Il patto di famiglia ha però diversi lati oscuri o comunque poco chiari su cui il legislatore dovrebbe lavorare
Uno di questi è la tripla tassazione nel caso in cui tutti i partecipanti decidano di sciogliere il patto
- Partecipazione comunitaria
La maggior parte della dottrina e i notai ritengono che alla stipula del patto di famiglia debbano necessariamente partecipare tutti i legittimari, come previsto espressamente dal codice civile: “al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”. A questa visione si oppone chi invece sul fatto che “all’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere”. E dunque si chiede una soluzione di tipo legislativo che trovi una soluzione senza creare più contrasti in merito alla materia
- Liquidazione
In questo caso i commercialisti evidenziamo come “il comma 2, del citato articolo 768-quater c.c. testualmente recita come gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti”. E dunque si pone a carico esclusivamente degli assegnatari l’onere di tacitare i diritti dei legittimari non assegnatari. Nella realtà quasi mai gli assegnatari dispongono di risorse finanziarie sufficienti, mentre queste, più di frequente, sono nella disponibilità del disponente. Per questo viene richiesto un intervento legislativo che chiarisca una volta per tutti come il rispetto dei diritti dei legittimari non assegnatari possa essere ottenuto con attribuzioni dirette da parte del disponente. Questo, secondo i commercialisti sgombrerebbe il campo dalla necessità di percorrere impervie strade civilistiche, che potrebbero comportare anche un aggravio di tassazione.
- Incertezze operative
Qui i dubbi sono due. Il primo riguarda l’ipotesi in cui l’assegnatario sia l’imprenditore. In questo caso l’Agenzia delle entrate ha deciso “una posizione volta a ricondurre l’ipotesi nell’alveo dell’art.88, comma 3, Tuir e quindi a qualificare quanto ricevuto dall’assegnatario come sopravvenienza attiva immediatamente tassabile all’interno del reddito d’impresa”, specificano i commercialisti. La seconda criticità riguarda invece la rilevanza fiscale (o meno) della liquidazione ricevuta dai legittimari non assegnatari.
- Scioglimento del patto
Nel caso in cui, consensualmente, tutti i partecipanti decidano di sciogliere il patto dovrebbe essere esplicitato a livello normativo che tale ripristino della situazione ex ante avvenga senza (ulteriori) oneri fiscali. L’orientamento attuale dell’Agenzia delle entrate, infatti, comporta, nelle ipotesi di scioglimento del patto per mutuo consenso delle parti, che se i beni, col patto stesso sono passati dal padre al figlio, poi tornano al padre in seguito allo scioglimento e infine ripassano al figlio in sede successoria. Il passaggio generazionale finirebbe dunque per subire di fatto una tripla tassazione.