Contratto di scioglimento (cosiddetto mutuo dissenso) e contratto di modifica del patto di famiglia
Tali contratti devono avere le caratteristiche sostanziali e formali (ivi inclusi la forma dell’atto pubblico e il rispetto degli specifici oneri pubblicitari) tipiche del patto di famiglia.
Inoltre, è necessario che siano formalizzati dalle stesse persone che hanno concluso il patto di famiglia, con la conseguenza che laddove – medio tempore – sia deceduto il disponente, non si potrà procedere alla modifica o allo scioglimento del patto di famiglia originario; mentre, ove siano venuti a mancare i legittimari assegnatari ovvero quelli non assegnatari, al contratto di modifica o di scioglimento dovranno partecipare, rispettivamente, gli eredi o i sostituti degli stessi.
In particolare, mentre la modifica del patto di famiglia comporta una variazione del suo contenuto originario (es. sostituzione del legittimario assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie, integrazione dei legittimari non assegnatari sopravvenuti, etc.), lo scioglimento del patto di famiglia ha come conseguenza il ripristino dello status quo ante la sua stipula, sicché l’azienda o le partecipazioni societarie ritorneranno nella titolarità del disponente e i legittimari non assegnatari dovranno restituire quanto ricevuto a titolo di liquidazione, fatti comunque salvi i diritti dei terzi.
Recesso dal patto di famiglia
Consiste in una dichiarazione – certificata da notaio – con cui una parte del patto di famiglia formalizza unilateralmente lo scioglimento (cosiddetto recesso solutorio, ritenuto ammissibile per il disponente o il legittimario assegnatario) o la modifica (cosiddetto recesso modificativo, consentito anche ai legittimari non assegnatari) dello stesso, dandone comunicazione agli altri contraenti, sempre che tale diritto sia stato opportunamente previsto all’interno del patto.
Le clausole attributive del diritto di recesso, peraltro, possono articolarsi in vario modo (ponendo attenzione a non snaturare l’istituto del patto di famiglia e la sua funzione tipica) e prevedere, quindi, la facoltà di esercizio dello stesso ad nutum, ovvero al verificarsi di determinati presupposti o, ancora, entro un dato termine (salvo, in ogni caso, il limite ultimo della morte del disponente).
Va da sé che, laddove si volesse procedere allo scioglimento o alla modifica del patto di famiglia, dovranno essere attentamente verificate anche le relative conseguenze sul piano fiscale, per evitare di incorrere in effetti tributari deteriori in punto di tassazione.