Il conto pensionistico complementare estero, poiché ha finalità previdenziali, permette di beneficiare del regime fiscale di vantaggio previsto per i titolari di pensione di fonte estera
Trasferirsi nel Mezzogiorno, a certe condizioni, può essere conveniente per i soggetti che percepisco la pensione nell’ambito del sistema pensionistico complementare estero
A tal proposito, è opportuno prendere in considerazione il parere reso nella risposta a interpello n. 616/2021, da parte dell’Agenzia delle entrate
Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, si trattava di un soggetto residente negli Usa da oltre 11 anni, percettore di pagamenti erogati dal sistema pensionistico complementare americano (Sepp – Substantial Equal Periodic Payment) e intenzionato a trasferire la propria residenza in Italia, al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali di cui all’art. 24-ter Tuir.
Come emerge dalle informazioni fornite dall’istante il programma Sepp permetterebbe di ottenere l’erogazione della rendita pensionistica complementare prima di aver raggiunto l’età pensionabile.
Il sistema, in buona sostanza, alla stregua di un anticipo della rendita pensionistica, consente di prelevare denaro dal proprio conto pensionistico complementare, senza subire penalità per il prelievo anticipato: in effetti, l’istante percepiva delle somme mensili o annuali dal proprio conto pensionistico pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile.
Ebbene l’Agenzia delle Entrate spiega che anche tali somme sono «redditi da pensione» e, pertanto, beneficiano della cd. flat tax. Per l’Agenzia, infatti, è indubbia la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale della pensione obbligatoria, benché prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Questa circostanza, in particolare l’espressione “pensioni di ogni genere”, ritiene l’Agenzia, porta a considerare che debba essere ricomprese nell’ambito di operatività della flat tax qualsiasi emolumento, percepito dopo la conclusione dell’attività lavorativa.
Ciò considerato, si deve concludere che l’istante, dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia (nel Mezzogiorno), potrà beneficiare dell’imposizione sostitutiva di vantaggio, stante il fatto che il programma Sepp ha finalità previdenziale e assicura al percettore una pensione integrativa, nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria.