No al bonus ricerca e sviluppo senza il credito in dichiarazione

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Se nella dichiarazione relativa al periodo di imposta oggetto del bonus non si inseriscono in dichiarazione i crediti ricevuti questi possono essere tolti

Indice

Il tutto parte da una Srl che fa ricorso dopo aver ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione  della dichiarazione modello Unico 2012

La cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate sottolineando come il beneficio, non indicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio, decade

Se non si indica il credito ricevuto nella dichiarazione (modello unico) relativa al periodo di imposta per cui si è goduto del bonus fiscale per le attività di ricerca industriale, il beneficio erogato sarà recuperato dall’Agenzia delle entrate tramite una cartella di pagamento mandata dopo la liquidazione della dichiarazione dei redditi. Questo in sintesi quanto deciso nell’ordinanza della Cassazione n. 21017/2020.

Il caso

Il tutto parte da una Srl che fa ricorso dopo aver ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione della dichiarazione modello Unico 2012. L’Agenzia delle entrate aveva dunque disconosciuto il credito di imposta maturato negli anni 2008 e 2009 per l’attività̀ di ricerca e sviluppo, sostenendo che la società lo avesse indebitamente compensato dato che non aveva compilato il quadro Ru della dichiarazione.
In un primo momento la commissione provinciale decide a favore della Srl, sostenendo che i dati richiesti erano noti all’Amministrazione fiscale e, che quindi, sulla base del principio di leale collaborazione tra contribuente e fisco, non si sarebbe dovuto richiedere indietro l’agevolazione concessa. Stesso parere per la commissione regionale, che ha ritenuto la cartella non legittima.

Il ricorso

L’Agenzia delle entrate non contenta di quanto deciso propone un ricorso in Cassazione lamentando sostenendo che la Ctr avesse erroneamente ritenuto irrilevante la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno di riferimento. E in secondo luogo che secondo quanto previsto dalla procedura automatizzata c’era la possibilità di recuperare i crediti non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni.
La cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate sottolineando come il beneficio decato se non si viene indicato il credito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio.

E dunque il fatto che l’azienda in questione non abbia osservato gli adempimenti prescritto ha portato alla decadenza del beneficio e il conseguente recupero delle somme. Il modo per attuarlo non vede, tra l’altro esclusione della cartella di pagamento.

L’Amministrazione finanziaria avvalendosi di procedure automatizzate, (può) ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. Tutto questo è possibile se i presupposti emergono sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non per motivi derivanti da un’attività di accertamento. E nel caso di specie si è verificato proprio questo. Il disconoscimento si è infatti realizzato grazie alla dichiarazione reddituale 2012, dove nel quadro Ru non si faceva menzione dei crediti utilizzati in compensazione.

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