destinazione) e alle erogazioni liberali da parte di privati mediante la messa a punto di un regime fiscale di favore, a condizione che vengano perseguite come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti.
Riepilogando, quindi, gli elementi essenziali del trust “dopo di noi” sono la forma dell’atto pubblico notarile; la finalità esclusiva di cura e assistenza della persona con disabilità grave; l’unicità del beneficiario cioè la persona con disabilità grave; la definizione dei ruoli con identificazione precisa persone e ruoli, il guardiano obbligatorio con funzione di garanzia e una durata del trust pari alla vita del beneficiario.
La sorveglianza e la possibilità di intervento del giudice tutelare
Gli atti di amministrazione del trustee non sono soggetti all’autorizzazione del giudice tutelare, ma solo quelli del rappresentante legale e quelli dell’amministratore di sostegno.
Vanno autorizzati solo gli atti di istituzione del trust e quelli d’ingresso dei beni in trust e gli atti relativi ai beni usciti dal trust ed entrati nella sfera giuridica del minore, dell’incapace o della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, sempre che si tratti di atti di straordinaria amministrazione e sempre, che il decreto di nomina disponga in tal senso.
Il cuore dei trust a vantaggio di beneficiario fragile: il progetto di vita
L’analisi del trust “dopo di noi” non può limitarsi all’aspetto patrimoniale: il suo cuore pulsante è il cosiddetto progetto di vita che fornisce un panorama di tutto quello che ruota intorno ad un beneficiario fragile (diagnosi e cure, elementi di biografia come carattere, abitudini, soluzioni abitative, obiettivi di benessere da promuovere…), auspicabilmente con formule che garantiscano l’aggiornamento del progetto di vita nel corso del tempo.
Che cosa serve per far decollare i trust “dopo di noi”
A oggi però il bilancio dei trust “dopo di noi” non è esaltante. A ostacolare il loro sviluppo hanno contribuito diversi elementi, tra cui:
- Ristrettezza della platea dei beneficiari secondo la legge
- Necessità di ricorrere ad una legge straniera – scarsa conoscenza dell’istituto da parte di alcuni giudici, professionisti e delle famiglie
- Falso pregiudizio della necessità di grandi patrimoni
- Difficoltà dovute ad un irrazionale pregiudizio nei confronti dell’istituto da parte delle banche (difficoltà apertura C/C, repentina chiusura di quelli in essere)
- Problema della tutela dei legittimari
- Venir meno di gran parte del vantaggio fiscale dopo la circolare 34/E/2022
H.
Nuovi strumenti a tutela dei fragili: il disegno di legge n.1972
Il disegno di legge n.1972 punta all’abrogazione delle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione e al rafforzamento dello strumento dell’amministrazione di sostegno e prevede che alcune persone vicine al beneficiario di amministrazione di sostegno (il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente, gli ascendenti e i discendenti ed i parenti in linea collaterale fino al quarto grado) possano destinare uno o più beni a vantaggio dell’amministrato, affidandoli ad un soggetto (l’affidatario) affinché li gestisca nell’esclusivo interesse del beneficiario stesso, ed in particolare per la realizzazione di un programma stabilito dal costituente nell’atto istitutivo in ordine al suo mantenimento, alla sua cura, alla sua formazione, alla sua partecipazione sociale e al suo sostegno. Dal notariato, invece, è stata elaborata una proposta di mandato di protezione in previsione dell’incapacità di una persona.
Trust e mandato di protezione hanno in comune la flessibilità, la rapidità nel prendere le decisioni, la competenza da parte di chi gestisce il patrimonio rispetto alle lungaggini delle autorizzazioni giudiziarie. Tuttavia per alcuni esperti i trust sono preferibili al mandato di protezione sulla base di varie considerazioni.
I punti deboli di un mandato di protezione…
- Reazione all’inadempimento del mandatario
- Conflitto con altre figure giuridiche di assistenza e tutela
- Difficoltà di stabilire il momento in cui la procura acquista efficacia
- Perdita di efficacia in mancanza del mandatario (per morte, rinuncia, incapacità).
… e i punti di forza di un trust
- Obbligazioni fiduciarie del trustee
- Non c’è conflitto in quanto i beni appartengono al trustee
- Nell’atto istitutivo le obbligazioni del trustee sono regolate
- La successione del trustee è sempre garantita.