Occorrerà presentare domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria utilizzando esclusivamente il modello pubblicato
La definizione agevolata consente di chiudere la controversia pagando un importo minore rispetto al valore della lite
I contribuenti coinvolti in controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, a certe condizioni, possono beneficiare della definizione agevolata.
In particolare, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha recentemente siglato il provvedimento recante le istruzioni di compilazione, le modalità e i termini di presentazione del modello per aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Corte di cassazione.
Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 130/ 2022, infatti, ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito è riconosciuta la possibilità di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
Quali controversie?
Si tratta di quelle controversie di:
- valore non superiore a 100 mila euro per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in questo caso la definizione consente il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia
- valore non superiore a 50 mila euro per le quali l’Agenzia sia soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito; in questo caso la definizione consente il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia
È bene specificare che la soccombenza va valutata prendendo in considerazione il singolo atto impugnato e che non rientrano nelle categorie di controversie definibili le liti in cui il contribuente risulti soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Entro quando e come?
È prevista la possibilità di aderire alla definizione agevolata entro il 16 gennaio 2023.
Il contribuente interessato a fruire di questo strumento dovrà compilare e trasmettere la domanda seguendo le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle entrate, tenendo a mente che occorrerà trasmettere una domanda per singola controversia e occorrerà allegare copia di un documento valido di identità del firmatario dell’istanza e la ricevuta del versamento effettuato tramite F24.
Quanto al pagamento, questo, in relazione all’importo da versare per la definizione dovrà avvenire in un’unica soluzione mentre, qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Valore della controversia
Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento.
Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse.
Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.