Peraltro l’Ivass conferma il carattere di inderogabilità dell’adeguatezza assicurativa rispetto al singolo contraente anche nel caso in cui quest’ultimo rientri, sotto un profilo di product governance, nel target market positivo. Nel nuovo regolamento Ivass ha previsto che, nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i distributori devono registrare integralmente le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche. Tale obbligo trova applicazione quando tutte le fasi del processo di promozione e collocamento sono svolte a distanza. Ciò per rafforzare la tutela dei contraenti in modo da rendere più efficace l’esercizio dell’attività di vigilanza.
In ragione delle esigenze di tutela l’Autorità sul punto chiarisce che la registrazione deve avere ad oggetto l’integralità della conversazione e non deve essere limitata alla sola fase dispositiva. Inoltre ha confermato la sussistenza dell’adempimento nel caso in cui la conversazione sia avviata su esclusiva iniziativa del cliente e anche quando si è in presenza di procedure interne che consentano la storicizzazione degli scambi informativi con il cliente consentendo il tracciamento delle informazioni. L’implementazione di questa nuova modalità è particolarmente onerosa per gli intermediari, così che l’Ivass ha affermato che terrà conto delle difficoltà operative anche in ragione dello stato di emergenza dovuto al perdurare della diffusione della pandemia.
Di converso Ivass fornisce un’importante precisazione secondo la quale la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza trova applicazione solo quando l’intero processo distributivo è svolto a distanza e non quando l’utilizzo di quelle tecniche copra solo uno o più segmenti dell’attività distributiva.
Con riguardo alla trasparenza, l’autorità precisa che gli incentivi percepiti dal distributore e legati a obiettivi di collocamento, se ritenuti ammissibili, devono essere comunicati al cliente anche quando non siano in prima battuta individuabili nell’an e nel quantum. Il regolamento non prevede deroghe all’obbligo di disclosure e l’intermediario in caso di Ibips deve informare ex ante il cliente circa l’esistenza e il metodo di calcolo.
Una volta percepito l’inducement, l’intermediario comunicherà al cliente, alla prima occasione utile, l’informativa sull’importo e l’imputazione dello stesso alla singola polizza mediante l’impiego di criteri oggettivi e ragionevoli. Sul punto poi l’Autorità ha precisato che l’obbligo di trasparenza ha come destinatari tutti i distributori, così come il corrispondente regolamento intermediari della Consob concerne tutti i soggetti iscritti alla lettera D del Rui, e che la disciplina degli incentivi ha come oggetto tutte le forme di remunerazione degli intermediari assicurativi comprese quindi le fee agli stessi pagate dalla compagnia in ragione della convenzione di collocamento.
Degna di nota è poi la Faq numero 16 che si occupa dei distributori assicurativi comunitari che operano in Italia in libera prestazione di servizi (Lps). Questi soggetti, proprio perché prestano servizi in via transfrontaliera in assenza di una stabile rappresentanza sul nostro territorio, non possono avvalersi di una rete di collaboratori (le cosiddette lettere E del Rui) residenti in Italia. Essi infatti rappresenterebbero una stabile organizzazione dell’intermediario sul nostro territorio e si porrebbero in aperto conflitto con la modalità di prestazione dei servizi in regime di Lps.
Per tali motivi Ivass ha annunciato che inizierà un procedimento di cancellazione d’ufficio nei confronti dei collaboratori lettera E che operino per intermediari comunitari che prestano attività distributiva in Italia in libera prestazione di servizi. Il principio, già sperimentato in Mifid2 con gli agenti collegati, viene ora applicato anche in Idd, costringendo così gli operatori con sede negli altri Stati membri a rivedere i modelli adottati per la distribuzione assicurativa in Italia.